Per gli agenti di commercio il sistema pensionistico prevede l’assicurazione obbligatoria alla gestione pensionistica degli autonomi del commercio gestita dall’Inps e l’assicurazione, altrettanto obbligatoria, all’Enasarco (assicurazione integrativa).
Sovente mi capitano casi di omesso versamento della contribuzione Enasarco e/o di regolarizzazione in data successiva.
Ai sensi dell’art.7 della L.12/73, “Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente” e ciò in conformità a quanto stabilito dall’art.8 del Regolamento Enasarco attualmente in vigore per il quale “l’obbligo di pagamento dei contributi … è a totale carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell’agente”. Ciò significa che l’Ente di Previdenza Enasarco ha titolo per richiedere il pagamento integrale dei contributi al solo preponente, al quale è però riconosciuto “il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente e del rappresentante di commercio”. La Legge 12/73 precisa tuttavia che tale diritto riconosciuto al preponente “deve essere esercitato all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi”. La norma ha lo scopo di disincentivare le ipotesi di mancata regolarizzazione contributiva e previdenziale, attraverso la sanzione della irrecuperabilità postuma dei contributi nei confronti dell’agente di commercio. Nel caso di omessa regolarizzazione dell’agente presso l’Enasarco e di successivo recupero da parte dell’Enasarco dei contributi omessi nei confronti del solo preponente, un agente si è visto richiedere dalla mandante la restituzione della quota parte dei contributi versati a carico dell’agente. Con l’interessante sentenza n.561 del 08.04.2014 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato la richiesta della mandante ed ha statuito che in caso di omessa regolarizzazione contributiva dell’agente presso l’Enasarco, la mandante perde il diritto di recuperare la parte del contributo a carico dell’agente SE NON LO TRATTIENE CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI cui si riferiscono i contributi stessi. Quindi la quota contributiva a carico dell’agente di commercio ( 50 %) può essere trattenuta dalla mandante solo al momento in cui queste vengono pagate.
Le ditte mandanti che non osservano queste regole non possono quindi pretendere dagli agenti il rimborso del 50 % contributi versati e tantomeno trattenerli dalle provvigioni maturate e maturande successive alla cessazione del rapporto. In tal caso i contributi previdenziali rimangono completamente a loro carico e perdono il diritto di rivalsa degli stessi.
 
  
Il regolamento Enasarco stabilisce che, nell’ipotesi di denuncia spontanea dei versamenti contributivi omessi,  l’attuale regime sanzionatorio prevede, relativamente alla contribuzione dovuta nell’ultimo anno, sanzioni ridotte in misura percentuale annua pari al TUR maggiorato di 5,5 punti (fino ad un massimo del 40% del contributo omesso), in luogo della sanzione ordinaria del 30% annuo (fino ad un massimo del 60% del contributo evaso). 

Richiedendo spontaneamente l'intervento della vigilanza ispettiva si beneficerà comunque della sanzione ridotta, con il vantaggio di avvalersi dell’apporto consulenziale dell’ispettore, necessario per valutare la effettiva natura giuridica dei rapporti intercorsi con i propri collaboratori, al fine della riconducibilità degli stessi allo schema del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 ss CC. . 

Sui periodi contributivi già attestati come regolari, ovvero sui periodi e sulle posizioni contributive regolarizzate dalla ditta a seguito di un precedente verbale, non è consentito effettuare successivi accertamenti, eccetto nei casi in cui la ditta in sede di regolarizzazione abbia assunto comportamenti omissivi o irregolari.
Il pagamento dei contributi, previa compilazione della relativa distinta, è effettuato telematicamente dalla casa mandante, anche per la quota a carico dell’agente, con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre cui si riferisce.
In caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi dovuti, il regolamento Enasarco prevede dei regimi sanzionatori speciali (art.38 del Regolamento):
  1. Omesso o inferiore versamento per errore. In caso di omesso versamento o versamento insufficiente, oltre la scadenza ordinaria, dovuti a errori di calcolo, con registrazioni e/o denunce obbligatorie regolarmente presentate, il soggetto è obbligato, oltre al versamento del maggior contributo dovuto, al pagamento della sanzione civile, il cui tasso ufficiale deve essere maggiorato di 5,5 punti e comunque non superiore al 40% dell’importo dovuto.
  2. Omesso o inferiore versamento per volontà di evasione, quando cioè esiste un’omissione del versamento sia un’omissione o una presentazione infedele della registrazione. La violazione, in questo caso, può essere sanata spontaneamente dell’azienda ovvero accertata dall’ufficio:
    • Per la regolarizzazione spontanea è applicato un “ravvedimento” che permette all’azienda la denuncia spontanea della posizione debitoria, da effettuarsi prima di eventuali contestazioni e/o accertamenti comunque entro dodici mesi dal termine per il pagamento, e il versamento dei contributi entro 30 giorni dalla denuncia. Anche in questo caso è applicata una sanzione civile.
    • Per la violazione accertata d’ufficio, l’azienda può regolarizzare entro i 30 giorni dal ricevimento della notifica, versando i contributi dovuti e la sanzione nella misura del tasso ufficiale maggiorato di 8 punti, ma che non può essere superiore al 50% dell’importo dovuto. Se invece l’azienda non provvede al versamento integrale dell’importo omesso, la sanzione è pari al 30%, ma non può superare il 60% dell’importo dovuto.
  3. Omesso o inferiore versamento per oggettive incertezze, nel caso, quindi, di un errore di interpretazione; anche in questo caso viene applicata una  sanzione civile.
 
In ogni caso, il mio consiglio è quello di verificare sistematicamente, attraverso il proprio accesso telematico sul sito Enasarco,  il corretto versamento dei contributi previdenziali.
                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                            Avv. Maria Rosaria Pace
                                                                                                                                                                            www.avvocatopace.com