L’art. 2751 bis del c.c. afferma testualmente che: “hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti….3)le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e tutte le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo”.
Per far valere i suoi diritti, l’agente è obbligato a presentare la domanda di insinuazione al passivo del fallimento nella quale deve esplicitamente richiedere il riconoscimento delle proprie ragioni in via privilegiata.
 
Secondo l’art. 93 della legge fallimentare, la domanda di ammissione al passivo va proposta mediante ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dal creditore. Nella richiesta deve essere esposta “l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione
L’omissione dell’indicazione comporta la qualificazione del credito come chirografario (quindi non privilegiato) “con ciò escludendosi normativamente qualsiasi possibilità di sanatoria o di integrazione della domanda”.
L’insinuazione al passivo è un procedimento che si applica inoltrando  al tribunale fallimentare una PEC all'indirizzo evidenziato sulla comunicazione del curatore fallimentare, entro il termine dichiarato dal curatore. Generalmente il termine ultimo è rappresentato dal trentesimo giorno precedente il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Su detto documento devono essere riportati:
• le esatte generalità o denominazione dell'agente, codice fiscale e partita iva;
• la somma di cui si chiede l’insinuazione al passivo del fallimento, con la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento della richiesta;
• l’indicazione del titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, con riferimento al grado, nonché la descrizione delle indennità sul quale la prelazione si esercita, più precisamente: 1. provvigioni non corrisposte relative all'ultimo anno di rapporto, 2. indennità di mancato preavviso, 3. indennità suppletiva di clientela, 4. indennità meritocratica, 5. Firr non versato all'Enasarco, 6. Indennità cessazione rapporto ex art. 1751cc (se ricorrono i presupposti).
ALLEGARE ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI. 1. l’indicazione dei recapiti e della e-mail Pec ai fini delle successive comunicazioni. 2. la copia del mandato, 3. le copie di tutte le fatture provvigioni, 4. la visura camerale dell'agente, 5. i conteggi delle indennità, la lettera di disdetta (eventuale).
La Corte di Cassazione (sent. N. 1168/2014) ha affermato che se l’Agente che non ha richiesto il riconoscimento del privilegio non ha più la possibilità di presentare un’ulteriore richiesta integrativa se il curatore del fallimento ha già depositato lo stato passivo.
 
Per la quale cosa è consigliabile farsi assistere da un legale esperto in materia che effettuerà i calcoli delle varie indennità da riconoscere al fine di intervenire tempestivamente nella fase di insinuazione al passivo.
 
 
                                                                                         Avv. Maria Rosaria Pace
                                                                                         www.avvocatopace.com