Il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192 ha disciplinato le penalità nei ritardi di pagamenti relativi a transazioni commerciali, compresi i rapporti di agenzia e rappresentanza di commercio.
Il creditore ha diritto al percepimento degli interessi di mora sull’importo dovuto salvo che il debitore dimostri che il ritardo di pagamento è dovuto a causa a lui non imputabile.
l pagamento delle provvigioni, nel rapporto di agenzia è disciplinato sia dagli A.E.C. di categoria, sia dal Codice Civile, che,  nell’art. 1749, stabilisce che: “Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.”
In sostanza, l’articolo del Codice Civile afferma che i termini massimi entro i quali le aziende devono inviare i conteggi delle provvigioni, ed effettuare il pagamento, sono:

· 1° trimestre entro il 30 aprile;
· 2° trimestre entro il 31 luglio;
· 3° trimestre entro il 31 ottobre;
· 4° trimestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
 
Ricordiamo che questi termini non sono derogabili in quanto, nello stesso articolo 1749 del Codice Civile, è espressamente riportato: “E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo”. Ovviamente, nulla vieta alle parti di prevedere termini di pagamento più favorevoli per l’agente (es. pagamenti mensili).
In particolare:
-L’art. 7 dell’A.E.C. settore Industria, prevede che: “qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni […] si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificata dal decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012
  • L’A.E.C. settore Commercio, all’art. 6, stabilisce che: “qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni [….], sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato in applicazione del D. Lgs. 231/2002
Orbene, il D. Lgs n. 192 del 2012  stabilisce che, se le provvigioni non vengono saldate entro trenta giorni dalla loro maturazione possono essere richiesti gli interessi di ritardato pagamento pari al tasso di riferimento applicato dalla BCE maggiorato da un interesse pari del 8%. 
Le deroghe previste dal Decreto Legge 192/2012: il pagamento delle provvigioni potrà essere posticipato, con un termine superiore ai trenta giorni, solo, se detto accordo, sarà pattuito e sottoscritto tra le parti. 
 
 
                                                                                    Avv. Maria Rosaria Pace
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