1.  Premessa. Applicazione o “falsa applicazione” della legge 12 marzo 1999, n. 98, al personale docente della scuola?

Può sembrare superfluo soffermarsi diffusamente sulla portata innovativa della legge n. 68, che in tema di diritto al lavoro dei disabili, ha apportato radicali mutamenti al previgente sistema della legge n. 482/1968 (1).

Con tale normativa si è cercato di assicurare a tali categorie di lavoratori un diritto pieno al posto di lavoro, per questo viene introdotto un nuovo sistema di "collocamento mirato", come definito dall'art. 2: un collocamento, cioè, che vale a favorire adeguatamente le attitudini delle persone affette da condizioni di disabilità, valutandole nelle loro capacità lavorative e consentendo di inserirle nel posto più adatto.

Il sostegno ai disabili viene assicurato nelle forme e nelle quantità previste dall'art. 3 ("Assunzioni obbligatorie" e "Quote di riserva"), a norma del quale i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie dei disabili di cui all'articolo.

La disciplina individua quindi la c.d. quota di obbligo, in relazione all'organico complessivo, e per la parte che interessa va rilevato che, trattandosi di pubbliche amministrazioni con un numero elevato di dipendenti, la riserva si determina nella misura del 7% dell'organico dei lavoratori occupati.

L'art. 4 detta, poi, specifici criteri per il computo della quota di riserva, calcolata sulla base dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con esclusione di quelli disabili assunti per tale loro stato.

Con l'articolo 7 intitolato “Modalità delle assunzioni obbligatorie”, si distingue un primo comma che disciplina la chiamata diretta per i datori di lavoro privati, ed un secondo comma che detta disposizioni per i datori di lavoro pubblici, richiamando in linea generale anche per questi ultimi il meccanismo della chiamata diretta (numerica o nominativa). L'ultimo capoverso del comma 2 introduce infine le controverse disposizioni in tema di applicazione della riserva nei pubblici concorsi.

L’art. 16 prevede per il pubblico impiego che l'assunzione del disabile possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa.

Le disposizioni richiamate però nella pratica si sono rivelate tutt'altro che di facile interpretazione, ad oggi si rilevano diversi casi di disparità di trattamento nei confronti degli insegnanti inseriti nei vari CSA della Regione Campania, né esiste un criterio univoco impartito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania o addirittura tra i vari Uffici Scolastici Regionali e vari altri CSA d'Italia. 

A titolo di es. il CSA di Avellino di recente ha negato il beneficio di cui alla riserva c.d. “N” ad un invalido civile, sul presupposto della mancata sussistenza dello stato di disoccupazione al momento della domanda di partecipazione al concorso e ciò esibendo il parere emanato dall’Adunanza della Sezione Seconda del 19 gennaio 2005, n. 11616/04, sull’interpretazione che l’insegnante aveva occupato la cattedra per l'intero anno scolastico mentre lo ha riconosciuto ad altro docente che aveva lavorato l'anno precedente per soli otto  mesi (2).

Diversamente si sono regolati altri CSA Campani, ad es. quello di Napoli ai fini dell'ottenimento della riserva ha ritenuto sufficiente il sussistere dello stato di disoccupazione all'atto della prima domanda di inserimento in graduatoria.

Come si può ben vedere già questo porta ad un irrazionale applicazione della legge per disparità di trattamento tra i vari uffici della medesima Regione Campania.

Sul punto diversi sono stati gli incontri al MIUR e tra vari sindacati sulla tematica delle immissioni in ruolo sia per l'organico che per il precariato (3).

2. a) La permanente rilevanza del requisito dello stato di disoccupazione al fine di far valere la riserva dei posti per le categorie protette nei concorsi per l'assunzione presso le P.A..

