Commento a cura dell'Avvocato Maria Rosaria Pace
Sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 18 Gennaio 2012, n. 685
In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.".
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche` le pensioni, le indennita` che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1)....;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro. Il terzo comma dell'art. 52, del D.P.R., in trattazione, introdotto dalla citata L. n. 80 del 2005, stabilisce poi che: I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche` questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo` eccederai periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.. L'art. 409 c.p.c., menziona al n. 3, i "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale...". L'art. 545 c.p.c., stabilisce che: "Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario... possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato... ed in eguale misura per ogni altro credito".
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni della legge in generale "Dell'applicare la legge non si puo` ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Il senso palesato dalle parole delle disposizioni in questione e dalla intenzione del legislatore, manifestata dai ripetuti interventi modificativi dell'originario testo normativo del D.P.R. n. 180 del 1950, non consente di dedurre altra interpretazione che l'estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato decreto, originariamente dettato per il solo settore pubblico (in tal senso cfr. in motivazione Cass. n. 4465/11). Deve essere, dunque, enunciato il principio in ragione del quale: In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle L. n. 311 del 2004, ed L. 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.
Sarà quindi necessario verificare le cartelle che vengono inoltrate per comprendere le modalità e i limiti applicabili in caso di pignoramento presso terzi.

Articolo pubblicato su Diritto 24
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