Consulta le 75 Guide legali in:     
Utenti on-line: 446
Sei qui: Home » Navigazione e Trasporti » Sentenze » Risarcimento per volo ritardato

Sei un avvocato?

Iscriviti gratuitamente

Cerca avvocati:



Per Regione:

Per Provincia:

Esperto in:

Sede 101mediatori.it

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Barbara Carbognani
Napoli (NA)
tel. 0815784483

L'Avvocato Barbara Carbognani è un giovane avvocato di Bologna che dopo avere conseguito il titolo di avvocato...

Avv. Asimakis Kardasis
Atene (Greece)
tel. 00302103619521

Esperienza processuale in questioni di Diritto Penale ed in particolare su questioni di reato economico nell’e...

Avv. Orazio De Nigris
Salerno (SA)
tel. 089234376

Lo Studio nasce nel 2000 per volontà del suo fondatore dopo 4 intensi anni, prima di pratica legale, poi di co...

Avv. Roberto Catani
Ancona (AN)
tel. 07155293

L'Avv. Roberto Catani è specializzato in diritto societario, commerciale, bancario e fallimentare; si è laurea...

»  Cercalo nella tua città


Gli ultimi contattati:

Catania (CT)
il 23/05/2012 alle 8.01

L'avvocato Mariagrazia Caruso, titolare dello studio, è nata nel 1965. Conseguita la maturità classica, si è l...

Udine (UD)
il 23/05/2012 alle 7.42

Lo Studio è composto da un team di professionisti collaudato ed efficiente in grado di fornire assistenza in n...

Bologna (BO)
il 23/05/2012 alle 7.35

Gian Piero Rinaldi has always worked as an attorney in both Italy and the U.S.A. within the field of internati...

Sorrento (NA)
il 23/05/2012 alle 7.24

Effettuo consulenza legale e stragiudiziale, anche con l'auslio di collaboratori specializzati, in materia di ...

Belluno (BL)
il 22/05/2012 alle 19.16

L’Avvocato Giorgio Gasperin, con studio a Belluno e Padova, opera su tutto il territorio nazionale, comunitari...

»  Guarda gli avvocati che sono stati contattati negli ultimi 30 giorni
Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Joseph Falbo
Marseille (France)
chiama il 0033668682026
Lo studio fornisce consulenza legale in conttratualistica, diritto societario e commerciale francese alle impr...
Cerca
Avv. Milena Patania

Risarcimento per volo ritardato

Giudice di Pace di Milano - Sezione Prima Civile - Avv. Marialuisa Spinelli, Sentenza 1 febbraio 2011, n.1624

A cura di Avv. Milena Patania da Catania (CT).
Letto  876 volte dal 24/03/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Navigazione e Trasporti richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
Al passeggero che subisce un ritardo di tre ore del viaggio aereo prenotato spetta un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 200,00. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Milano in una recente pronuncia di cui ripercorriamo i passaggi salienti. "Ciò in quanto non è ammissibile ritenere a priori che i passeggeri di voli ritardati non dispongono del diritto alla compensazione pecuniaria e non possano essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati ai fini del riconoscimento di tale diritto

Testo integrale:
27.02.11 - Giudice di Pace: risarcimento per volo ritardato

Al passeggero che subisce un ritardo di tre ore del viaggio aereo prenotato spetta un risarcimento  del danno non patrimoniale nella misura di € 200,00. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Milano in una recente pronuncia di cui ripercorriamo i passaggi salienti. "Ciò in quanto non è ammissibile ritenere a priori che i passeggeri di voli ritardati non dispongono del diritto alla compensazione pecuniaria e non possano essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati ai fini del riconoscimento di tale diritto".

In via preliminare, il Giudice ha ricordato che "ai sensi dell' art.941 del codice della navigazione il trasporto aereo di persone e bagagli è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali. Nella fattispecie è stata evocata in giudizio la responsabilità del vettore aereo per il ritardo del volo, la cui disciplina, per quanto qui interessa, è dettagliatamente contenuta nel regolamento CE n.261 dell'11.2.2004. Detto regolamento deve trovare applicazione diretta in virtù del richiamo ad esso effettuato dall'ordinamento nazionale e segnatamente dagli artt.941 e 947 del codice della navigazione. Per i danni derivanti dal ritardo del volo l'art.6 del suddetto regolamento CE prevede a carico del vettore una forma di risarcimento immediata, costituita dal diritto alla somministrazione gratuita di pasti e bevande, al trasporto ed alla sistemazione in albergo, alla possibilità di effettuare chiamate telefoniche gratuite. Parrebbe che l'art.6 cit. non preveda alcuna forma di risarcimento ulteriore né quindi alcuna compensazione caso di cancellazione del volo e non affinché per il mero ritardo. Al riguardo si ritiene di aderire a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza comunitaria ed in particolare dalla pronuncia della Corte di Giustizia CE del 19.11.2009".

