Secondo quanto disposto dall’art. 1456 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, i contraenti possono espressamente convenire che il contratto si risolva nell’ipotesi in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta.
La risoluzione viene in tal modo a determinarsi ipso iure nel momento in cui la parte interessata dichiara all’altra che intende appunto avvalersi di detta clausola.
Ergo, siamo in presenza di una clausola che rappresenta un valido strumento di autotutela per il contraente fedele alle contratte obbligazioni negoziali che non dovrà perciò accedere ad alcuna azione giudiziale per poter ottenere la risoluzione contrattuale qualora la controparte venga meno a determinati obblighi. E’ quindi attraverso la previsione di una clausola risolutiva espressa che il giudizio riguardo la gravità dell’inadempimento è in re ipsa;  infatti, a fronte dell’inadempimento, l’altra parte può risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c.
Qualora la clausola risolutiva espressa venga inserita nel mandato di agenzia, Casa Mandante è esonerata dall’obbligo di provare l’importanza dell’inadempimento  dell’altra parte ex art. 1455 c.c., essendo sufficiente la prova del semplice inadempimento.
La Corte di Cassazione ritiene che, diversamente da quanto stabilito in materia di lavoro subordinato, nel caso del rapporto di agenzia, vi è la possibilità di includere la clausola risolutiva espressa, posta che tale tipologia contrattuale comporta un’obbligazione di risultato e non di mezzi.
Conseguentemente, la Suprema Corte ritiene che, nel caso in cui i contraenti abbiano valutato preventivamente l’importanza di uno o più specifici adempimenti – da ciò facendone quindi discendere la risoluzione contrattuale senza alcun obbligo di preavviso – il giudice non ha la possibilità di compiere nessuna indagine sull’entità dell’inadempimento rispetto all’interesse dell’altra parte, dovendo soltanto accertare se lo stesso sia o meno imputabile al soggetto obbligato.
Tra l’altro, l’inserimento nel mandato di agenzia della clausola risolutiva espressa non è preclusa nemmeno nelle ipotesi in cui la stessa non sia prevista negli accordi collettivi degli agenti di commercio, alla luce del fatto che, né la legge né la disciplina contrattuale contengono norme incompatibili con il richiamato art. 1456 c.c.
Nulla ovviamente vieta che le parti rinuncino anche tacitamente, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Importante sottolineare  che, nelle ipotesi di risoluzione contrattuale per intervento della clausola risolutiva espressa, all’agente non spettano, di norma, né l’indennità sostitutiva del preavviso, né l’indennità collegata alla risoluzione del rapporto, salvo diverso accordo tra le parti.
Gli attuali A.E.C. , così come i precedenti, non contengono alcun riferimento ad una eventuale clausola risolutiva espressa, per cui quest’ultima  può ritenersi legittima soltanto nei limiti in cui, non si ponga in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto.
Occorrerà, quindi, di volta in volta, valutare il corretto inserimento nonché la corretta applicazione all’interno del mandato di agenzia di tale clausola e verificare se vi siano le condizioni per richiedere eventuali indennità.
                                                                           Avv. Maria Rosaria Pace
                                                                                                             www.avvocatopace.com