Le provvigioni del mediatore
Il codice civile all’art 1754 c.c. dispone  che  è mediatore “colui che mette  in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza esse re legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza” specificando poi all’articolo successivo  che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”. Ergo, il mediatore pone in essere un'attività di intermediazione   che se per alcuni aspetti deve essere tenuta distinta da altre forme di prestazione di opera, dall'altro lato però , presuppone che il mediatore presti la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti, non essendo egli legato alle parti da rapporti di “collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” e non potendo egli agire nell'interesse particolare di alcuna delle parti .
Il  diritto del mediatore alla provvigione si perfezionerà  tutte  le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario l'intervento dello stesso in tutte le fasi delle trattative. A riguardo si è espressa la Corte di Cassazione la quale ha precisato che “non costituiscono circostanze di per sé idonee ad interrompere il nesso di causalità il fatto che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico, che sia decorso un ampio intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattative, che si sia palesato il successivo interessamento anche di altri soggetti o il fatto che le parti abbiano sostituito altri a sé nella stipulazione conclusiva, purché vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato tra le parti originarie”.
L’attività del mediatore e il suo diritto  alla provvigione si individuano nella conclusione dell'affare, per tale intendendosi il compimento di un'operazione di natura economica che dà luogo ad un rapporto obbligatorio tra le parti. Poiché il diritto alla provvigione deriva dal compimento di un atto in forza del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento o, in difetto, per il risarcimento, per il giudice di legittimità anche una proposta di acquisto che integri "preliminare di preliminare" può far sorgere il diritto alla provvigione.
Il  giudice dovrà anche affrontare l’ipotesi in cui il diritto del mediatore alla provvigione viene meno, parzialmente o integralmente. Così, chi ha svolto l'attività di mediazione quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell'apposito albo è tenuto a restituire l'acconto per lo svolgimento della sua attività, non potendo invocare la sopravvenuta qualifica nel corso del rapporto di mediazione.
 Non si configura, diversamente, nessun diritto alla provvigione quando, la prima fase delle trattative, avviate con l'intervento del mediatore, non abbia dato esito positivo: e, questo, anche se,  successivamente abbia intrapreso azioni nuove, cioè completamente scollegate da quelle precedenti, che vadano, quindi, a rendere nulla qualsivoglia attività originaria del mediatore.
E’, dunque, d’obbligo analizzare correttamente il mandato al fine di  individuare la corretta fattispecie di intermediario e far tutelare i propri diritti.
 
 
                                                                                             Avv. Maria Rosaria Pace
                                                                                             www.avvocatopace.com