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Avv. Alberto  Sagna

Scritto anonomino offensivo e diffamazione a mezzo stampa

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 11004 (Josi c. Sallusti, Coop. Ed. Libero)


A cura di Avv. Alberto Sagna da Roma (RM).
Letto  354 volte dal 16/09/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Diritto dell' Informazione e stampa richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia".




Testo integrale:

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 11004 (Josi c. Sallusti, Coop. Ed. Libero)


Fatto Diritto P.Q.M.


Svolgimento del processo


Motivi della decisione


Il ricorrente, con il primo motivo, chiede affermarsi che l'esimente della cronaca neutrale non si applica qualora la notizia della quale s'è data diffusione provenga da fonte anonima, rendendo impossibile al soggetto leso di agire nei confronti dell'autore primario della lesione alla sua reputazione.


Con il secondo motivo chiede affermarsi che l'esimente in questione non si applica qualora la notizia della quale è data diffusione venga accompagnata da allusioni o espressioni insinuanti del giornalista, idonee ad avvalorarne l'attendibilità e credibilità.


Con il terzo motivo chiede affermarsi che l'invocazione dell'esimente putativa presuppone, specialmente nel caso in cui la fonte della notizia sia anonima, la prova di un oculato esame della relativa attendibilità, del controllo e della verificazione dei fatti. Il ricorso è fondato.


La divergenza insorta tra i giudici del merito (della quale s'è dato conto nella parte espositiva di questa sentenza) racchiude in sè il dilemma che deve essere affrontato nel risolvere la controversia:


ossia, se, al cospetto di una fonte anonima, l'autore dell'articolo, per invocare l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, deve limitarsi a provare (oltre alla continenza espressiva ed all'interesse pubblico alla notizia) la mera verità dell'esistenza della fonte stessa, oppure deve altresì provare di avere svolto ogni controllo possibile in ordine al contenuto della fonte ed alla sua attendibilità. Il collegio ritiene che - per le ragioni delle quali si dirà - la seconda sia la soluzione corretta.


Occorre premettere che possono verificarsi due casi: quello in cui l'articolo giornalistico si limiti ad esporre il contenuto della fonte anonima, senza fare alcun riferimento a persone e limitandosi, tutt'al più, a menzionare ambienti e contesti vari; quello in cui, invece, l'articolo, nel riferire il contenuto dell'anonimo, fa altresì riferimento a persone menzionate con il nome o, comunque, agevolmente identificabili in ragione della loro qualifica o della funzione svolta o di qualsiasi altro elemento utile. Il primo caso non ha alcun interesse ai fini risarcitori, posto che l'impossibilità di identificare il soggetto diffamato non fa emergere neppure l'ipotesi d'illecito. Il secondo caso è, invece, problematico ai fini risarcitori, in quanto non v'è dubbio che il contenuto eventualmente diffamatorio dell'anonimo è destinato a propalarsi attraverso la stampa con ripercussioni dannose sul soggetto del quale è fatta esplicita menzione (nella specie, l'effetto lesivo discende dall'accusa di corruttela che coinvolge sia i produttori televisivi, sia i dirigenti dell'azienda). Come ha correttamente argomentato il primo giudice di questa causa (ampi brani della sua sentenza sono riportati sia nel provvedimento qui impugnato, sia nel ricorso), informando dell'esistenza e della diffusione in un determinato ambiente di una lettera anonima, di fatto si diffonde come una qualsiasi notizia la circostanza raccontata nello scritto, sì da suggestionare inevitabilmente il lettore medio almeno circa la possibilità o la probabilità che quella circostanza sia vera. Scriminare siffatto comportamento significa consentire la diffusione di ogni notizia diffamante proveniente da fonte anonima, solo perchè essa è di pubblico interesse e solo perchè in un determinato ambiente ha suscitato scalpore.


In altri termini, approvare le conclusioni alle quali è giunto il giudice d'appello significherebbe consentire la propalazione attraverso un mezzo di comunicazione di qual-siasi offesa all'altrui reputazione, incontrollata e, per lo più, incontrollabile; ed è davvero incomprensibile quale interesse potrebbe mai nutrire la collettività per consentire (in nome della libertà di cronaca) un simile, insostenibile sacrificio.


Allora, la notizia anonima esige di essere trattata alla stregua di qualsiasi altra fonte, nel senso che, per poter invocare l'esimente del diritto di cronaca, essa deve essere controllata nella sua verità reale o, quanto meno, putativa, intendendosi che il giornalista deve almeno dedurre e provare la cura posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità della notizia stessa.


