Il contratto di agenzia, tradizionalmente considerato "contratto per la prestazione di servizi", è stato di recente oggetto di interventi legislativi di derivazione comunitaria, che, modificando sensibilmente la disciplina dettata in materia dal codice civile (artt. 1742-1753), hanno ridisegnato rilevanti aspetti della figura contrattuale in esame.
Il principale diritto dell’ agente resta, ovviamente, quello relativo al compenso per l attività svolta, cioè il diritto alla provvigione. L’agente, infatti, coerentemente col carattere di autonomia che caratterizza il rapporto, non è remunerato con un salario, ma con una "provvigione" che può essere determinata a percentuale sull’importo lordo degli affari promossi oppure in base ad importo fisso su ogni affare .
Prima dei succitati interventi legislativi,  l agente aveva diritto alla provvigione esclusivamente per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione (art. 17481) e per gli affari che non avevano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente (art. 1749). Se l'affare aveva avuto esecuzione parziale, la provvigione spettava all'agente in misura proporzionale alla parte eseguita (art.17481).
Giurisprudenza e dottrina, alla luce di tale normativa, avevano riconosciuto in capo all’agente il diritto alla provvigione non nel momento in cui risultava espletata l'attività di promozione del contratto, ma solo quando questo era stato accettato dalle parti e aveva avuto regolare esecuzione, ovvero, quando  andava "a buon fine".
In attuazione della Direttiva europea in materia di agenzia, il d.lgs. 15 febbraio 1999 n.65 ha innovato la disciplina codicistica, stabilendo che "per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento" (nuovo art.1748 c.c.). Inoltre "salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico" (nuovo art.1748).
La novità - di grande rilievo - consiste, dunque, nel distaccare il diritto alla provvigione dal "buon fine" dell’affare. Presupposto necessario e sufficiente per il sorgere del diritto dell’agente alla provvigione è, ora, la mera conclusione dell’operazione o affare per effetto del suo intervento.
Una novità di rilievo va segnalata anche relativamente alla prova della conclusione e del buon fine degli affari: è fatto preciso obbligo al preponente (art. 1749 c.c.) di informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare e di consegnargli un estratto conto delle provvigioni dovute non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'agente, inoltre, può esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, un estratto dei libri contabili.

                                                                                             avv. Maria Rosaria Pace
                                                                                              www.avvocatopace.com