Adempimenti fiscali
Gli agenti e rappresentanti di commercio, sono chiamati, ai fini dell’esercizio della propria attività, all’esecuzione di una serie di adempimenti.

Iscrizione al Registro delle imprese
Successivamente all’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché al conferimento di un mandato da una ditta preponente, il professionista è tenuto ad iscriversi, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, nel registro delle imprese istituito presso la camera di commercio competente. Le modalità di iscrizione non variano da provincia a provincia: se il richiedente è una società, deve presentare la domanda di iscrizione alla camera di commercio, per via telematica; se persona fisica allo sportello, compilando il modello scaricabile da internet. Gli agenti sono, altresì, tenuti a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, modificazioni, sedi secondarie, cessazioni, scioglimenti, liqui¬dazioni, trasferimenti. I professionisti che risultano iscritti a far data dal 1° gennaio di ogni anno e le imprese, anche se iscritte nel corso dell’anno, devono corrispondere alle C.C.I.A.A. locali, i diritti camerali, il cui importo viene determinato annualmente dal Ministero dell’industria.

IVA: iscrizione e versamento
Tra gli adempimenti cui sono tenuti gli agenti e rappresentanti di commercio vi è la dichiarazione di inizio attività, da presentarsi, utilizzando l’apposito modello, all’ Ufficio Iva o dell’ Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Al momento della presentazione della relativa dichiarazione viene attribuito al contribuente un numero di partita Iva, che dovrà essere dal medesimo inserito nelle fatture, nelle deleghe di versamento, nelle dichiarazioni e in ogni documento ufficiale ai fini Iva. Alla cessazione dell’attività è onere dell’agente presentare la relativa dichiarazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ultimazione delle operazioni di chiusura dell’attività.

Imposte dirette
L’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio, sia che venga esercitata in forma individuale che in forma collettiva, produce reddito qualificato come reddito d’impresa e disciplinato dal capo VI del D.P.R. 917 del 1986. Il carico fiscale ai fini delle imposte dirette è costituito da:

Imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o giuridiche (Irpeg)
Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).
L’IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, è un’imposta diretta, personale, progressiva, e generale, che si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (Art. 10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (Artt. 11 e 12, D.P.R. 917/1986), e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (Art. 3, c. 1, D.P.R. 917/1986). Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indi¬cato nel modello "unico", in apposito quadro, a seconda che l'agen¬te sia tenuto al regime della contabilità ordinaria ovvero a quello della contabilità semplificata. Agli agenti di commercio, sia persone fisiche che società, in contabilità semplificata spettano delle riduzioni forfettarie (per le quali non occorre alcuna documentazione) di importo pari ad una percentuale dell'ammontare dei ricavi, che varia in relazione al reddito stesso. I redditi percepiti una tantum e di tipo pluriennale sono assoggettati a tassazione separata, in quanto, pur se soggetti ad Irpef, sono tassati con modalità speciali e non entrano a far parte del reddito complessivo soggetto a imposizione progressiva. Il versamento dell'Irpef a saldo viene effettuato mediante un apposito modulo (delega unificata - mod. F24) entro il 20 luglio, ma gli importi sono rateizzabili, a scelta del contribuente, con l'aggravio di uno 0,4% mensile. Per quanto concerne l’ IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive (applicabile sul "valore della produzione netta ", dato dalla differenza tra il valore della produzione e alcuni dei costi della produzione), la giurisprudenza ha affermato che l’agente di commercio, soprattutto se privo di una autonoma struttura organizzativa, non è tenuto al versamento di detta imposta. Con sentenza n. 21203/04 la Cassazione ha, infatti, riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta precedentemente versata, al professionista che opera in assenza di un proprio studio e con limitati beni strumentali avvalendosi di collaboratori in maniera non stabile, escludendo sulla base delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di merito l'esistenza dell'elemento organizzativo, presupposto indispensabile per l'assoggettamento al tributo. Detto orientamento è stato confermato dalle pronunce della sezione tributaria della Corte di Cassazione n. 8171 del 02/04/07 e n. 5021 del 05/03/07. In particolare la sentenza n. 8171 del 02/04/07 ha ribadito il principio in forza del quale non può ritenersi che chiunque eserciti abitualmente un'attività di lavoro autonomo è, per ciò solo, “autonomamente organizzato e quindi soggetto a imposta”. Tuttavia, ancora oggi, non è chiaro quali siano i requisiti necessari affinché possa parlarsi di “autonoma organizzazione”. Sul punto, infatti, occorre richiamare l’esistenza di numerose sentenze che ribadiscono la soggezione a imposta del contribuente che impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. All’uopo si richiama la sentenza n. 8176 del 02/04/07, in forza della quale: “L'esistenza di una autonoma organizzazione costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui; tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza”. Nella stessa direzione si è pronunciata la Corte con la sentenza n. 8166 del 02/04/07, che così statuisce: “l'organizzazione dell'attività, rilevante ai fini dell'applicazione dell'Irap, va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa, il titolare si avvalga di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili (nello specifico contesto scientifico e/o tecnologico) per 1'esercizio dell' attività stessa ovvero di lavoro altrui, non necessariamente prestato come lavoro dipendente”. Sulla base di quanto esposto, è utile ricordare che, ai sensi dell’art. 25 D. lgs istitutivo dell’IRAP, i contribuenti, nel caso di specie, gli agenti di commercio che ritengano di aver illegittimamente versato l’Irap, hanno facoltà di presentare, entro 48 mesi dalla data del pagamento del saldo dell’imposta, un’istanza di rimborso all’Ufficio competente (Agenzia delle Entrate che gestisce il tributo – Regione/Ufficio Tributi). In caso di rigetto dell’istanza, vuoi per effetto di silenzio – rifiuto (mancata risposta nei 90 gg. successivi alla ricezione dell’istanza) vuoi per rifiuto espresso, il professionista potrà proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni
Ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 600/1973, introdotto dall’art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono soggette a ritenuta d’acconto Irpef o Irpeg le provvigioni pagate per le prestazioni, anche se occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. La provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita:

dal compenso che spetta all’agente di commercio per l’attività prestata;
da eventuali sovrapprezzi riconosciuti all’agente e derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal preponente e quello di vendita ottenuto dal preposto;
dalle somme percepite dall’agente nell’ipotesi in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di sua esclusiva competenza;
da corrispettivi o proventi in natura;
da ogni altro compenso inerente l’attività prestata, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa, fatta esclusione per le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate dal preponente.
Ne consegue che la ritenuta d’acconto andrà calcolata sulla sommatoria delle suddette voci (al lordo della trattenuta ENASARCO ed al netto dell’IVA). Il mandante deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef nella misura del 23%, ridotta al 20% se, nell’esercizio dell’attività, il percipiente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.