L’art. 5 della legge 203 del 3 maggio 1982 “Norme sui contratti agrari” disciplina in modo analitico le due ipotesi del recesso dell’affittuario e della risoluzione contrattuale.

Il primo comma della norma consente sempre all’affittuario coltivatore diretto di recedere dal contratto di affitto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  senza che sia necessaria la notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario, almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria.

Tale facoltà è stata riconosciuta dalla legge soltanto al coltivatore diretto e non al proprietario il quale potrà soltanto agire per la risoluzione in caso di grave inadempimento.

Questa disparità di trattamento è giustificata, secondo gli interpreti, dalla volontà del legislatore di privilegiare e quindi concedere una maggiore tutela alle posizioni giuridiche fondate sul lavoro e sull’impresa rispetto a quella a tutela riservata al diritto di proprietà e ciò in armonia con l’intera legislazione in materia di contratti agrari.

Vi è da notare che la norma stabilisce il diritto al recesso, senza alcuna condizione o motivazione, sia per l’affittuale coltivatore diretto, sia per l’affittuale non coltivatore diretto, quello che si potrebbe definire il “conduttore capitalista”.

Il secondo comma dell’art. 5 disciplina il caso della risoluzione del contratto di affitto.

La stessa può essere pronunciata nel caso in cui l’affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.

C’è da notare come la disciplina speciale per i contratti agrari si differenzi notevolmente da quanto stabilisce il codice civile il quale, all’art.1455, “importanza dell’inadempimento” sancisce che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra: il contratto, pertanto, si può risolvere quando l’inadempimento sia di non scarsa rilevanza, mentre la disposizione speciale della norma dell’art.5 della legge 203 del 3 maggio 1982 prevede la risoluzione soltanto in caso di grave inadempimento.

In quest’ultimo caso la disposizione tende, ancora una volta, a tutelare il soggetto debole del rapporto, identificato nel conduttore del fondo rustico, cui il legislatore intende garantire stabilità nella conduzione che cede soltanto in presenza di un comportamento incompatibile, per l’appunto,  con tale stabilità.

Nella disciplina del codice civile, invece, è l’interesse del soggetto creditore a fungere da termine di riferimento ai fini della risoluzione.

Si possono sostanzialmente distinguere tre casi di grave inadempimento che possono portare alla risoluzione del contratto di affitto agrario: la morosità nel pagamento del canone, purchè si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità, secondo quanto prevede l’ultimo comma dell’art.5 della legge 203 del 1982, la cattiva conduzione del fondo, concretantesi nella mancata conservazione e manutenzione del fondo e delle attrezzature e nella conduzione non razionale del terreno, ed il subaffitto.

Nel primo caso l’inadempimento è considerato grave dalla legge e a quel parametro occorre rapportarsi, come pure è predeterminato e considerato grave inadempimento il subaffitto o la subconcessione; nell’ ipotesi della cattiva condizione del fondo si tratta di verificare quando le violazioni commesse dal coltivatore assurgono a tale livello da poter essere considerate gravi e legittimare la parte proprietaria ad agire per la risoluzione.

E’ evidente che in questo caso non si possa che fare riferimento alla giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni e non sia possibile individuare una linea di demarcazione oggettiva tra l’inadempimento non grave e quello grave che è l’unico che può portare ad una dichiarazione di risoluzione del contratto. Si tratterà di verificare nel concreto caso per caso se un determinato comportamento possa essere considerato grave.

Il divieto di subaffitto ha lo scopo di impedire qualsiasi intermediazione nella conduzione del fondo perché l’intento del legislatore è quello di garantire che l’attività di impresa agricola sia svolta direttamente dall’affittuario; si tratta di una norma che era presente anche nella legislazione antecedente al riordino effettuato con la legge 203 del 1982 che ha soltanto mutato la sanzione prevista, da quella originaria della nullità del contratto, alla odierna risoluzione per grave inadempimento.

La norma dell’art.5 ha posto, inoltre, a carico del locatore un onere precedente all’inizio dell’azione giudiziale.

Infatti, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, e ancor prima di esperire l’obbligatorio tentativo di conciliazione avanti l’Ispettorato agrario competente per territorio, ai sensi dell’art.46 della stessa legge 203 del 1982, il locatore è tenuto a contestare all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste.

In pratica la legge speciale, inserendo tale onere a carico del locatore, ha inserito una condizione di proponibilità della domanda giudiziale o, eventualmente, una condizione dell’azione.

La contestazione, al fine di evitare possibile eccezioni in sede giudiziale, deve essere caratterizzata dalla specificità con l’indicazione puntuale e precisa delle singole inadempienze, essendo inammissibile una contestazione generica.

La legge prevede, inoltre, a favore del concessionario, una speciale ipotesi di sanatoria.

La seconda parte del terzo comma dell’art.5 della legge 203 stabilisce, infatti, che non si dà luogo alla risoluzione del contratto qualora il conduttore provveda a sanare l’inadempienza entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione contenente le contestazioni delle inadempienze.

Questa disposizione dimostra ulteriormente il favor della legge verso il conduttore del fondo agricolo cui viene offerta la possibilità, anche in caso di grave inadempimento, di provvedere ad eliminarne la causa, evitando la declaratoria giudiziale di risoluzione contrattuale.