Diritto di esclusiva
Il diritto di esclusiva, disciplinato dall’art. 1743 c.c., costituisce l’ elemento naturale del contratto di agenzia in forza del quale, salvo patto contrario:

il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;
l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Il diritto di esclusiva, quindi, in quanto elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia può essere derogato per concorde volontà delle parti. Tuttavia, in assenza di espressa e contraria pattuizione o di tacita deroga delle parti, sia il preponente che l’agente devono ritenersi vincolati, l’uno all’obbligo di non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività d’impresa o di avvalersi di altri collaboratori per la conclusione di tali affari nella zona pattiziamente stabilita, l’altro di non assumere incarico di trattare, all'interno della zona a lui affidata e per lo stesso ramo, affari per più imprese tra loro in concorrenza. La presenza o meno di una deroga alla previsione del diritto di esclusiva assume rilevanza, soprattutto in considerazione di quanto previsto a favore dell’agente dall’art. 1748 c.c. che riconosce l’obbligo del preponente a corrispondere allo stesso la provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dalla ditta mandante.

La zona di operatività del divieto di concorrenza
Il concetto di zona nel cui ambito l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti, e la ditta mandante l’obbligo di non valersi di più collaboratori per lo stesso ramo di attività, ha un significato territoriale geografico. Pertanto, ove ad esempio nel contratto di agenzia sia previsto il diritto alla provvigione per le vendite effettuate in Italia, l’agente ha diritto alla provvigione nel caso in cui il preponente abbia concluso il contratto direttamente con stranieri, anche se residenti all’estero, nel territorio italiano, cioè nella zona nella quale l’agente, in base al contratto, svolge la sua opera organizzatrice e promozionale.

Risarcimento del danno
La violazione del diritto di esclusiva obbliga colui che se ne renda responsabile, agente o preponente, al risarcimento contrattuale alla controparte. Il relativo diritto è soggetto alla prescrizione decennale, la quale decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altra rapporto di agenzia (instaurato dall’agente o dal preponente in violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva.