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Le imprese che si avvalgono delle prestazioni e dell’opera di agenti e rappresentanti di commercio devono evidentemente rispettare tutta una serie di norme e di disposizioni di carattere generale, previste dal Codice Civile, che regolano i rapporti e i contratti di agenzia, nonché quelle stabilite nei contratti ed accordi collettivi. In questo articolo ci occuperemo peraltro esclusivamente del trattamento fiscale (IVA, ritenuta d’acconto ed ENASARCO) delle provvigioni corrisposte agli agenti e della contabilizzazione delle provvigioni stesse.

PROVVIGIONI ED IVA
Si deve premettere che, in relazione alle provvigioni corrisposte, si applicano, senza deroghe o esclusioni, le norme IVA previste per le prestazioni di servizi, e soprattutto quelle contenute nell’art. 6, co. 3, D.P.R. 633/1972 secondo le quali le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Questa precisazione è importante in quanto l’assoggettabilità all’IVA delle provvigioni da parte dell’agente (e cioè il momento in cui l’agente deve emettere la sua fattura) non deriva dalla maturazione della provvigione, ma dalla corresponsione di una data somma (relativa a provvigioni maturate o meno) da parte della Casa mandante. La prassi consolidata prevede d’altronde che l’agente emetta la sua fattura contestualmente (o in momento immediatamente precedente) all’incasso delle provvigioni maturate, o quando richiede un anticipo sulle stesse. A carico dell’impresa mandante resta comunque l’obbligo di sostituirsi all’agente per l’emissione della cosiddetta autofattura qualora l’agente stesso, entro quattro mesi dal ricevimento della somma, non provveda ad emettere la sua fattura (art. 6, co. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471). Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile, si ricorda che è quella ordinaria (attualmente del 20%) e che la stessa aliquota deve essere applicata non solo sull’ammontare delle provvigioni vere e proprie percepite, ma anche su somme introitate ad altro titolo. Si deve infatti fare riferimento all’art. 13 del D.P.R. 633/1972, là dove viene previsto che l’imposta si applica sull’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore di servizi (o al cedente dei beni) in base al contratto, compresi gli oneri e le spese inerenti alla sua esecuzione, e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. Si deve tener conto che l’agente ha, a suo carico, sia le spese che ogni onere e rischio derivante dalla sua attività, e che con la sola provvigione dovrà far fronte a tutti i costi relativi alla gestione della sua attività e del suo lavoro. D’altra parte, l’art. 1748 del Codice Civile prevede che l’agente non abbia diritto al rimborso delle spese d’agenzia. Anche nel caso in cui la Casa mandante dovesse rimborsare all’agente talune spese da lui sostenute nel corso dello svolgimento del suo lavoro (spese di trasferta, vitto, alloggio, trasporto, ecc.), le spese stesse dovranno essere regolarmente fatturate e non considerate come rimborsi. Si deve in sostanza ribadire che qualunque somma eventualmente erogata a titolo di rimborso dalla Casa mandante dovrà essere assoggettata ad IVA, così come a contribuzione ENASARCO ed a ritenuta d’acconto (si veda più avanti), come se si trattasse di una normale provvigione. Restano invece escluse dall’IVA, ex art. 15 dello stesso D.P.R. 633/1972, le somme che la Casa mandante rimborsa all’agente in quanto riguardano anticipi fatti da quest’ultimo alla Casa per acquisti effettuati per nome e conto della Casa stessa. La condizione per la non assoggettabilità all’IVA è data dalla documentazione di queste spese fatte per nome e conto della Casa mandante. In altre parole, le fatture dei fornitori dovranno essere intestate direttamente alla Casa mandante e questi documenti dovranno essere fatti pervenire dall’agente alla Casa stessa unitamente alla sua nota di addebito. Sovente accade che queste spese effettuate per nome e conto vengano richieste a rimborso dall’agente in un momento in cui non sono ancora maturate provvigioni. Ciò non toglie che l’agente possa richiedere alla Casa mandante il rimborso di queste spese con l’emissione della sopraindicata nota di addebito esclusa da IVA. Sempre in relazione alla determinazione della base imponibile da assoggettare all’imposta, l’agente dovrà considerare, come imponibili, anche le prestazioni accessorie, mentre per contro, non potrà diminuire la base imponibile delle somme eventualmente addebitategli per penalità dalla Casa mandante. Ciò significa che, se all’agente vengono addebitate delle somme a titolo di star del credere, le somme stesse non potranno essere scomputate dalla base imponibile delle provvigioni da assoggettare all’IVA, ma si dovrà tenerne conto solo in sede di liquidazione delle provvigioni. Infine, dalla base imponibile devono essere escluse, oltre le già ricordate anticipazioni effettuate per nome e per conto, anche gli interessi moratori e le penalità ed indennità connesse alla cessazione del rapporto di agenzia (per esempio indennità per mancato preavviso, indennità di clientela), nonché altre somme collegate in qualche modo con al cessazione del rapporto d’agenzia che abbiano la funzione di indennità o di risarcimento, previste o meno dal contratto.

