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Avv. Giorgio Gasperin

Se il genitore non riconosce il figlio deve risarcire il danno causato

Tribunale Roma, sez. I civile, sentenza 27.10.2011

A cura di Avv. Giorgio Gasperin da Belluno (BL).
Letto  115 volte dal 13/02/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. delle Persone richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile anche quando non sussiste un fatto - reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi. Secondo il comune sentire, l'assenza di un genitore nella vita del figlio genera indubbiamente molteplici ripercussioni negative nella vita di quest'ultimo, tra cui scompensi affettivi e la privazione di sostegno psicologico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nella stessa della vita di relazione.

Testo integrale:
 Tribunale di Roma

Sezione I civile

Sentenza 14-27 ottobre 2011

(Presidente Crescenzi; Relatore Ciavattone)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 22/11/2006, le sorelle (A) e (B) hanno citato in giudizio, dinanzi questo Tribunale, (C) , per sentir dichiarare che il convenuto è padre naturale delle attrici, e per sentirlo condannare alla corresponsione, in favore delle stesse, di quanto non versato, fin dalla nascita, per il loro mantenimento, nonché di un assegno mensile a titolo di alimenti e mantenimento per ciascuna di esse, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito per essersi il (C) sottratto ai propri obblighi di natura personale e morale, danno da liquidarsi in via equitativa.

Le attrici hanno esposto di essere entrambe nate a Perugia il xx/xx/xxxx e di essere state riconosciute solo dalla madre (D) la quale, all'epoca del loro concepimento, intratteneva da diverso tempo una relazione con (C), che, alla notizia della gravidanza della fidanzata, non volle più sapere nulla di lei; hanno inoltre affermato di essere state allevate prima dalla madre, fino alla morte di costei, e poi dalla norma materna, fino a quando, dopo la morte di quest'ultima, non erano rimaste completamente sole; vittime della droga, si erano rese autrici di numerosi reati e condannate ad una lunga pena detentiva al termine della quale, compiuto un percorso di recupero presso una comunità, si erano ritrovate prive di reddito; venute a conoscenza dell'identità del proprio padre, lo avevano incontrato fino a quando lo stesso, a fronte di una esplicita richiesta delle attrici, si era rifiutato di riconoscerle come figlie naturali.

Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, poiché la sua relazione con la (D) era terminata oltre un anno prima della nascita delle attrici delle quali, dunque, non poteva essere il padre, come dimostrato a suo dire anche dal fatto che nel corso degli anni non era mai stato contattato dalle stesse o dalla loro madre; quanto alle richieste di natura economica, il (C) ha dedotto che le attrici erano state sostenute economicamente dalla loro madre e poi dalla norma e che, alla morte di quest'ultima, avevano ricevuto in eredità un discreto patrimonio immobiliare ed avevano avuto la possibilità di ottenere un lavoro retribuito, piuttosto che condurre una vita dissennata. Espletata l'istruttoria, consistita nell'espletamento della prova testimoniale, nella produzione di documenti e nell'espletamento di Ctu volta ad accertare la compatibilità generica tra il presunto padre e le sedicenti figlie, e rigettata la richiesta cautelare di sequestro conservativo avanzata in corso di causa dalle attrici, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 20/4/2011, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

Motivi della decisione

I risultati delle prove ematologiche disposte dal G.I. nel corso del giudizio, espletate dal Ctu con modalità tecniche adeguate e con appropriate competenze, hanno accertato senza margini di incertez­za la paternità del (C) nei confronti delle attrici. Oltre alla correttezza della metodologia seguita dal consulente, la mancanza di sostanziali contestazioni ad opera di alcuna delle parti impone l'accoglimento della domanda principale; pertanto, il convenuto deve essere dichiarato padre naturale delle attrici, con ogni conseguente obbligo da parte del competente ufficiale dello stato civile.

