Indennità Incasso Agenti Di Commercio
Autore: Avv.Stefano Fierro 09/12/2010 Indennità Incasso Agenti Di Commercio -Tra le problematiche più spinose che riguardano l’attività degli Agenti di commercio, senza dubbio È da porre in rilievo quella che concerne il riconoscimento di una “indennità di incasso “ da parte della Case Mandanti , specie in un momento di forte crisi economica , e di scarsa liquidità , in cui versano molte Aziende nel nostro Paese. In dottrina e giurisprudenza, è stato trattato frequentemente il problema del diritto dell’agente ad ottenere un compenso a parte per l’attività di esazione svolta per conto della casa mandante. La questione è stata risolta attualmente in senso affermativo perché la suddetta attività non solo rientra tra i normali compiti dell’agente, ma anzi è addirittura vietata dalla legge. La Suprema Corte, partendo da un’accurata esegesi della normativa relativa al contratto di agenzia, ha confermato che all’agente compete una retribuzione a parte per tale attività ad ha anche indicato i criteri in base ai quali deve essere determinato il compenso. All’uopo può esser utile richiamare il ragionamento svolto dalla giurisprudenza: l’art. 1744 c.c. vietava all’agente di riscuotere i crediti del preponente. Tale divieto è stato ribadito nella riforma legislativa del contratto di agenzia di cui alla L. 303 del 10.09.91 che ne ha modificato notevolmente le norme e, da tale divieto, deriva che – tra le mansioni proprie di un agente – non è ricompresa quella di incassare i crediti della casa mandante. Di conseguenza, il compenso pattuito per l’opera promozionale che l’agente deve svolgere, indicato nell’art. 1742 c.c., non remunera l’eventuale attività di esazione da lui svolta. La Giurisprudenza, per risolvere in concreto la problematica, ha stabilito che la retribuzione deve essere corrisposta a norma dell’art. 2225 c.c., ritenuto applicabile anche al contratto di agenzia, in “una percentuale sugli incassi” ( Cass. 18.01.86 n. 325; Cass. 25.07.95 n. 8110 ) ed in applicazione dell’art. 2041 c.c. perché, altrimenti, si verificherebbe un indebito arricchimento della casa mandante in danno del proprio agente. E’ d’uopo sottolineare , come il più delle volte , l’attività di incasso da parte degli Agenti non abbia natura accessoria rispetto a quella di vendita, bensì impegni in modo pregnante L’agente senza che venga riconosciuta retribuzione alcuna. Le Case Mandanti , negli ultimi anni , al fine di garantirsi da eventuali giudizi promossi dagli agenti in loro danno per il riconoscimento di una Indennità di Esazione danaro, prevedono nel Contratto di Agenzia, che nella provvigione di Vendita sia compresa anche quella dell’incasso, strumentalizzando, in tal modo la posizione del contraente più debole, vale a dire L’Agente di Commercio. Tale clausola , tuttavia , è agevolmente impugnabile, in quanto giurisprudenza oramai consolidata , comunemente ritiene che la provvigione di vendita debba indicarsi in maniera separata dall’indennità d’incasso. In altri casi ,le Case mandanti, rispettando in maniera pedissequa la disciplina in materia, indicano nel Contratto di Agenzia in modo separato la provvigione spettante all’agente per l’attività di Vendita e quella spettante per l’attività d’incasso. Orbene, questa clausola contrattuale, apparentemente valida, il più delle volte è di mero stile , nel senso che viene riconosciuto all’agente , un compenso meramente simbolico ad esempio : 0,2 % di compenso per le somme incassate. In questo caso, dimostrando la natura principale dell’attività di Incasso rispetto a quella di Vendita, è possibile chiedere ed ottenere un’integrazione giudiziale di quanto già percepito dall’agente. In base a tali considerazioni, una costante Giurisprudenza, che si va sempre più consolidando, ha ritenuto congrua la percentuale del 5% da calcolare sulle somme incassate considerando che, nel lavoro svolto dall’agente per l’attività di esazione, bisogna anche calcolare il rischio che questi corre nel dover girare con somme di danaro, a volte anche notevoli, che deve poi trasformare in assegni da inviare successivamente alla casa mandante, recandosi, giocoforza, per tali adempimenti, presso una banca od un ufficio postale, con tutti i rischi connessi al maneggio ed alla detenzione di somme di danaro, che frequentemente si verificano. All’uopo può esser utile evidenziare come gli operatori commerciali, per prassi, corrispondano, per l’attività di esazione dei crediti, un aggio notevolmente elevato sull’importo incassato, in considerazione dell’indubbio vantaggio economico risultante dal poter disporre, in un tempo molto più breve rispetto a quello di un’eventuale azione giudiziaria, di ingenti somme di danaro, evitando così anche il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Se si aggiungono a tali considerazioni quelle relative ai costi (in termini di prestazioni lavorative e di erogazioni di spese vive) ed al mancato guadagno perchè l’agente potrebbe impiegare il tempo, dedicato a tale attività in altre più lucrative, si comprende il motivo per cui moltissimi Magistrati hanno applicato la percentuale del 5% sulle somme incassate, ritenendola adeguatamente remunerativa per il lavoro svolto dall’agente. Del resto l’orientamento dei Giudici di merito, proprio tenendo conto delle motivazioni innanzi esposte, si è andato nel corso degli anni sempre più consolidando ed all’uopo valga evidenziare come le motivazioni che, nel corso degli anni si sono succedute in materia, hanno sottolineato sempre di più, evidenziandola, la rilevanza dell’attività di esazione crediti IL consiglio, che posso trasmettere a tutti gli Agenti di Commercio è di leggere attentamente i contratti che vengono sottoposti prima di sottoscriverli ed in ogni caso di avere cura di conservare tutte le documentazioni attestanti l’attività d’incasso, al fine di provare la cospicua attività svolta, il più delle volte in maniera assolutamente gratuita in favore delle Case mandanti