Nè può replicarsi che la fonte, siccome anonima, non consente un controllo di veridicità, poichè, se è così, è pur vero che l'accusa anonima (per la quale nutre repulsione anche il sistema giuridico) è di per se stessa immeritevole di interesse pubblico;


così venendo meno un altro dei requisiti indispensabili perchè l'onorabilità del cittadino meriti compressione attraverso l'esercizio del diritto di cronaca.


D'altronde, su queste sponde è già da tempo pervenuta la giurisprudenza penale allorquando, trattando del delitto di diffamazione a mezzo stampa, ha affermato non sussistere l'esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico ed insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte (Cass. pen. 2 dicembre 2008, n. 46528; 5 marzo 1992, n. 5545).


Peraltro, ha ragione il ricorrente nel richiamare il caso, solo apparentemente analogo, del ed. diritto di intervista, relativo ai fatti dichiarati da altri, oggettivamente offensivi e riportati dal giornalista nell'articolo; caso in cui il "fatto" è la stessa dichiarazione raccolta dal terzo. La giurisprudenza ha stabilito che non integra di per sè la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca la condotta di chi pubblichi il testo di un'intervista riportando, pur "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato che abbiano oggettivamente contenuto lesivo dell'altrui reputazione, rimanendo pur sempre a carico del giornalista il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite; ha, tuttavia, ritenuto esclusa l'illiceità della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale dì terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall'intervistato nei confronti di altri, qualora il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l'esercizio del diritto di cronaca.


Infatti, è vero che il significato di "verità oggettiva della notizia" va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sè e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto; il fatto riferito può non essere vero e ciò, tuttavia, non esclude che possa essere ben vero che un soggetto lo racconti. Occorre, però, che tale propalazione costituisca di per se stessa un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse.


E' stato, tuttavia, specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sè considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente, nonchè di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità (in tal senso, Cass. SU pen. 30 maggio 2001, n. 37140, poi Cass. civ. 19 gennaio 2007, n. 1205, che ha fatto proprie le conclusioni della prima).


Ma, come si diceva prima, l'analogia tra le due fattispecie (articolo che riporta le espressioni di un soggetto intervistato ed articolo che riporta il contenuto di una fonte anonima) è solo apparente.


Nel primo caso, infatti, la fonte è di per sè certa ed è qualificata dall'identità dell'intervistato, il cui racconto e la cui opinione costituiscono oggetto dell'interesse pubblico; inoltre, la circostanza che l'autore dell'articolo menzioni l'identità dell'intervistato e avvisi il lettore di non rispondere della veridicità del contenuto dell'intervista comporta che, per un verso, il giornalista rimanga esente da eventuali responsabilità diffamatorie, ma che, per altro verso, il diffamato abbia la possibilità di agire per il risarcimento nei confronti dell'intervistato.


Nel caso che ci riguarda, invece, tutto questo non è possibile, in quanto, assolto il giornalista, l'anonimia della fonte impedirebbe al soggetto offeso di rivalersi nei confronti di chicchessia.


Venendo alla sentenza impugnata, essa non s'è adeguata ai principi sopra enunciati, confondendo la verità del fatto in sè (l'accertata esistenza e circolazione della lettera anonima) con la verità del contenuto della lettera e violando così le disposizioni degli artt. 595 e 51 c.p. Addirittura, il giudice spiega che nello stesso articolo non "si fa mistero della scarsa attendibilità dei fatti denunciati dagli anonimi autori", così accertando che l'autore dell'articolo diffonde notizie diffamatorie pur nella consapevolezza della loro falsità.


Anche quanto alla motivazione la sentenza si manifesta viziata. In primo luogo è irrilevante la circostanza che l'articolo non si limiti a riprodurre lo scritto anonimo, ma che riferisca anche delle reazioni suscitate nell'azienda radiotelevisiva; ma, soprattutto, è assolutamente insignificante l'affermazione secondo cui "se è vero, d'altra parte, che l'articolo possa apparire, per certi versi, insinuante, ciò riguarda tuttavia l'atteggiamento assunto dai vertici della RAI di fronte alla diffusione delle denunce contenute nella lettera anonima, e non certo le persone dei produttori di programmi televisivi coinvolti nella vicenda".


Incomprensibile appare, poi, l'affermazione secondo cui le perplessità ed il sospetto dalle quali il lettore medio può risultare affetto "non sono da ricondurre alle modalità di confezione dell'articolo in questione ... ma devono farsi risalire, semmai, al contesto stesso in cui si sarebbe collocata (se vera) la vicenda oggetto dell'anonimo scritto...". In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del rinvio si adeguerà al principio secondo cui:


"in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia".



Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.



P.Q.M.



LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.


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