Dopo tanti anni di esperienza, ancora oggi mi trovo a dover approfondire delle questioni onde tutelare il buon diritto dell’Agente di commercio, il quale, spesso, complica la sua posizione per alcuni errori assolutamente da evitare sia nella fase di stipula del contratto di agenzia che nel corso del rapporto ed, infine, al momento della sua cessazione.
Per tal motivo ho ritenuto opportuno, indicare delle linee di comportamento da rispettare, onde tutelarsi nei confronti della Casa Mandante.
Nello specifico, all’atto della stipula del mandato sottoporre lo stesso ad un legale esperto in materia, in quanto il contratto, predisposto da Casa Mandante è giusto che venga da Voi fatto analizzare da un tecnico; tale comportamento, contrariamente a quello che comunemente si ritiene, verrà apprezzato dalla Preponente, in quanto dimostra da parte dell’Agente assoluta attenzione alla propria attività.
Il contratto del rapporto di agenzia, infatti, anche se può apparire inizialmente univoco a tutela delle parti contraenti, il più delle volte può nascondere delle clausole particolarmente vessatorie che possono determinare il “destino” dell’Agente, sia in pendenza del rapporto che, soprattutto, all’atto della sua cessazione.
Una volta sottoscritto il  mandato, numerose possono essere le vicende che caratterizzano il rapporto di agenzia; in via esemplificativa e non esaustiva:
 
  • Variazioni di zona/prodotti/provvigioni;
  • Conferimento/revoca di incarichi accessori;
  • Mancata accettazione di ordini;
  • Conguagli con saldo negativo per acconti provvigionali;
  • Attività di incasso non prevista nel mandato e/o prevista in modo errato;
 
Al verificarsi di eventi di natura straordinaria, è buona norma cercare di comprendere la portata tecnico-giuridica di tali eventi e non già limitarsi ad accettare la volontà della Casa Mandante, sul ritenuto presupposto che, all’atto della cessazione del rapporto tali vicende potranno essere rivendicate dall’Agente, in quanto molte di esse soggiacciono a termini perentori di natura prescrizionale che, una volta decorsi, non possono essere rivendicati.
All’atto della cessazione del rapporto, spesso gli agenti “battezzano” per corretti i conteggi sviluppati da Casa Mandante – nulla di più errato !!!
Le fonti normative che si possono invocare per l’elaborazione delle indennità di fine rapporto sono diverse e chiaramente Casa Mandante applicherà quella che le risulta maggiormente favorevole sotto il profilo economico.
Nella maggior parte dei casi, quindi, i conteggi della Casa Mandante non rappresentano il c.d. “dovuto per legge” all’Agente ma una parte di esse; per tal motivo, consiglio, prima di accettare le somme proposte da Casa Mandante, di far analizzare i conteggi da un legale che si occupi principalmente della materia.
In conclusione, quindi, la categoria degli agenti di commercio, seppur particolarmente vessata e poco tutelata sotto il profilo giuridico, gode di alcune garanzie dettate sia dagli A.E.C. di categoria (inderogabili in via peggiorativa) che da recenti pronunce comunitarie della Corte di Giustizia Europea.
Mi auguro che da oggi in poi ogni agente possa operare scelte in maniera consapevole.
 
                                                                                        c                                                                                                                                                            Avv. Stefano Fierro
www.avvocatostefanofierro.com