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Avv. Antonino  Scimeca

CASSAZIONE: EQUITALIA, NO ALL' IPOTECA SOTTO GLI 8000 EURO - LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE HA ANCHE VALIDITA´RETROATTIVA- Sentenza 5771 del 12/04/2012

CASSAZIONE: EQUITALIA, NO ALL' IPOTECA SOTTO GLI 8000 EURO -
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE HA ANCHE VALIDITA´RETROATTIVA-
Sentenza 5771 del 12/04/2012
Non produrrebbero, quindi, nessun effetto, nei confronti del contribuente le notifiche di Equitalia che non rientra tra i soggetti legittimati. Per capire meglio il problema, però, è meglio ripercorrere la storia che ha portato a una sentenza (la 349/35/11 del Ctp di Milano) che farà giurisprudenza, salvo l'intervento della Cassazione

A cura di Avv. Antonino Scimeca da Palermo (PA).
Letto  1619 volte dal 12/01/2012
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Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Tributi e Fisco richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
CASSAZIONE: EQUITALIA, NO ALL' IPOTECA SOTTO GLI 8000 EURO -
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE HA ANCHE VALIDITA´RETROATTIVA-
Sentenza 5771 del 12/04/2012

Tutte le ipoteche iscritte da Equitalia per debiti inferiori a euro 8.000 sono illegittime. Tutte, senza distinzione alcuna, incluse quelle iscritte in precedenza alla legge numero 40 del 2010, legge che sancisce, per l'appunto, il tetto minimo di 8.000 euro per le iscrizioni ipotecaria da parte di Equitalia.



Testo integrale:
 Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza 5771 del 12/04/2012. Secondo i giudici delle Sezioni Unite, la norma del 2010 non riguarda soltanto le azioni future del concessionario, ovvero Equitalia, ma anche quelle passate, poiché il principio espresso dalla legge consiste innegabilmente nel fissare un limite all'ammontare del debito al di sotto del quale non é possibile eseguire nessuna ipoteca. limite, inoltre, coincidente con quello dell'espropiazione, anch'esso fissato a euro 8.000. A fronte di questa conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia contro una Srl della provincia di Catanzaro in merito ad un vecchio contenzione del 2003. La vicenda che ha portato al rigetto del ricorso della concessionaria statale - che aveva già perso nei primi due gradi di giudizio - ha infatti origine da una iscrizione ipotecaria su due terreni di proprietà della azienda calabrese che non aveva pagato una cartella esattoriale di 2.028 euro, emessa a seguito del mancato versamento dei contributi dovuti per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica. A nulla é valso l' argomento di Equitalia per cui deporrebbe in senso opposto (oltre a due circolari dell'Agenzia delle Entrate ed una interrogazione parlamentare) il fatto che nel 2010 un decreto (il 40/2010 poi convertito in legge 73/2010) aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione. Per i giudici di Piazza Cavour una simile disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Secondo la Corte, infatti, la norma in questione si é solamente limitata a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni ipotecarie, non escludendo in alcun modo, tutti i contenziosi precedenti, tra cui rientra, per l'appunto, l'iscrizione ipotecaria per il debito di 2.028 della azienda di Catanzaro, che, grazie ai giudici delle Sezioni Unite,é stata definitivamente cancellata. Con questa importante sentenza viene bocciato il filone interpretativo secondo cui l' ipoteca "assolvendo ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata", dunque anche sotto la soglia di 8mila euro.  La pronuncia della Corte, conferma infatti che, così come il fermo giudiziario, anche l'ipoteca, secondo l'articolo 76 del Decreto Legislativo 602 del 1973, costituisce "un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti"; facendo così decadere in toto, la legittimità di qualsiasi ipoteca a scopo preventivo in presenza di debiti sotto la soglia degli 8000 euro. In merito a tale questione, comunque, é bene segnalare che é in discussione la conversione in legge del cosiddetto decreto sulle "semplificazioni fiscali", precisamente all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo numero 16 del 2 marzo che ha previsto l'innalzamento dell'importo ad euro 20.000. Tale norma, infatti, ha modificato il comma 1bis allÕarticolo 76 del Decreto Legislativo 602 del 1973, citato in precedenza, che ora recita così: "L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro".

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ritenuto che, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, norma la quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (vedi Cass. n. 14105/00); ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; ritenuto che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione; ritenuto che deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07, n. 18055/04); ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese d questo giudizio che liquida a favore di ciascuna delle contro ricorrenti in Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010
Inserito da angelo forte il 13 gennaio 2012
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ritenuto che, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, norma la quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (vedi Cass. n. 14105/00); ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; ritenuto che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione; ritenuto che deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07, n. 18055/04); ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese d questo giudizio che liquida a favore di ciascuna delle contro ricorrenti in Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010
Inserito da angelo forte il 13 gennaio 2012
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La Cassazione ha già sconfessato questo indirizzo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio - Presidente - Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: R.A. e M.M., elettivamente dom.ti in Roma, via Confalonieri 5 presso lo studio dell'avv. MANZI Luigi che li rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Cesare Glendi di Genova giusta mandato speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente - nonchè Equitalia Sestri Spa, in persona del legale rapp.te in carica, rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Fronticelli Baldelli presso il cui studio in Roma in via Caoncini 6 elett.te domicilia giusta procura speciale allegata al ricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 78/10/07, depositata il 20 dicembre 2007; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo; sono presenti l'Avv. Manzi F. e E. Fronticelli Baldelli; Lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura Generale dello Stato per conto dell'Agenzia delle Entrate, della difesa dei ricorrenti e le successive memorie depositate dagli stessi; Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli ed i difensori dei ricorrenti e dell'Equitalia. FATTO E DIRITTO Ritenuto che R.A. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 78/10/07, depositata il 20 dicembre 2007, con la quale è stato rigettato l'appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di Savona, la quale aveva respinto un ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dalla Sestri Spa per conto dell'Agenzia delle Entrate di Albenga; ritenuto che l'Agenzia e la Sestri Spa resistono con controricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 è concluso dal seguente quesito "dica la Corte se con riferimento ad una fattispecie di invio per posta di cartella di pagamento direttamente dal concessionario al contribuente senza l'intermediazione di un agente della notificazione specificamente abilitato e senza redazione di relata di notifica.......sia rituale...o non sia invece giuridicamente inesistente la trasmissione per posta della cartella di pagamento.....a prescindere dall'avvenuta ricezione del plico...."; ritenuto che, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, norma la quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (vedi Cass. n. 14105/00); ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; ritenuto che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragi
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