Infatti, i principi contabili parlano chiaro: la norma individua, tra i postulati, anche quello della pubblicità. Quindi, al bilancio dovrebbe essere garantita la massima trasparenza informativa all’interno e, soprattutto, verso l'esterno.

I più astuti potranno avocare a sé l'esclusiva capacità di saper leggere, interpretare e combinare tra loro i numeri, per far opportunamente quadrare i conti e fornire, allo sprovveduto di turno, la risposta che più fa comodo.

Ad altri, invece, questa facoltà e censurata con tutti gli strumenti a disposizione, senza fornire al malcapitato alcuna motivazione convincente, manifestando indirettamente un comportamento di "mala fede".

Nella realtà, quindi, si potrebbe verificare l'ipotesi che un Consigliere comunale o provinciale (di opposizione o di maggioranza), particolarmente attento alla procedura da adottare per creare l'impalcatura che sostiene il documento previsionale, faccia richiesta all'Ente Locale di appartenenza di poter disporre di un terminale e di conoscere la password di accesso al sistema contabile, al fine di verificare e controllare le relative scritture.

L'Amministrazione Pubblica, di fronte ad un simile interrogativo, può avere il dubbio legittimo se configurare la richiesta come rientrante nel più ampio scenario del diritto di accesso, oppure restringere abusivamente il cerchio per formulare argomentazioni dilatorie e inconcludenti finalizzate all'espressione di un parere negativo all'istanza.

In altre parole, esiste un confine tra il "diritto di accesso" e il "diritto di informazione" oppure si tratta di due facce della stessa medaglia?

Sull'argomento, l'articolo 43 - comma 2 - del Decreto Legislativo n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” specifica in modo chiaro ed inequivocabile che i Consiglieri hanno il “diritto di ottenere dagli uffici... (omissis) ... tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

La norma, non ponendo alcuna pregiudiziale, riconosce al consigliere un diritto più ampio rispetto a quello di accesso alla documentazione amministrativa che il legislatore riserva al singolo Cittadino.

Tale diritto, privo di alcuna frontiera, segue l'attività del consigliere in virtù del particolare status riconosciutogli dalla legge, che gli consente di poter valutare, senza alcuna remora, la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Anche la Presidenza del consiglio dei Ministri è intervenuta sull'argomento, precisando che l'istanza di accesso al sistema informatico che un Consigliere presenta all'Amministrazione Pubblica di appartenenza non deve contenere una motivazione, perché in tal caso l'Ente Locale “si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro"... (omissis) ... delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica”.

Alla luce di ciò, gli Uffici dell'Ente Locale non dispongono di alcun potere per sindacare la correlazione esistente tra l'oggetto della richiesta di informazioni e la modalità di esercizio del mandato.

Infatti, sul tema ha già avuto modo di intervenire il Consiglio di Stato - Sezione V - con la Sentenza n° 929/2007.

Nella decisione dei giudici di Palazzo Spada si sostiene, tra l'altro, che “il diritto di accesso non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica, perché ne risulterebbe ostacolato l'esercizio del mandato istituzionale”.

Nel dettaglio, già in altre occasioni la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che il diritto di accesso esercitato da un Consigliere presenta una caratteristica del tutto peculiare, in quanto attinente l'esercizio di un diritto soggettivo pubblico finalizzato “al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate” (Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza n° 4471/2005).

Nello specifico, i giudici confermano che “ogni limitazione all'esercizio del diritto ... (omissis) ... interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del Consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento”.

Sulla base delle diverse pronunce giurisprudenziali, con particolare invito a non abusare del diritto all'informazione riconosciuto al Consigliere dall'ordinamento, nell'ottica di non pregiudicare la corretta funzionalità amministrativa dell'Ente Locale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce che il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informativo dell'Ente Locale, rappresentano strumenti di accesso consentiti, in quanto agevolano l'acquisizione delle informazioni in maniera tempestiva, evitando di aggravare l'ordinaria attività posta in essere dagli Uffici.

Qualora la struttura burocratica insista nella sua reticenza, frapponendo ostacoli a questa particolare forma di accesso agli atti, si potrebbe aprire lo scenario di un eventuale annullamento del Bilancio di previsione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio per violazione di un diritto fondamentale che la legge riconosce ad un Consigliere.

 

Articolo a cura di Emanuele Costa
esperto di Pubblica Amministrazione


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