Venendo alla disamina delle richieste a contenuto patrimoniale, le attrici articolano tre distinte domande; 1. a seguito della sottrazione da parte del convenuto agli obblighi su di lui incombenti in qualità di genitore sin dalla loro nascita, la condanna del medesimo al pagamento di una somma di danaro quale contributo per il mantenimento mai corrisposto, sino all'introduzione del presente giudizio; 2. stante lo stato di bisogno e l'assenza di reddito, la condanna del convenuto alla corresponsione di un assegno di natura alimentare o di mantenimento, pari ad euro 600,00 mensili per ciascuna figlia; 3. tenuto conto del disinteresse mostrato dal padre nei loro confronti, la condanna del (C) al risarcimento del danno non patrimoniale subito, pari ad euro 500.000 per ciascuna figlia.

In ordine alla prima, occorre premettere che la sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, secondo la previsione degli articoli 147 e 148 ce., in forza del combinato disposto degli articoli 261 e 277 c. e, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare però quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, trattandosi di rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili. È stato altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio può essere proposta nello stesso giudizio di accertamento della paternità, ma l'esecuzione del titolo presuppone la definitività della sentenza di accertamento, per cui occorre fare riferimento al passaggio in giudicato della sentenza suddetta per individuare il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (cfr. Cass. n. 17914/2010; n. 23596/06).

Nella specie, risulta dalla stessa prospettazione delle attrici che le stesse sono state, sin dalla nascita, a carico esclusivo della madre fino alla morte della genitrice, avvenuta nel 1987, e successivamente a carico della nonna, fino al 1990; pertanto, in relazione a tali periodi, solo tali soggetti sarebbero stati legittimati a pretendere il rimborso delle spese direttamente sostenute, il che non può dirsi per le figlie, che hanno inteso agire nel presente giudizio iure proprio; negli anni seguenti, le (A)-(B), dopo un lungo periodo di detenzione carceraria, sono state inserite in un programma di recupero per tossicodipendenti ed ospitate presso il centro "K" di Milano, precisamente (A) dal giugno 1995 all'ottobre 1998 e (B) dal febbraio 1994 al maggio 1999 (cfr. doc. in atti). Pertanto, deve ritenersi, in difetto altresì di allegazioni contrarie da parte delle (A)-(B), che anche nel suddetto periodo le stesse non abbiano provveduto al loro mantenimento con risorse proprie, essendo state a carico delle predette strutture. Ne deriva che nessun rimborso può essere preteso da costoro a tale titolo dal padre naturale, il che vale anche per il periodo successivo alle dimissioni dalla comunità terapeutica, avvenuto rispettivamente all'età di 33 e 34 anni, e sino all'introduzione del presente giudizio, quando avevano ormai 41 anni, poiché, tenuto conto dell'età e del buono stato di salute (dagli atti non risulta il contrario), erano o dovevano comunque considerarsi in grado di provvedere autonomamente alle loro esigenze, attingendo alle proprie risorse ed alla capacità lavora­tiva che loro stesse hanno dichiarato di possedere (cfr. atto di citazione), affermando di svolgere dei lavori, sebbene modesti, anche se non è dato cono­scere l'ammontare dei redditi percepiti.

Questa ultima considerazione è rilevante anche per l'esame dell'ulteriore domanda spiegata, relativa all'assegno alimentare. La suprema corte è granitica nell'affermare che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa (tra le altre, Cass. n. 21572/06; n. 7358/94; n. 1099/90); dunque, l'alimentando è onerato della prova o di essere invalido al lavoro per incapacità fisica o di essere impossibilitato, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali.

Ebbene, le (A)-(B) non hanno offerto alcuna prova in tal senso; in particolare, avendo dichiarato sin dalle prime battute del giudizio di sostenersi con «piccoli lavori saltuari», avrebbero dovuto dimostrare che i guadagni percepiti non consentono loro di condurre una vita dignitosa, tanto da versare in stato di indigenza. Né spetta loro un assegno periodico di mantenimento, così come richiesto, poiché per età, stato di salute e capacità di lavoro devono considerarsi perfettamente in grado di provvedere a se stesse. Peraltro, vale la pena di osservare che, alla luce della certificazione anagrafica prodotta dal convenuto, non contestata, (B) risulta convivente nel Comune di Rende con tale (E) e l'aver instaurato un regime di convivenza rappresenta indubbiamente un significativo indice di autonomia.