RITENUTA DI ACCONTO
La Casa mandante, sempre in relazione alle provvigioni liquidate all’agente, è obbligata ad operare una ritenuta a titolo di acconto (art. 25bis, D.P.R. 600/1973) ed a versare contributi all’ENASARCO. Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto si deve precisare che va effettuata nei confronti sia delle persone fisiche, sia delle società di persone o di capitali che effettuano attività di rappresentanza commerciale o di agenzia. Questa normativa è senza dubbio innovativa tenendo conto che il reddito dell’agente di commercio si deve considerare reddito di impresa e, come è noto, questo reddito non è soggetto ad alcuna ritenuta. La misura della ritenuta, originariamente del 10%, è stata elevata per il 1998 al 19% ai sensi dell’art. 21, co. 12, della L. 27.12.1997, n. 449. Ora l’aliquota è del 23%, dal momento che si deve fare riferimento al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 917/1986. La ritenuta deve essere operata:
- sul 50% della base imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa mandante di non avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
- sul 20% della base imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa mandante di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Secondo quanto stabilito con D.M. 16.04.1983, relativamente alla riduzione al 20% della base imponibile sulla quale applicare la ritenuta, devono essere considerati dipendenti coloro che prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell’agente e terzi collaboratori coloro che, senza vincoli di subordinazione, collaborano con l’agente quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari. Devono essere considerati terzi anche i collaboratori dell’impresa familiare impiegati nell’esercizio dell’attività dell’agente e gli associati delle associazioni in partecipazione, quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. L’agente che ritiene di poter beneficiare della riduzione dell’imponibile al 20% deve rilasciare apposita dichiarazione al soggetto che eroga le provvigioni. Questa dichiarazione deve essere inviata alla Casa mandante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in carta semplice e deve contenere i dati identificativi dell’agente e l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e di terzi. La dichiarazione stessa dovrà essere datata e sottoscritta e inoltrata alla Casa mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel caso che il diritto alla ritenuta insorga o venga meno nel corso dell’anno, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 15 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

CONTRIBUTI ENASARCO
Relativamente all’ENASARCO, si ricorda che a questa fondazione sono obbligatoriamente iscritti tutti gli agenti ed i rappresentanti. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente o del rappresentante di commercio deve essere esercitato all’atto del pagamento delle provvigioni sotto pena di decadenza. Il nuovo regolamento dell’ENASARCO, approvato il 24 settembre 1998, ha aggiornato le aliquote con decorrenza 1° luglio 1998. I contributi devono essere versati su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute agli agenti o ai rappresentanti in relazione al rapporto di agenzia:
- l’aliquota contributiva al fondo di previdenza è al 50% a carico della Casa mandante ed il restante 50% a carico dell’agente);
Quando il mandato è conferito ad agenti e rappresentanti che operano in società, il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci (anche quando siano più di due). Si deve precisare inoltre che:
1. la ripartizione dei contributi, diversa da quella paritetica, deve essere fatta solo dopo che a tutti i soci sia stato garantito il minimale;
2. i massimali non sono frazionabili.

Relativamente ai massimali annui, il regolamento ENASARCO prevede la loro infrazionabilità, stabilendo però che, qualora il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, l’anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto. Invece per i minimali di contribuzione è stata prevista la frazionabilità dei trimestri. I principi fondamentali della disciplina ENASARCO sui minimali di contribuzione sono i seguenti:
- PRINCIPIO DI PRODUTTIVITÀ: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, se pure in misura minima e in un solo trimestre. Nell’ipotesi appunto che siano maturate provvigioni in un solo trimestre dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’: in caso di inizio o di cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestre e deve essere versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, semprechè in alcuni di essi sia maturato il diritto a provvigioni, secondo il principio di produttività.
Al contrario, il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo. Nel caso che l’attività di agenzia sia svolta da società per azioni o a responsabilità limitata, il contributo da versare al fondo di assistenza sociale della fondazione ENASARCO, in sostituzione dei contributi previdenziali, a totale carico della Casa mandante, è stabilito nella misura del 2% senza limiti di massimale. 

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