Proprio per tali evidenti disparità il MIUR ha chiesto di sapere dal Consiglio di Stato se e come andasse applicata al personale docente della scuola la disciplina della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto del lavoro dei disabili. In particolare, chiedeva di sapere come  andasse applicato l'art. 16 della stessa legge, disciplinante il tema della permanente rilevanza del requisito dello stato di disoccupazione al fine di far valere la riserva dei posti per le categorie protette  nei concorsi per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni e se, in caso di risposta positiva, andava rivisto l'orientamento giurisprudenziale, che ritiene perduto il requisito dello stato di disoccupazione per supplenze eccedenti i quattro mesi l'anno.

L’Adunanza della Sezione Seconda del 19 gennaio 2005, n. sez. 11616/04, anche se fonte autorevole non costituisce un esaustivo chiarimento interpretativo: il Consiglio di Stato si discosta subito dall’orientamento affermato in una recente sentenza di primo grado (T.A.R. Toscana, I Sez., 29 aprile 2002 n. 887), che ritiene la norma di cui all'art. 16 interpretarsi nel più ampio contesto di una legge comunque finalizzata all'inserimento lavorativo dei disabili disoccupati. Secondo tale interpretazione, occorre tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, consentendo agli stessi di usufruire dei benefici previsti dalla legge anche se lo stato di disoccupazione esistente al momento della domanda, sia cessato durante i tempi (talora molto lunghi) di espletamento delle procedure concorsuali.

A tale orientamento l’Adunanza accomuna quello del TAR Campania Napoli, tra l’altro avversato attualmente dalla sezione distaccata di Salerno (4), al punto 6 del citato parere si legge: “...la giurisprudenza delle sezioni di questo Consiglio non si è occupata ex professo dell'argomento ma in una recente decisione [sez. V, n. 5207 del 2002], si coglie un passaggio dal quale sembrerebbe potersi evincere un'interpretazione dell'art. 16 nel senso affermato dal TAR Campania, ossia nel senso di superare il collegamento, ritenuto imprescindibile dalla normativa precedente fra stato di disoccupazione del beneficiario e diritto di essere obbligatoriamente assunto. Anche secondo tale orientamento l'art. 16 sarebbe inteso a consentire alle amministrazioni la mera facoltà di derogare al requisito della disoccupazione in sede di autonoma regolamentazione”. Senza voler riportare l’intero exursus interpretativo succintamente si riporta un altro passo saliente del parere ove per contro si dice: “l'art. 16 citato consente di prescindere dallo stato di disoccupazione solo quando le amministrazioni, in base ad una loro ponderata e motivata determinazione (ad esempio perché il livello di preparazione dei candidati si dimostri particolarmente elevato e risulti conveniente per il buon andamento, innalzare la quota dei riservatari oltre il limite percentuale ordinario), ritengano di prescindere dal limite percentuale dei posti riservati nei pubblici concorsi per provvedere in tempi brevi a saturare l'aliquota dei posti da riservare agli invalidi”, conclude, ma dopo un intricato excursus interpretativo, punto 11, nel seguente modo: “...si è pressoché costantemente ritenuto, con riferimento alla disciplina anteriore alla legge 68 del 1999, che lo stato di disoccupazione necessario per fruire della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, non viene meno per l'effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee di insegnamento nell'arco dell'anno scolastico, mentre è idonea a far venir meno la detta condizione soltanto la supplenza annuale caratterizzata dalla tendenziale stabilità, o quanto meno relativa continuità”, pervenendo così ad una decisione finale salomonica però a modesto parere non condivisibile: “sarà compito delle varie amministrazioni valutare caso per caso, con riferimento alle singole fattispecie eventualmente accorpate per ipotesi omogenee o analoghe se il rapporto di lavoro del supplente, in relazione alle sue varie tipologie ed articolazioni, che solo l'amministrazione stessa può cogliere i presupposti, se il rapporto è dotato di tendenziale stabilità”.

Segue: b)  l’opposto orientamento giurisprudenziale del TAR Napoli sulla perdita del requisito dello stato di disoccupazione per supplenze eccedenti i quattro mesi l'anno.

