In sede cautelare, il Giudice ha ordinato alla commissione esaminatrice di rinnovare la valutazione degli elaborati scritti giudicati non positivi, perché il voto numerico non è da solo sufficiente ad esternare la motivazione se non sono state specificate, in termini letterali, le modalita` concrete per attribuire il punteggio con riguardo ai criteri da essa predeterminati ed alla loro osservanza.
Le aule dei tribunali amministrativi sono affollate dai ricorsi di chi ha preso parte all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense o ad altre procedure selettive e si è visto negare il superamento della prova, sulla base di un “numero” ritenuto motivazione adeguata sia pur sintetica. Nel bilanciamento tra le diverse posizioni giuridiche coinvolte è stata, infatti, data prevalenza all’interesse al buon andamento dell’azione amministrativa, che richiede celerità nello svolgimento delle operazioni concorsuali anche in presenza di un alto numero di candidati. Tale finalità è certo apprezzabile ma nel rispetto di alcuni limiti posti a tutela della legittimità del potere pubblico, come è stato chiarito nel provvedimento che si procede ad esporre (Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, ord. sospensiva 4 settembre 2014, n. 404).
Il caso
Con ricorso al Tar, sede in Catanzaro, il partecipante all’esame di avvocato chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale della Sottocommissione presso la Corte d’appello di Firenze di correzione delle prove scritte, nella parte in cui non lo ammetteva a sostenere le prove orali. Il 4 settembre 2014 il Collegio depositava l’ordinanza sospensiva in disamina che interviene in una materia da anni oggetto non solo di un intenso contenzioso giudiziario ma anche di un acceso dibattito in cui autorevoli voci hanno osservato che non vi è contrapposizione tra il valore di rilievo costituzionale dell’obbligo di motivazione, da un lato, e la necessità, pur costituzionalmente riconosciuta, di garantire l’efficienza delle macchine concorsuali, dall’altro.
La decisione
Il Tar adito (Sezione II) ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, in ragione della presenza dei necessari presupposti del verosimile esito positivo del ricorso e del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile nell’attesa della decisione di merito. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere, nel rispetto dell’anonimato, alla ripetizione “motivata” della valutazione degli elaborati con giudizio negativo, fermo restando il carattere aperto dell’esito della correzione così come del giudizio finale sull’ammissione agli orali. Inoltre, ha indicato il modo in cui provvedere, ossia le annotazioni, e precisato che tali adempimenti non sono finalizzati a giustificare a posteriori il voto espresso ma a rinnovare motivatamente la valutazione. Ad avviso del Giudice, la commissione esaminatrice ha predeterminato i criteri di correzione, senza definire gli elementi concreti di collegamento tra gli stessi e il punteggio numerico attribuibile, con la conseguenza che il voto numerico non e` stato da solo sufficiente ad esternare la motivazione, non avendo specificato, in termini letterali, le concrete modalita` di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza.
La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
Nel provvedimento in esame, il Tribunale amministrativo ha operato un’interpretazione costituzionalmente orientata ed evolutiva che ha trovato il proprio addentellato normativo ordinario nella riforma dell’ordinamento forense secondo cui la commissione “annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti” (art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). Da questa disposizione il giudice ha tratto l’argomento secondo cui il legislatore avrebbe inteso recepire il principio di derivazione comunitaria secondo cui l’accesso a una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare e inequivocabili.
Il voto numerico e l’obbligo di motivazione
Nel valutare le prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, la commissione giudicatrice assegna dei voti numerici ai singoli elaborati, la giurisprudenza consolidata ritiene che tale voto sia idoneo a soddisfare il principio dell’obbligo di motivazione previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990), sul presupposto che esso rende palese la valutazione compiuta dalla commissione esaminatrice, espressa attraverso la graduazione del voto e l’omogeneità del giudizio attribuito all’elaborato dai suoi componenti in base a criteri predeterminati (C.d.S., Sez. IV, ordinanza 17 dicembre 2010, n. 5792; C.d.S., Sez. VI, sentenza 15 settembre 2010, n. 6706; C.d.S., Sez. IV, sentenza 12 maggio 2008, n. 2190; C.d.S., Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2008, n. 540; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 24 settembre 2008, n. 10731).
Un altro orientamento sostiene, invece, che il voto numerico possa integrare di per se´ la doverosa esternazione della motivazione del giudizio soltanto se trova fondamento in parametri predeterminati dalla stessa commissione, dato che, in assenza dei medesimi, ogni valutazione risulterebbe irrimediabilmente arbitraria (C.d.S., Sez. VI, sentenza 11 febbraio 2011, n. 913; C.d.S., Sez. IV, sentenza 12 gennaio 2011, n. 124). Il giudizio valutativo espresso in soli termini numerici non soddisfa la regola della congruità e sufficienza della motivazione che deve assistere ogni provvedimento amministrativo e rendere comprensibile l’iter logico osservato (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 16 dicembre 2008, n. 6228). L’aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei (Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, ordinanza 4 agosto 2014, n. 581).