Commento a cura dell'Avvocato Maria Rosaria Pace - www.avvocatopace.com

Sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione.

L'esclusiva di zona è la condicio sine qua non affinchè l'agente di commercio maturi il diritto alle provvigioni indirette. È quanto stabilito dalla sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione. Il caso in oggetto riguardava la posizione di un agente di commercio che conveniva in giudizio la Preponente esponendo che negli ultimi giorni del mese di aprile dell'anno 1987 aveva avuto modo di riscontrare che nelle province di Parma, Reggio e Modena operava a sua insaputa un altro agente della ditta ;una volta rivoltosi alla sede della società preponente, "aveva dall'amministratore delegato ricevuto conferma di quanto informalmente appreso ed, al contempo, assicurazione che sarebbero state pagate le provvigioni anche per gli affari conclusi dal nuovo agente; che successivamente, sollecitato il pagamento anche di tal ultime provvigioni" la Preponente aveva reso edotto l'agente, "sulla scorta di una lettera risalente a tre anni prima e rimasta senza seguito, della revoca dell'esclusiva per le province di Parma, Reggio e Modena; che, nondimeno, la dichiarazione unilaterale di revoca non poteva sortire alcun effetto". L'agente ricorrente chiedeva, pertanto, che la Preponente fosse condannata a corrispondere "le provvigioni su tutti gli affari conclusi nel territorio delle province di Parma, Reggio e Modena, in misura non inferiore al 5%" relativamente a due operazioni concluse con un determinato cliente e a corrispondere altresì le indennità di fine rapporto e il risarcimento di tutti i danni patiti. Il Tribunale adito accoglieva la domanda dell'agente.
La Preponente proponeva appello e la Corte, in riforma parziale della sentenza di primo grado impugnata, riconosceva solo per una parte la ragione del credito dedotta dall'agente ricorrente. A seguito di tale decisione l'agente proponeva ricorso per Cassazione ma veniva rigettato e di conseguenza confermata la sentenza di appello.
La Corte adita affermava che l'esclusiva di zona è la condizione necessaria affinché l'agente possa aver diritto all'incasso delle provvigioni indirette e ciò in base al principio secondo cui l'art. 1743 c.c. (Esclusiva di zona) è imprescindibile dall'art. 1748 c.c. (Diritti dell'agente) in tema di provvigioni – anche indirette – e che quindi l'esclusiva di zona costituisce l'indispensabile presupposto del diritto a percepire le provvigioni indirette.
Ciò significa quindi che in caso di deroga dell'esclusiva di zona, l'agente non avrà più diritto alla corresponsione delle provvigioni relative ad affari conclusi nella zona di competenza dal preponente sia direttamente che per il tramite di altri agenti.
Si legge ancora nella sentenza n. 9226 cit., che "il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicchè esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purchè in modo chiaro ed univoco dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto". Ed ancora, che "dalla pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona è consentito desumere anche l'esclusione della provvigione per l'agente per le vendite concluse dallo stesso preponente, pure nell'ipotesi in cui sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati. Più esattamente, in relazione a tale ultimo profilo, si reputa, siccome correttamente ha ritenuto il secondo giudice, che, a tenor dell'abrogato art. 1748, 2 co., c.c., la pattuizione dell'esclusiva costituiva l'imprescindibile presupposto del diritto alla percezione delle provvigioni cosiddette "indirette"; che l'inciso finale del 2 co. – "salvo che sia diversamente pattuito" – esprimeva la possibilità che, nonostante la pattuizione dell'esclusiva, le parti si accordassero nel senso che non fossero dovute le provvigioni "indirette" per gli affari direttamente conclusi dal preponente e destinati ad avere esecuzione nella zona riservata".
Su tali principi la Corte Suprema di Cassazione ha quindi negato il diritto alle provvigioni indirette in favore dell'agente che aveva ignorato (e mai contestato) per oltre tre anni la revoca dell'esclusiva di zona disposta dalla Preponente e pertanto ha rigettato il ricorso proposto.