Venendo, infine, alla disamina della richiesta risarcitoria, occorre muovere dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26972/2008) in base alla quale il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c. c. - anche quando non sussiste un fatto - reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi. Ora, se nessun dubbio sussiste sulla tutela accordata in ambito costituzionale ai figli naturali, ai quali è garantita ogni tutela giuridica e sociale (articolo 30), occorre verificare nel singolo caso se vi sia la prova del pregiudizio sofferto. Infatti, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 10527/2011), il danno, anche in caso sia vulnerato in modo grave un diritto della persona, non si sot­trae alla regola generale di cui all'articolo 2697 c. e, per cui deve essere sempre allegato e provato, non potendo considerasi in re ipsa (nello stesso senso Cass. S.U. n. 6572/2006;Cass. S.U. n. 3677/2009) e dovendo essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento. Trattandosi di pregiudizi inerenti l'esistenza della persona, particolare rilievo assume in questa sede la prova per presunzioni, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare e provare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio; una volta offerta la prova del fatto che viene posto alla base della presunzione, spetterà alla controparte fornire la prova contraria (Cass. n. 13546/2006), in assenza della quale dovrà ritenersi dimostrata l'esistenza del danno facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c, a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

Ciò detto, nella fattispecie in esame le attrici asseriscono di aver subito, quale conseguenza della sot­trazione da parte di quello che è risultato essere il proprio padre naturale all'assolvimento degli obblighi e dei diritti nei loro confronti, «profonde crisi esistenziali ed angoscianti turbamenti psicologici» di gran lunga aumentati dopo la morte della loro madre, quando avevano 22 anni, e poco dopo della nonna, allorquando rimasero senza punti di riferimento e finirono per entrare nel tunnel della droga. Lamentano, dunque, di un danno strettamente morale, originato dalla sofferenza patita per la privazione della figura genitoriale; ebbene, secondo il comune sentire, l'assenza di un genitore nella vita del figlio genera indubbiamente molteplici ripercussioni negative nella vita di quest'ultimo, tra cui scompensi affettivi e la privazione di sostegno psicologico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nella stessa della vita di relazione.

Sotto tale profilo, pertanto, il danno, in mancanza di prova contraria da parte del convenuto, deve ritenersi sussistente e deve essere liquidato secondo il criterio equitativo, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 cc, pur dovendosi specificare che non possono di certo essere ricondotte alla figura paterna le conseguenze che sono derivate alle figlie a seguito della condotta criminosa serbata in gioventù - so­prattutto con riferimento al periodo di carcerazione -, frutto di una scelta personale di vita e non rientranti tra quelle presumibili secondo il id quod plerumque accidit.

Quanto alla misura del risarcimento, deve ritenersi che la richiesta formulata dalle attrici, pari complessivamente ad un milione di Euro, risulta fuori misura e come tale non meritevole di accoglimento.

In mancanza di precedenti giurisprudenziali consolidati e comunque riferibili a situazioni similari, si ritiene equo liquidare il danno nella misura di euro 30.000 per ciascuna figlia (valore espresso all'attualità); su tale importo decorrono gli interessi legali dalla pronuncia all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite, considerata la parziale soccombenza reciproca, tenuto conto dell'esito del procedimento incidentale di sequestro conservativo - conclusosi con la soccombenza delle attrici - e del parziale accoglimento delle domande attoree, devono compensarsi per metà; le spese di Ctu, stante la soccombenza del convenuto sulla domanda relativa allo status, devono essere poste definitivamente a carico dello stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così decide:

- dichiara che (A) e (B), nate a Perugia il xx/xxl xxxx, sono figlie naturali di (C), nato a (X) il zzlzzl zzzz;

- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita delle predette;

- condanna il convenuto al pagamento in favore delle attrici, a titolo di danno non patrimoniale; della somma di euro 60.000, 00 (Euro 30.000, 00 ciascuna), oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;

- compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna la parte convenuta al rimborso, in favore della parte attrice, della restante parte, liquidata in complessivi euro 5.383,00, di cui euro 4.000 per onorari, euro 20,00 per esborsi e euro 1.363,00 per diritti, oltre spese generali, Iva come per legge;

- pone a carico della parte convenuta le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto.


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