La VI Sezione di Palazzo Spada, con la Decisione in rassegna, sancisce che, nel caso di esecuzione di una Sentenza emessa in materia di silenzio della P.A. ex art. 21 bis, Legge n. 1034 del 1971, per porre rimedio alla persistente inerzia dell’Amministrazione, non si ha un vero e proprio giudizio di ottemperanza in quanto l’art. 21 bis non rinvia alle norme sul giudizio di ottemperanza, ma si limita a prevedere la nomina di un commissario ad acta.
Sicchè si ha, più propriamente, una ottemperanza "anomala" o "speciale", dove la specialità risiede nella circostanza che si prescinde dal passaggio in giudicato della Sentenza e, soprattutto, si ammette l’intervento del commissario nell’ambito del medesimo processo, senza più bisogno di un ricorso ad hoc, essendo sufficiente una semplice istanza al Giudice che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio.
Pertanto, mentre il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato sembra doversi configurare quale organo ausiliario del giudice - tesi, questa, che ha ricevuto anche l’importante avallo dell’Adunanza Plenaria n. 23 del 1978 - il commissario ad acta, nominato ai sensi dell’art. 21 bis, Legge n. 1034 del 1971, sembra configurarsi quale organo dell’amministrazione.
Il Consesso, inoltre, specifica che, a prescindere dalla questione circa la natura giuridica del commissario ad acta nominato in sede di annullamento del silenzio della P.A. ex art. 21 bis della L. 1034/’71, non vi può, comunque, essere dubbio sul fatto che il commissario stesso non rivesta la qualifica di controinteressato nel giudizio di appello avverso il provvedimento giudiziale che lo nomina e che, pertanto, l’appello non vada al medesimo notificato.
Ha osservato in proposito la Sez. VI che, in tutti i casi in cui il Giudice amministrativo si sia limitato ex art. 21 bis. soltanto a dichiarare l’obbligo di provvedere, senza vincolare in alcun modo la successiva attività amministrativa, il commissario ad acta, nominato in caso di persistente inerzia della PA, viene a disporre di uno spazio di libertà sicuramente sconosciuto all’analoga figura nominata in sede di esecuzione al giudicato.
Non vi è, infatti, una vera e propria Sentenza di ottemperanza, ma un semplice atto di nomina, con cui il Giudice non dice all’amministrazione come deve provvedere, ma demanda tutto all’organo amministrativo straordinario che è il commissario.
Si ha, allora, un commissario che assomiglia più ad un organo della PA che ad un ausiliario del Giudice.
Ha aggiunto la Sez. VI che è possibile, tuttavia, una diversa ricostruzione, secondo cui l’art. 21 bis contemplerebbe un vero e proprio giudizio di ottemperanza: il previsto atto di nomina sarebbe una vera e propria sentenza di ottemperanza in cui il Giudice detta anche le direttive per l’operato dell’Amministrazione.
Ricostruita la norma, in questi termini, si avrebbe almeno nella fase esecutiva del giudizio, un vero e proprio giudizio di merito e il commissario dovrebbe essere qualificato come ausiliario del Giudice, o, al più, come un organo misto.