Spesso, nelle mie attività consulenziali, mi viene richiesto se l’informatore medico scientifico sia da configurarsi giuridicamente quale lavoratore autonomo o subordinato. Appare chiaro ed evidente che, al di là di un’attenta analisi dell’accordo negoziale sottoscritto tra le parti, solo una valutazione concreta della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, possa consentire una risposta esauriente. 
Il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, con ordinanza del 28 dicembre 201 5, spiega che l’attività di informazione scientifica può essere svolta anche da un collaboratore autonomo. La disciplina dell’informatore scientifico del farmaco si trova all’interno del Dlgs 219/2006, noto anche come “Codice del Farmaco”. La normativa a riguardo non dice nulla per quanto concerne la tipologia di rapporto che dovrebbe legare l’ISF alla casa farmaceutica, limitandosi ad affermare, all’articolo 122, che: «l’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica». Questa insufficiente regolamentazione ha dato l’assist per lo sviluppo di diverse interpretazioni dell’attività di informazione scientifica.
Per diverso tempo si è sostenuto che la funzione dell’ISF fosse solo quella di favorire l’uso razionale del farmaco e che, di conseguenza, l’attività dovesse essere scissa da quella del marketing. Ma questa tesi non tiene conto che l’informazione scientifica è una forma di pubblicità per l’azienda farmaceutica, per ciò stesso finalizzata alla vendita dei prodotti. Lo si comprende chiaramente dal fatto che all’interno del Codice del Farmaco la visita degli informatori scientifici presso professionisti autorizzati a prescrivere o a fornire medicinali è collocata nel Titolo VIII dedicato alla “Pubblicità”, laddove per pubblicità, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2001/83/CE, si deve intendere ogni azione diretta alla promozione della vendita del medicinale.
In conclusione, una volta chiarita la funzione dell’ISF, non vi è alcuna ragione per sostenere che egli debba essere indipendente dalla funzione marketing. Se dal punto di vista scientifico
 
l’informatore senza alcun dubbio dipende dal Servizio Scientifico aziendale, dal punto di vista operativo egli è chiaramente, per la sua funzione, inserito nella rete commerciale finalizzata alla promozione delle vendite. Ne deriva che il rapporto tra ISF e casa farmaceutica ben potrà essere strutturato sotto forma di rapporto di agenzia, purché si svolga secondo le caratteristiche di tale forma giuridica, ossia in base a quanto stabilito dall’art. 1742 c.c.
Una volta, quindi, stabilita l’assimilabilità della figura dell’informatore medico scientifico a quella propria dell’agente di commercio, mi duole rimarcare come, il più delle volte, tutte le garanzie poste a tutela di tale figura, sia dalle norme codicistiche che dagli AEC di riferimento nonché dalla normativa comunitaria,  non vengano attivate da parte degli Agenti (ISF), limitandosi, quindi, a subire passivamente atteggiamenti contrattuali ,spesso penalizzanti, poste in essere dalle case farmaceutiche.
Poiché il rapporto di agenzia soggiace a termini di prescrizione e decadenza ben precisi, il mio invito, nell’ipotesi di variazioni contrattuali poste in essere dalle case farmaceutiche, è quello di rivolgersi ad un legale esperto in materia onde valutare la correttezza tecnico giuridica di tali variazioni, e porre in essere tutte le azioni necessarie a tutela della posizione dell’ISF.
 
                                                                                    Avv. Maria Rosaria Pace


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