Con una interessante pronuncia, la Cassazione, dopo avere ribadito che il recesso dell’impresa preponente è consentito solo nel caso in cui intervenga una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.) afferma, innovando rispetto al precedente filone giurisprudenziale, che in caso di ricorso dell’impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, la stessa può ritenersi valida solo nei limiti in cui non venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi economici collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa; in tali casi, dunque, il Giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell’agente integrante una giusta causa di recesso.
In particolare la Corte così si esprime " Deve ritenersi quindi che l'art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perchè la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore. Ne consegue che una clausola risolutiva espressa possa ritenersi legittima (similmente, in qualche misura, alle clausole dei contratti collettivi che prevedano ipotesi di licenziamento disciplinare) solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco, e fermo restando che la clausola stessa può comportare la cessazione del rapporto di durata di agenzia solo per il futuro".

In altri termini, con questa importante statuizione si pone fine all’automatismo della legittimità di un recesso in tronco dell’impresa preponente in caso di clausola risolutiva espressa, bensì occorrerà sempre verificare la sussistenza di un quid pluris, consistente nella sussistenza di un inadempimento che integri una giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c., e cioè che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

ESTREMI Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 18 maggio 2011 Numero: n. 10934

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente - Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere - Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 20247/2007 proposto da: S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 3 96, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARRECA Carmelo, giusta delega in atti; - ricorrente - contro WURTH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENINI GIOVANNI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 425/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/07/2006 R.G.N. 814/04; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/02/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI; udito l'Avvocato MANZI FEDERICA per delega MANZI LUIGI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.