1. Al fine di non pedere la possibilità di richiedere tutte le spettanze di fine rapporto (indennità di fine rapporto; indennità preavviso, nuova indennità clientela meritocratica, indennità F.I.R.R., indennità maneggio denaro, nuova indennità per il patto di non concorrenza, indennità suppletiva di clientela e le provvigioni a qualsiasi titolo ancora dovute, NON PRESENTATE MAI LE SEMPLICI DIMISSIONI.
2. Durante il rapporto, comunicate con la ditta mandante attraveso mezzi che consentano di mantenere traccia del contenuto e conservate tali documenti
3. Sottopenete sempre al vaglio di un legale specializzzato il testo del contratto di agenzia iniziale e tutti gli evetuali mandati di rinnovo. Ricorda che la Ditta mandante ti proporrà variazioni sicuramente peggiorative delle precedenti condizioni
4. Ricordate che in caso di licenziamento per giusta causa avrete un brevissimo termine di decadenza per impugnare il provvedimento. Scaduto tale termine rischiate di non potere più fare valere le vostre ragioni
5. Ricordate che le spettanze di fine rapporto sono dovute anche in caso di cessazione di un rapporto a tempo determinato
6. Rivolgetevi sempre ad una avvocato specializzato in materia al fine di avere una consulenza seria e mirata al miglior soddisfacimento dei vostri interessi.
Grazie al rispetto di queste semplici regole, sarà possibile per il legale specializzato in materia consigliare la miglior strada da percorrere per ottenere le giuste spettanze di fine rapporto, nonchè tutti gli altri diritti spettanti in base al contratto di agenzia, agli accordi economici collettivi e al codice civile.
Non dimenticate inoltre di portare con sè tutta la documentazione che può essere utile all'avvocato al fine di valutare nel suo insieme la vostra posizione(contratto originario ed eventuali mandati integrativi, fatture provvigionali, eventuale lettera di recesso)


Fonti normative:
–        Codice Civile (artt. 1742–1753)
–        Direttiva Ce 653/86 (relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti)
–        Accordo economico collettivo – settore industria e cooperazione del 20.03.2002
–        Accordo economico collettivo – settore commercio del 16.2.2009 e successive modifiche
–        Regolamento Enasarco

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