In realtà il citato parere perviene ad una lettura riduttiva della norma, che non trova aggancio né nel dato testuale, né in quello logico-sistematico della legge a tutela del diritto al lavoro dei disabili infatti la giurisprudenza di merito ne ha svuotato più volte il contenuto ed è quanto è successo secondo alcune recentissime sentenze del TAR Campania Napoli (5).

In termini brevi, il ragionamento riportato nelle decisioni richiamate smentisce in parte la ricostruzione del Consiglio di Stato arrivando ad opposte conclusioni che, in verità, si ritengono maggiormente fedeli al dettato normativo.

I giudici partenopei ritengono che, ai fini della adeguata interpretazione delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 98, debba essere colto il fatto che nel lavoro pubblico è prevista una doppia forma di tutela per i disabili.

Secondo tale ragionamento, la prima si realizza con la chiamata diretta prevalentemente nominativa, ad eccezione di alcune categorie: secondo l'articolo 7 comma 2 della legge l'adempimento dell'obbligo di copertura della quota d'obbligo si attua con le modalità di cui all'articolo 36 comma 2 D.Lgs. 29/1993 (ora art. 35 comma 2 D.Lgs. 165/2001) per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento: tale disposizione è infatti relativa alla chiamata numerica dei lavoratori da occupare (salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge sulla possibilità di stipulare convenzioni) e ciò facendo riferimento anche al Consiglio di Stato (Sezione II nell'adunanza del 13/12/2000) il quale confermava il fatto che si dovesse tener conto della peculiarità del  meccanismo della doppia tutela, ove per maggiore comodità espositiva al lettore si riporta il passo: "La legge n. 68/1999, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha dunque confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei disabili aspiranti al lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali per la copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle Pubbliche Amministrazioni; procedimenti nei quali vanno ricompresi quelli relativi al personale della scuola mediante le graduatorie permanenti, redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di concorsualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente collocazione in un ordine di graduatoria, che è un ordine di merito”.

La sentenza continua precisando la ulteriore tutela che si attua con il meccanismo della riserva di posti nel concorso pubblico.

Ritengono i giudici di merito che il legislatore, a fronte delle disposizioni della prima parte che riguardano il sistema generale della chiamata diretta, numerica o nominativa, è stato mosso dal chiaro intento di dettare una disciplina a sé per le assunzioni concorsuali; e tale disciplina si ritrova nel combinato disposto dell'art. 16 comma 2 e dell'art. 7 comma 2 ultimo cpv della nuova legge, che realizzano una significativa innovazione rispetto al sistema vigente nella legge 482/1968 ed in particolare al sistema dell'art. 12 per i pubblici concorsi, ove il beneficio era attribuito ai soli disoccupati.

La ricostruzione continua guardando al secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 citato della legge, per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29/1993 (cioè le assunzioni mediante procedure concorsuali), dispone che i disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge hanno diritto alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Quanto rileva maggiormente sulla rilevanza del requisito dello stato di disoccupazione è il punto in cui si sostiene che il comma 2 dell'art. 16 è esplicito nel disporre che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere "assunti" - ai fini dell'adempimento dell'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo l nella misure di cui all'articolo 3 - "anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

Sulla interpretazione delle due norme in maniera tra loro coordinata, deve preferirsi una lettura che sancisce la prevalenza della seconda sulla prima, per ragioni logico- sistematiche che hanno una valenza superiore all'inciso letterale sopra indicato, come si desume peraltro dall'iter formativo della legge.

