La legge francese del 25 giugno 1991 che ha recepita la Direttiva europea sul contratto d’agenzia stabilisce :
 
Articolo L 134-12 del codice del commercio :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi
 
Nel caso di cessazione delle relazioni  con il mandante, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità compensatrice del danno subito.
 
Facciamo notare ancora che il testo di legge concerne la cessazione delle relazioni, quindi l’indennità viene dovuta anche al termine di contratto d’agenzia a durata determinata oppure al decesso dell’agente persona fisica.
 
Ricordiamo che i Tribunali e Corti francesi :
  1. riconoscono volentieri agli agenti francesi un’indennità media pari a 2 anni di provvigioni (calcolati sulla media degli ultimi 3 anni - anche per un rapporto di durata inferiore a 3 anni e di solo qualche mese
  2. non sono tenute dalle clausole e intitolati del contratto scritto stesso oppure dalle dichiarazioni delle parti
Come difendersi della domanda di pagamento di un’indennità di cessazione del rapporto ?
Contestare all’intermediario lo statuto stesso d’agente commerciale


Quali sono i testi di riferimenti per controbattere le pretese dell’agente ?


- L 134-1 del codice del commercio prevede:
L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, … est chargé, de façon permanente, de négocier
L’agente commerciale è un mandatario che, a titolo di professionista indipendente … è incaricato in maniera premanente, di negoziare
- Tale testo della legge francese riprende le disposizioni della direttiva CE 86/653 del 18/12/1986:
 
Articolo 1:
1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.
2. Ai sensi della presente direttiva per agente commerciale si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente
Articolo 3
1. L'agente commerciale deve, nell'esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
2. In particolare, l'agente commerciale deve:
a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;
Articolo 5
Le parti non possono derogare agli articoli 3 e 4.
Questi testi imperativi (vedere articolo 5 qui sopra riportato) offrano al preponente alcuni argomenti di difesa
Primo argomento di difesa : L’agente non deve avere una clientela in proprio.
Questa esigenza si deduce dalla qualità d’intermediario oppure di mandatario dell’agente (Vedere articolo L 134-1 del codice di commercio oppure Direttiva 86/653).
Di conseguenza per la giurisprudenza francese, un agente commerciale non può avere una attività commerciale (negoziante con clientela in proprio).
Secondo argomento di difesa : L’agente deve svolgere la sua attività di maniera permanente.
Questa esigenza d’incarico/attività permanente distingue l’agente commerciale vero e proprio del procacciatore d’affari (apporteur d’affaires) al quale non viene riconosciuto nessuno indennizzo in caso di cessazione delle relazioni.
Di conseguenza l’agente commerciale francese che lavora occasionalmente non può pretendere ad approfittare dalla legge francese sul contratto d’agenzia ed a nessuna indennità.
Terzo argomento di difesa : L’agente deve negoziare / trattare con la clientela
La giurisprudenza francese (Corti di appello e Corte di Cassazione)  interpreta in modo strettissimo queste esigenze (negoziare / trattare) della direttiva europea e del Codice del commercio francese :
L’intermediario, per essere agente (e nel caso di cessazione del rapporto approfittare di qualche indennizzo di cessazione del rapporto) deve avere negoziato (trattato) con la clientela.
Cosa intendere con queste parole negoziare / trattare ? Il mandatario  deve intervenire attivamente nell’ottenimento dell’ordine e non solo presentare un prodotto ed un prezzo conforme a qualche listino prezzo.
L’intermediario che si accontenta di presentare il preponente e i suoi prodotti e listino prezzo affidando al preponente l’impegno di discutere dei sconti, dei termini di pagamento oppure della natura (qualità) dei prodotti non è un agente.
Di conseguenza il mandatario che non s’impegna a negoziare / trattare con la clientela, non può pretendere essere agente commerciale e quindi richiedere un’indennità di cessazione del rapporto conforme  all’articolo L 134-12 del Codice di commercio francese.

Avv. Paul BONSIRVEN
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