In questo articolo, mi preme soffermarmi sulle differenze tra “monomandatario” e “agente in esclusiva”, argomento sul quale spesso vi è confusione anche nel mondo degli stessi agenti.
A sostegno di tale argomentazione prendiamo come riferimento la recente sentenza della Corte d’Appello di Brescia (n.60/2016) la quale ha ribadito la differenza sostanziale tra i due aspetti sopracitati.
Nella prassi vengono solitamente confusi i due concetti, essendo considerati sinonimi. Al fine di meglio comprendere la differenza tra le due figure è opportuno dare una definizione distinta:
  • l’agente monomandatario, il cui aspetto è previsto dagli Accordi Economici Collettivi, è colui il quale promuove esclusivamente un'azienda  (con specifica pattuizione) e non assume incarichi da altre ditte anche se non in concorrenza.
  • L’agente in esclusiva, regolato anche dal Codice Civile,  invece, è colui che si impegna verso la preponente a non assumere, per la medesima zona e per lo stesso ramo di affari, incarichi da parte di altre imprese in concorrenza.
Mentre il monomandato richiede uno specifico accordo tra le  parti, l’esclusiva è un elemento naturale del rapporto di agenzia, che sussiste in ogni accordo negoziale, senza che lo si debba espressamente indicare. Le parti, tuttavia, nel contratto che stipulano, possono eliminare l’ “’esclusiva” dalla disciplina del proprio rapporto. Questa eccezione può riguardare entrambe le parti, ma anche una sola. E’ bene che l’agente presti attenzione al momento della sottoscrizione del mandato, in quanto può accadere che Casa Mandante inserisca nell’accordo soltanto l’esclusiva a proprio vantaggio, determinando, in poche parole, che, da un lato, la preponente possa avvalersi di più agenti nella medesima zona e per lo stesso ramo di affari, mentre, dall’altro, l’agente non possa assumere altri mandati in concorrenza.
In buona sostanza, lo scopo di inserire la clausola di “monomandato” all’interno di una accordo negoziale è quella di far confluire le energie dell’agente solo ed esclusivamente per la promozione dei prodotti della Casa Mandante; diversamente la clausola di esclusiva ha come finalità quella di evitare che l’agente possa svolgere in una determinata zona assegnata l’attività di promozione di affari che siano in concorrenza con la Casa Mandante; occorre precisare, quindi, che, in presenza della clausola di monomandato, l’agente possa operare solo ed esclusivamente per una sola azienda mentre, invece, in presenza di una clausola di esclusività, l’agente potrà operare anche in forma di plurimandatario, purché non assuma, nella zona assegnatagli con accordo di esclusività,  incarichi da parte di aziende che trattino prodotti in concorrenza con la stessa.
                                                                                                                                                                                                                                 Avv.Maria Rosaria Pace
                                                                                                                                                        www.avvocatopace.com