Il Tribunale di Prato, nella persona della Dott.ssa Brogi, con l’Ordinanza in oggetto, ha ribadito il principio in base al quale la situazione patrimoniale del debitore, suscettibile di dar luogo ad una segnalazione in sofferenza, non può e non deve coincidere con una difficoltà solo temporanea, ma con una situazione di globale dissesto finanziario che faccia presagire il mancato rispetto degli obblighi in capo al debitore stesso. Il Caso di Specie: Il contenzioso in questione nasceva da un ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal correntista per ottenere un’ordinanza che imponesse alla banca di cancellare immediatamente la segnalazione a sofferenza fatta presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia senza che ricorressero i presupposti di legge. La decisione della Corte di Cassazione: Ebbene il Giudice di Merito riportandosi alla Sentenza n. 7958/2009 della Cassazione andava ad affermare che la segnalazione di un nominativo in sofferenza secondo le istruzioni della Banca d’Italia e le direttive del CICR, prevede come condicio sine qua non la valutazione, da parte della Banca della globale situazione finanziaria del debitore, non potendo quindi effettuarsi solo per un ritardo in un pagamento o in un deficit finanziario temporaneo. Del resto tale nozione è lapalissianamente statuita dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 secondo la quale: “L’appostazione a sofferenza implica un valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per se condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”. Alla luce di quanto sopra il Giudice adito ha ordinato alla banca di cancellare immediatamente l’illegittima segnalazione a sofferenza.