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Dott. Maria Tommasa  Abbinante

Responsabilità da cose in custodia

Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23562

A cura di Dott. Maria Tommasa Abbinante  da Bari (BA).
Letto  102 volte dal 22/02/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Risarcimento Danni richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
La discrezionalità e la conseguente insindacabilità, da parte del giudice ordinario - dei criteri e dei mezzi con cui la stessa realizzi e mantenga un'opera pubblica, trova un limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, tutte quelle prescrizioni, di talché quando, dalla loro inosservanza, derivino danni a terzi, l'Ente ne risponde.

Testo integrale:
Ragionando con riferimento a una fattispecie in cui, a causa di una frana staccatasi dalla parete rocciosa collocata a monte di una strada pubblica, un automobilista che vi stava transitando, colpito da un masso, aveva perso la vita, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apporti cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo status di custode; b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c.; d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere; e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato.

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