http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-02-13/la-restituzione-acconti-provvigionali-122159.php  COMMENTO A CURA DELL'AVV. MARIA ROSA PACE
Il tema della restituzione degli acconti provvigionali e' molto dibattuto sia in dottrina sia in giurisprudenza in quanto ,sovente ,si verificano problematiche legate a tale questione, per la risoluzione delle quali è necessario ricorrere alle sentenze più importanti in materia e al parere autorevole di operatori del settore per una corretta interpretazione delle stesse.Suscita particolare interesse non solo la complessità degli acconti provvigionali erogati da parte della Casa Mandante con conguagli di carattere negativo,ma anche la circostanza che tale problematica sia molto presente per la figura degli agenti monomandatari: ciò va a determinare, inevitabilmente, una difficoltà da parte degli stessi, ad operare delle scelte "libere" circa la necessità e/o l'opportunità di proseguire il rapporto d'agenzia in quanto, tra le varie difficoltà presenti all'atto della cessazione del rapporto che si vanno a sviscerare, vale a dire, le indennità dovute ,provvigioni maturate e maturande, nonché altre questioni di carattere contrattuale, bisogna tener conto anche di tali acconti provvigionali, ossia del cosiddetto "debito" maturato nei confronti della Casa Mandante ; a riguardo occorre innanzitutto notare come sull'argomento siano intervenute sia la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile Sezione lavoro 20/3/2015 n. 5715), sia la giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza Sezione Lavoro 7/7/2015) essendo tale una questione spesso dibattuta. 
Il contenzioso che nasce tra agente e preponente, in merito alla restituzione degli anticipi sulle provvigioni si verifica per lo più al termine del rapporto di agenzia, in particolare nel caso in cui sia l'agente a rassegnare le dimissioni. 
Si sviluppa tale questione, spesso, nel momento in cui Casa Mandante abbia corrisposto all'agente delle provvigioni in esubero rispetto a quelle effettivamente maturate da quest'ultimo oppure delle provvigioni in eccesso rispetto ai crediti dell'agente, derivanti a qualsiasi titolo dal rapporto di agenzia. 
Le due sentenze richiamate , che si inseriscono in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, ribadiscono la restituzione in via giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile, rubricato "indebito oggettivo "degli anticipi provvigionali corrisposti in eccesso ad un agente. 
I presupposti di tale restituzione,secondo quanto stabilito dal codice civile e ribadito nelle sentenze richiamate, prevedono che nel contratto di agenzia sia specificato che trattasi di un "anticipo provvigionale"soggetto a successivo conguaglio";che nell'oggetto delle fatture sia inserito "anticipo provvigionale" e non "minimo garantito";che da parte della preponente, l'avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali sia provato in via documentale e infine che la preponente dimostri in giudizio la mancata maturazione, da parte dell'agente, del diritto alle provvigioni ricevute, durante la vigenza del contratto di agenzia. 
Qualora sussistano tali presupposti, il contratto di agenzia potrebbe allora delinearsi come una valida base per ottenere in via giudiziale la restituzione degli anticipi delle provvigioni corrisposte all'agente , dimostrando da parte della proponente, che sia dovuta la restituzione di tali anticipi per valide motivazioni di credito o conguaglio in eccesso. 
La Cassazione ritiene che, soltanto dopo un'attenta analisi dell'accordo negoziale, sia possibile annullare in tutto o in parte richieste, a volte anche non fondate ,da parte della Casa Mandante in relazione agli acconti provvigionali; inoltre elemento da tenere in considerazione è l'aspetto fiscale perché spesso le Case Mandanti tendono ad una "compensazione "tra provvigioni erogate e indennità, laddove le stesse sono soggette ad un regime fiscale differente che va in quadro a tassazione separata.