A conferma, infatti, l'articolo 7 comma 2 ultimo periodo contiene l'enunciazione del principio generale delle modalità di attuazione della tutela del disabile nelle procedure concorsuali, con una disposizione che riecheggia l'articolo 5 comma 1 del DPR 487/1994 (regolamento per i concorsi della pubbliche amministrazioni): la norma afferma il principio che, per le categorie per la cui assunzione è disposto il possesso di titolo di studio superiore a quello di scuola dell'obbligo, nella procedura concorsuale (in cui ex ante occorre rispettare la par condicio tra i concorrenti) la tutela del disabile può attuarsi solo a posteriori con il meccanismo delle riserve di posti (nei limiti del 50% dei posti messi a concorso e comunque non oltre la quota di obbligo).

L’interdipendenza normativa viene dimostrata da detti giudici dall’ulteriore presupposto fondato sul fatto che costituisce norma speciale la successiva disposizione che operativamente disciplina il concorso nelle pubbliche amministrazioni (l'articolo 16), la cui rubrica è intitolata appunto in tal senso, e che ai fini della applicazione del beneficio della riserva rende irrilevante la sussistenza dello stato di disoccupazione al momento della domanda.

Da ciò si fa scaturire la differente portata dell'articolo 7 comma 2 e dell'articolo 16 comma 2 della legge, perché l'articolo 7 delinea il meccanismo astratto con cui la riserva si applica alle procedure concorsuali, e l'art. 16 delinea con carattere di specialità il concreto modo operativo della riserva.

L'art. 16 della legge n. 68/1999, dettaglia infatti il beneficio, rendendone destinatari i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici: questi possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. L'articolo 16 va oltre e sancisce che dallo status di disoccupato si può prescindere comunque in caso di concorsi, perché soccorre una ratio diversa di tutela del disabile che già si è rivelato idoneo nella procedura concorsuale.

Ne deriva che l'introduzione dell'inciso “anche se non versino in stato di disoccupazione” costituisce estrinsecazione della chiara voluntas legis di conferire irrilevanza al requisito della iscrizione negli elenchi, così recidendo il legame dettato inizialmente dall'art. 7 comma 2 ultimo cpv. con disposizione che non risulta eliminata a causa di una svista del legislatore.

Tra l'altro, sono proprio i principi costituzionali richiamati nella decisione del C. di S. n. 1271/03, e in particolare l'art. 38 che al comma 3 sancisce il diritto degli inabili e dei minorati all'educazione e all'avviamento al lavoro, ad imporre invece, la diversa ricostruzione qui proposta (si legga pure l'enunciazione contenuta nel 1° comma dell'art. 1 della legge 68/99: D'altra parte gli stessi argomenti tratti dal giudice di appello (Con. di Stato, VI, 10 marzo 2003, n. 1271) a favore della tesi della rilevanza del requisito della disoccupazione al momento della domanda appaiono militare piuttosto a favore della tesi contraria.

Riconosce il Consiglio di Stato che l'art. 1 della legge n. 68 del 1999 indica come la finalità della legge non è solo quella di garantire l'inserimento ma anche la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro.

Di qui il senso della riforma, la quale, intitolata "norme sul diritto al lavoro dei disabili", quasi a sottolineare finalità di protezione più ampie e comprensive rispetto a quelle incentrate sulla garanzia dell'assunzione obbligatoria, mira a garantire non un inserimento quale che sia al disabile, ma un inserimento che possa essere conforme alle sue aspirazioni e capacità lavorative. Ne consegue la possibilità che il beneficio sia accordato anche al disabile che già occupato, intende progredire in carriera, ovvero trovare una occupazione più confacente alle proprie attitudini e capacità lavorative.

3. note conclusive.

Se si resta sul piano della precarietà del rapporto nel parere più volte richiamato non si tiene assolutamente conto di un dato incontrovertibile, ovvero, che nel settore scolastico è sostanzialmente impossibile – quantomeno nelle procedure per soli titoli – far valere il requisito della disoccupazione al momento della presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso, i partecipanti a tale procedura concorsuale, infatti, essendo in pratica tutti occupati in incarichi di insegnamento supplente, incarichi annuali, comunque sempre senza il carattere della stabilità o tempo indeterminato, quindi tali soggetti si trovano attualmente nell’impossibilità di far valere il diritto garantito loro dalla legge, e ciò quindi amplia così il carattere discriminante dell’interpretazione adottata con evidente violazione dei principi che regolamentano le procedure concorsuali e del diritto alla riserva di posti. Tale problematica è stata sempre oggetto di accesi dibattiti nell’ambiente sindacale ed istituzionale (6).

