SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 18 novembre 2011, n. 24240
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Lo Porto e Rostagno s.a.s. di Lo Porto e C. s.a.s. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Torino n. 5/11/2004 che aveva respinto il ricorso della società avverso l'avviso di irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS) emesso ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3 relativamente all'assunzione di una lavoratrice. La CTR, nel determinare la data di inizio del rapporto di lavoro, riteneva decisiva la dichiarazione rilasciata dalla stessa lavoratrice. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe violato tale disposizione nel porre a fondamento della decisione unicamente la dichiarazione resa dalla lavoratrice.
La censura è fondata. Nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - con il valore probatorio "proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione" (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 18 del 2000) - va riconosciuto non solo all'Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente - con il medesimo valore probatorio -, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonchè l'effettività del diritto di difesa (Sentenza n. 11785 del 14/05/2010). Deve pertanto affermarsi la erroneità della decisione in quanto fondata sostanzialmente sulla sola dichiarazione della lavoratrice. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di censura. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.