In sostanza, secondo il Giudice di Pace: "La Corte Giustizia ha interpretato il citato regolamento comunitario tenendo conto non solo, della lettera della legge ma anche della ratio legis ed ha rilevato che il quindicesimo considerando del regolamento prevede che il vettore aereo possa andare esente da responsabilità in caso di cancellazione o di lungo ritardo del volo dovuti a circostanze eccezionali. La nozione di "Iungo ritardo" viene equiparata alla cancellazione del volo dal suddetto quindicesimo considerando. Gli atti normativi comunitari devono essere interpretati in conformità ai principi fondamentali del diritto, fra i quali il principìo della parità di trattamento, che esige, fra l'altro, che situazioni simili non siano trattate in modo diverso, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentena Corte di Giustizia CE 1.9.U.2009). Ne consegue un'interpretazione estensiva della normativa in materia di compensazione pecuniaria, tenuto conto del fatto che il legislatore comunitario con il regolamento CE 261/2004 ha inteso garantire ai passeggeri degli aerei un elevato livello di protezione, a prescindere dal fatto che si trovino in una situazione dì imbarco cancellato o ritardato. Pertanto non è ammissibile ritenere a priori che i passeggeri di voli ritardati non dispongono del diritto alla compensazione pecuniaria e non possano essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati ai fini del riconoscimento di tale diritto".

"Per poter essere equiparati ai passeggeri dei voli cancellati i passeggeri dei voli ritardati devono tuttavia aver subito un ritardo significativo che la Corte di Giustizia nella suddetta condivisibile pronuncia, ha ritenuto sussistere in caso di ritardo di almeno tre ore. Nella fattispecie l'attrice ha appunto subito un ritardo di tre ore.  Alla stessa, per i suddetti motivi, deve essere riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, nella richiesta misura di € 200,00.  Detto importo è da ritenersi congruo e viene determinato mediante applicazione estensiva del comma 2 dell'art. 7 reg. cit., che in caso di imbarco  sul volo alternativo prevede la riduzione del 50% dell'importo forfettario di € 400,00 previsto dall'art.2 lett. b reg. cit. per i casi di cancellazione del volo. Detto importo deve essere pagato a titolo di danno non patrimoniale. Infatti l'art.2 del reg. CE 261/Z004 prevede espressamente il diritto del passeggero ad ottenere una "compensazione pecuniaria", cioè il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra determinato. Il suddetto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere riconosciuto all'attrice in quanto espressamente previsto dalla legge (art. 7 reg. : cit., applicato estensivamente dalla Corte di Giustizia CE), ai sensi e per gli effetti dell'art.2059 c.c., senza necessità di ricorrere all'evanescente figura del danno esistenziale, del quale "non è più dato discorrere", secondo quanto affermato dalle note sentenze gemelle della Suprema Corte dell'11.11.2008".

"In conclusione, a seguito del ritardo del volo prenotato dall'attrice, alla medesima deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 200,00. Trattandosi di un debito di valore e non di valuta, a tale importo dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (23.8.2009) fino alla data di pubblicazione della sentenza. Nel rispetto dei noti principi della sentenza n.1712/1995 della Suprema Corte a sezioni unite, sul suddetto importo rivalutato dovranno inoltre essere riconosciuti gli interessi compensativi al tasso, ponderato annuo del 2% dal fatto alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali sul solo importo capitale, dalla sentenza. al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed in mancanza di nota spese vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo".

(Giudice di Pace di Milano - Sezione Prima Civile - Avv. Marialuisa Spinelli, Sentenza 1 febbraio 2011, n.1624)

Guarda altri tre documenti in Navigazione e Trasporti

Guarda altre tre pubblicazioni di Avv. Milena Patania

» Vedi tutte

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Alberto Lombardo
Chiavari (GE)
chiama il 0185325207
Avvocato iscritto all'Ordine di Chiavari, si occupa prevalentemente di diritto civile e commerciale presso il ...
Avv. Gino Barsanti
Bari (BA)
chiama il 0809757290
Sono attivo in particolare nell'assistenza al cliente, che sia una impresa o singolo imprenditore,, che si tro...
Avv. Lucio A. De Benedictis
Andria (BT)
chiama il 0883556177
Sono un avvocato che si occupa prevalentemente di materia civile ed in particolar modo di diritto fallimentare...
Avv. Umberto Terranova
Acireale (CT)
chiama il 095321299
Avvocato Penalista, dotato di specifiche competenze in diritto e procedura penale (giurisdizione ordinaria, m...
Powered by:   Mdac Web Agency