Si è convinti, nel senso del recente e sopra riportato ragionamento del TAR Campania Napoli che trattasi di una errata interpretazione normativa che rischia di ledere i diritti di coloro che appartengono alle categorie tutelate dalla citata legge, nonché ciò non avrà che ripercussioni fortemente negative sulle procedure di assunzione sia del personale docente che del personale ATA, e ciò perché ogni volta che sussiste un caso in cui non viene riconosciuto il diritto ad essere nominato in via privilegiata a chi sia titolare del diritto all’assunzione obbligatoria finisce inevitabilmente per determinare, come evidenziato, una situazione gravemente lesiva – e discriminatoria – in tutti coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge (inabilità di grado superiore al 45%), si vedono nell’assurda impossibilità di farli valere nella procedura concorsuale, si ripete ancora una volta, perché è sostanzialmente impossibile che i disabili iscritti o che aspirino ad essere iscritti nelle graduatorie permanenti possano possedere (a causa dei contratti di natura precaria, ma comunque sempre a tempo determinato, stipulano nel corso dell’anno scolastico) i requisiti per l’iscrizione nelle liste speciali, soggetta tra l’altro, non solo al dato interpretato della non annualità ma pure (in virtù di quanto disposto dall’art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297) ad ulteriori restrizioni di natura economica, venendo meno l’iscrizione in presenza di redditi comunque superiori a 7.500 euro annui di cui il parere del Consiglio di Stato non accenna neppure.

In realtà, oltre al ragionamento del TAR Napoli richiamato si è convinti che sussiste un ulteriore raccordo normativo che può essere di supporto al primo ma che per molti aspetti risulta pure simile.

Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 di cui si riporta un passo (Assunzione dei disabili. La disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 68, prevede che l'assunzione del disabile “e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all'art. 1 della legge”, risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa, in ciò innovando, rispetto alla precedente disposizione di cui all'art. 19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso di tale stato sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia al momento della successiva assunzione. Si richiama l'attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle condizioni di disabilità contenute nella legge all'art. 1, 4° comma, esplicitate nella C.M. del Ministero del Lavoro n. 77 del 24 novembre 1999).

Si sottolinea ancora che le graduatorie di cui alla l. n. 124 del 1999 e D.M. n. 123 e 146 del 2000, non sono uniche, ma differenziate ed articolate in scaglioni.

I titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 l. n. 68 del 1999, rilevano all'interno di ciascun scaglione.

Il D.L. n. 255 del 2001, conv. in L. n. 333 del 2001, come pure la recente Legge di modifica 4 giugno 2004, n. 143, ha inteso salvaguardare il meccanismo degli scaglioni ed ove in essi occorre tenere obbligatoriamente una quota di riservisti; tali disposizioni non modificano di certo i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei disabili, infatti, l’art. 8 bis, Allegato Unico della L. 186/2004, (disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie) si limita a stabilire che: “le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte”.

In tutte le disposizioni richiamate nulla si dispone circa lo stato di disoccupazione permanendo, quindi lo status di disabile questo non può essere discriminato attraverso il venir meno dello stato di disoccupazione.

È chiaro quindi che il CSA procedente, secondo il combinato disposto degli artt. 16 co. 2 (I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.) e ai sensi degli artt. 3 e 8 della stessa legge 68/1999, e delle altre disposizioni sopra richiamate risulta obbligato ad assumere per lo scaglione di riferimento almeno un invalido se ve ne sono e almeno per la quota del 7% dell’organico.

