Il familiare che presta la sua attività di collaborazione lavorativa non porta ad individuare un rapporto di lavoro subordinato se e in quanto non sussiste l’assenza della prova di subordinazione e l’onerosità delle prestazioni rese.
Il Ministero del Lavoro ha affrontato la problematica dell’occasionalità della collaborazione indicando i parametri che sono utilizzabili per valutare l’occasionalità o l’abitualità  delle prestazioni dei familiari.
Sono considerati coadiuvanti e collaboratori i familiari che prestano l’attività nell’impresa in maniera abituale o continuativa, essendo soggetti agli obblighi assicurativi e contributivi.
Se il lavoro è prestato da un familiare, le prestazioni possono essere incluse nella sfera dell’occasionalità, escludendo l’obbligo dell’iscrizione all’Inps.
In linea generale, l’obbligo contributivo sussiste per l’imprenditore, cioè l’agente, anche in forma societaria.
Il carattere occasionale della collaborazione, cioè l’assenza di continuità, stabilità e sistematicità, sussiste con presunzione relativa quando le prestazioni sono rese:
  • da pensionati, parenti o affini dell’agente, a titolo gratuito;
  • da familiari impiegati a tempo pieno presso un altro datore di lavoro, essendo l’attività di natura residuale, comunque tale da essere priva dei requisiti di continuità e prevalenza.
Negli altri casi, l’occasionalità è presente se il collaboratore svolge le sue prestazioni entro il tetto massimo di 90 giorni, frazionabili in 720 ore, nell’arco di un anno solare . Qualora sia superato il limite di 90 giorni, l’occasionalità sussiste anche quando l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, purché sia rispettato il tetto massimo di 720 ore annuali.
Il Ministero del Lavoro definisce che :“per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, con integrante comportamento di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa
L’obbligo contributivo sussiste per l’imprenditore individuale o associato, sia in presenza di società in nome collettivo e in accomandita semplice sia di società a responsabilità limitata. Sono escluse le società per azioni e in accomandita per azioni.
 
 
                                                                   avv. Maria Rosaria Pace
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