Nota a cura dell'Avv. Maria Rosaria Pace

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-10-04/la-distinzione-agente-subagente-e-procacciatore-d-affari-173522.php

E' opportuno evidenziare la differenza tecnico giuridica della figura di agente di commercio da quella di procacciatore d'affari e da quella di subagente, in quanto, se in apparenza possono apparire figure simili, in realtà vi sono enormi distinzioni sotto il profilo sostanziale, anche alla luce delle recenti sentenze giurisprudenziali.
Il subagente e' l'agente dell'agente, ma non esercita attività direttamente col preponente, ma è legato al rapporto negoziale con l'agente.
La Cass Sez Lavoro 15 dicembre 1997 n.12668 ribadisce "Pur in mancanza di un espresso riferimento legislativo, l'agente di commercio può avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, della collaborazione di altre persone che, se ausiliari esterni, assumono la veste di subagenti.
In sostanza il subagente e' l'agente dell'agente e tra i due, pertanto, si instaura un rapporto nel quale l'agente e' il preponente e il subagente e' l'agente del primo.Tra contratto di agenzia e contratto di subagenzia -come puntualmente rilevato dalla dottrina-si realizza perciò un collegamento contrattuale tipico in forza del quale ciascuno di tali contratti mantiene un'autonoma causa anche se ,nel loro insieme,mirano ad attuare un'unitaria e complessa organizzazione economica".
Secondo l'art. 1742 c.c. "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata."
La figura del procacciatore d'affari (contratto atipico in quanto non disciplinato dal nostro codice civile ) si concreta nell'attività più limitata di chi senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (Cass 23 aprile 2009, n. 9686).
La Cass 23.7.2012 n.12776 ribadendo le precedenti sentenze, ha configurato l'agenzia"contrariamente al nome iuris utilizzato dalle parti ,in presenza di un rapporto preordinato alla promozione di una serie indeterminata di possibili affari che non si limitava a prendere occasionali e libere iniziative dell'incaricato".