Il CSA è obbligato ad assumere l’invalido, a prescindere dallo stato di disoccupazione, (sempre nei limiti della quota), non adempiendo a tale obbligo si otterrebbe solo un detrimento del soggetto invalido con elusione dello spirito della l. 68/1999, violando il diritto alla riserva di posti. 

Il ragionamento è ripreso nello stesso parere esibito dalla P.A. dell’Adunanza a pag. 2 punto 3 ultima parte che precisa che è fatta salva l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 16 co. 2.

Infatti, in tal senso da ultimo anche la giurisprudenza del TAR Lazio ha ritenuto non necessario richiedere anche lo stato di disoccupazione per beneficiare della riserva di posti nei concorsi a cattedre.

L’amministrazione, insomma, non procedendo secondo tale percorso rischia di azzerare completamente la quota spettante ai riservisti.

Si tratta di adempiere all’obbligo di cui all’art. 3 (limite di quota, punto 8, primo  capoverso, stesso parere richiamato), inoltre circa la perdita dello stato di disoccupazione si è statuito che: (Nei confronti del disabile utilmente collocato in graduatoria che successivamente perde lo stato di disoccupazione l'assunzione è doverosa nei limiti dei posti messi a concorso ma può avvenire anche al di fuori dei posti riservati nel concorso purché sempre nei limiti della quota complessiva di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2003, n.1271).

Se non si dovesse tenere conto di tutto ciò si otterrebbe il paradosso consistente nel fatto che se il docente volesse rinunciare ad un incarico a tempo determinato per acquisire lo stato di disoccupazione iniziale non lo potrebbe neppure fare in quanto incorrerebbe nelle sanzioni previste dall’articolo 8 D.M. 201/2000 il quale stabilisce che: “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti: a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico successivo; b) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto; b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso”.

L'Amministrazione scolastica nega a parte ricorrente il beneficio di cui alla riserva c.d. “N” quale invalida civile, sul presupposto della mancata sussistenza dello stato di disoccupazione, al momento della domanda di partecipazione al concorso e ciò esibendo il parere emanato dal Consiglio di Stato il 19 gennaio 2005.

Quindi, senza dare valenza a tali ricostruzioni normative si finisce inevitabilmente per svantaggiare il soggetto disabile che anche se già occupato è pur sempre diversamente abile  rispetto al soggetto sano disoccupato, quest’ultimo pur sempre dotato di capacità fisiche che lo rendono maggiormente idoneo nella comune attività della vita. Posizioni comunque pur sempre incomparabili ove al fine di garantire l'uguaglianza sostanziale sono per certo bisognevoli di trattamenti giuridici differenti.

                                                                                                                     

Bibliografia essenziale

(1)

(2) v. ord. TAR Campania, Salerno, sez. I, 3 novembre 2005, n. 1199/05, che respinge la domanda incidentale di sospensione, confermata dal Cons. di Stato, sez. VI, ord. n.759/06 .

(3) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Servizio per l'Automazione Informatica e l'Innovazione Tecnologica EDS. Servizio di Consulenza all'Attività Programmatoria: Lavorare nella scuola Principali caratteristiche delle graduatorie permanenti del personale docente a.s. 2002/03 Marzo 2003, in www.amica scuola.it. del 20.11.06;

(4) (T.A.R. Campania, Napoli, Sez., 18 marzo 2002,  n. 1425; ord. TAR Campania, Salerno, sez. I, 3 novembre 2005, n. 1199/05);

(5) TAR Campania, Napoli, sez. II, 15 dicembre 2005, n. 827; TAR Campania, Napoli, sez. II, 15 dicembre 2005, n. 1497;

(6) www.istruzione.it; www.campania.istruzione.it;

 

(7) (cfr. TAR Lazio, ord. N. 7692 del 01.09.05, …non è necessario richiedere anche lo stato di disoccupazione per beneficiare della riserva di posti nei concorsi a cattedre).