In via preliminare, è opportuno evidenziare la differenza tecnico giuridica della figura di agente di commercio da quella di procacciatore d’affari, in quanto, se formalmente possono apparire due figure simili, in realtà vi sono enormi distinzioni sotto il profilo sostanziale.
Secondo l’art. 1742 c.c. “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.”
La figura del procacciatore d’affari (contratto atipico in quanto non disciplinato dal nostro c.c.) si concreta nell’attività più limitata di chi senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni (sent. Cass. 23 aprile 2009, n. 9686).
Sovente Casa Mandante, al fine di eludere il pagamento dei versamenti previdenziali Enasarco ed anche per non riconoscere le dovute indennità al termine del rapporto di collaborazione professionale “abusa” di tale istituto giuridico celando, quindi, dietro un contratto di procacciatore d’affari un vero e proprio rapporto di agenzia, il tutto in danno dell’agente, il quale, in linea teorica, non potrà richiamare norme codicistiche e collettive che tutelano la propria figura.
Quali sono gli elementi affinché il procacciatore d’affari possa qualificarsi come agente e quindi reclamare le dovute indennità?
In via esemplificativa e non esaustiva, vengono indicati di seguito gli elementi più rilevanti:
 
  • Ripetizioni di ordini con i medesimi clienti;
  • Mail aziendali di sollecito all’incasso;
  • Mail aziendali di copia commissioni;
  • Estratti conto provvigionali
  • Zona determinata
  • Continuità della prestazione lavorativa
 
Pertanto, a mio avviso, anche in presenza di un contratto di procacciatore d’affari è possibile richiedere le dovute indennità di fine rapporto, in tutti i casi in cui è possibile dimostrare in via documentale che l’attività principale risulta essere quella di agente e non già di procacciatore.
A tal fine, quindi, si rende necessario analizzare, non solo il contenuto tecnico giuridico del contratto fatto sottoscrivere al procacciatore, ma valutare la natura dello stesso in via sostanziale, vale a dire sull’attività concretamente svolta dal procacciatore (Agente).
 
 
 
 
 
Avv. Maria Rosaria Pace
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