Molto spesso, nei contratti di agenzia, viene inserito il patto , vale a dire quella norma, voluta da Casa Mandante, che vieta all’ Agente, dopo la cessazione del rapporto, di poter svolgere attività con aziende concorrenti, in un determinato arco temporale (massimo due anni).
L’art. 20 della direttiva CEE n. 653 del 18 dicembre 1986 ha previsto la possibilità di stabilire una limitazione dell’attività professionale dell’Agente dopo l’estinzione del contratto attraverso una convenzione denominata “patto di non concorrenza”-
Con il D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, è  stato introdotto, nella disciplina codicistica del contratto di agenzia, l’art. 1751 bis il quale ha, in sostanza, recepito i principi contenuti nella Direttiva: “ Il patto che limita la concorrenza  da parte dell’Agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto
Successivamente la legge comunitaria per il 2000 (29 dicembre  2000, n. 422) ha introdotto una modifica sostanziale che, contrariamente a quanto lascerebbero intendere la rubrica della legge stessa e l’esplicita dichiarazione contenuta nell’art. 23, non ha nulla a che vedere con la Direttiva Cee, come si può constatare dalla semplice lettura della nuova disposizione: “L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’Agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale….”
Le nuovi disposizioni introdotte dall’art. 1751 bis c.c. sono entrate in vigore il 1 giugno 2001, senza che si percepisca la ragione del termine di “grazia” .
La domanda da porsi è la seguente: nei mandati ove è previsto il patto di non concorrenza post-contrattuale sottoscritti in epoca precedente al 2001, l’Agente ha diritto a richiedere le indennità?
Sul punto la giurisprudenza non è univoca: tuttavia, la Cassazione ha affermato che l’art. 1751 bis c.c. comma II, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore allorché i contratti di agenzia cui si riferiscono siano cessati successivamente (Cass. Sez. Lav. 11/6/2015 n. 12127 )
Cosa accade praticamente all’atto della cessazione del rapporto di agenzia ?
Le Case Mandanti spesso omettono di calcolare l’indennità del patto di non concorrenza, altre volte tale indennità viene calcolata erroneamente ed ancora, all’atto delle cessazione del rapporto (invio della disdetta) comunicano che non intendono avvalersi del patto di non concorrenza, liberando di fatto l’Agente.
E’ d’uopo precisare che il patto di non concorrenza non può essere modificato in via unilaterale e sovente rappresenta una voce economicamente rilevante (spesso ignorata) del totale indennità spettanti all’Agente.
Il mio consiglio, pertanto, è quello di non accettare sia in pendenza di mandato che al momento della sua cessazione modifiche unilaterali al patto di non concorrenza e di rivolgersi ad un legale di fiducia, esperto in materia, per una corretta quantificazione di tale indennità.
 
      Avv. Maria Rosaria Pace                                                                                                               www.avvocatopace.com