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Avv. Prof. Piero Lorusso

omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali. presupposti.

Corte di Appello di Roma sezione lavoro n. 6752/2011

A cura di Avv. Prof. Piero Lorusso da Roma (RM).
Letto  385 volte dal 24/01/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Previdenziale richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
in tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui all'art. 116, comma diciotto, della legge n.388 del 2000 condiziona inequivocabilmente l'applicazione della normativa sanzionatoria previgente (legge n.662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 setternbre 2000. Alla stregua della formulazione della norma che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per "crediti" devono intendersi quelli relativi ai contributi

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte composta dai signori magistrati:

DI PAOLANTONIO           dott. Annalisa      Presidente relatore

POSCIA                   dott. Giorgio       Consigliere

ANZILOTTI NITTO de'ROSSI  dott. Fabio Eligio Consigliere

'

All 'udienza del. 30 settembre 2011

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4309 del Ruolo

Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente tra

E.N.C.A.L.       Ente  Nazionale  Confederale   Assistenza Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma al Largo Messico n. 7    presso lo studio dell'Avv.  Piero Lorusso che unitamente all'Avv.  Federico Tedeschini  lo. rappresenta e difende giusta procura  rilasciata a margine delle memoria di costituzione di nuovo difensore dell'11

agosto/9 settembre 2011

Appellante

e


I.N.P.S.


Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in


persona del legale rappresentante pro-tempore,       i.n  proprio  e quale mandatario       della   Societa         di           Cartolarizzazione   dei  Crediti      INPS S.C.C.I.           s.p.a.,   elettivamente domiciliato   in Roma    alla           Via dell'Amba     Aradam  n.           5  presso            l'Ufficio       Legale     Distrettuale dell'ente,    rappresentato      e       difeso     dall'Avv.  Silvia   Bellomari in

forza di procura generale alle liti

appellato

e

Equitalia   Gerit   s.p.a.     Agente   di   Riscossione   per   la

Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante    pro­

tempore

appellato contumace



ha pronunziato la presente


SENTENZA


 


Oggetto:  appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8600 del 15 maggie 2008 depositata il 19 maggie 2008

Conclusioni   dell'appellante:....         accertare   e      dichiarare relativamente  al    ruol o   n .  2007/839 non    dovuta     alcuna     sa n z ione    una tan tum           ma   solo    la    somma     aggiunti va;    in     ogni    caso....     ridurre il quantum  a      titolo di     s pe se  legali      liiquidate  nel      giudizio   di  primo grado...  con   vittoria  di spese , diritti ed   onorari   di  giudizio
Conclusioni dell ' appellate:  rigettare tutte  le domande  proposte dall ' appellante ... confermando integralmente    l a               sentenza     di    pri mo grado; in  subordine   condannare l ' appellante  al  pagamento d el la  so    a dovuta                 a   titolo     di       sanzioni    civili      nell' importo       che    sarà quantificato in    corso   di      causa.        Con condanna     del l' appellante     a l pagament o  delle  spese diritti ed  onorari del  presente  giudi z io

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'ENCAL -Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori- avverso la cartalla di pagamento 2007 01502267 66 ed ha annullato la stessa limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall'INPS  i.n  relazione ai DM 10 rettificativi relativi al periodo febbraio 1993/febbraio 1995.

Il   Tribunale ha,    invece,  ritenuto  correttamente    quantificate  le sanzioni   civili  dovute   per  la  ritardata  presentazione  ed   il conseguente   tardive  pagamento   dei  modelli  DM  10,  concernenti contributi  relativi  al  periodo  luglio  1998/gennaio    1999.    In parti.colare  il  prime   Giudice   ha  ritenuto inapplicabile alla fattispecie la nuova disciplina dettata dall'art. 116 della legge

388/2000 in quanta non retroattiva.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la parte soccombente censurando la sentenza impugnata per errata interpretazione della normativa sopra richiamata.

L'appellante ha, poi, lamentato l'eccessivit  della quantificazione delle spese di lite liquidate in favore dell'INPS ed ha rilevato al riguardo che il giudizio di prime grade non aveva richiesto particolare impegno, tenuto conto dell'oggetto del contendere. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Ha resistito al gravame l'INPS, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione, richiamando giurisprudenza di legittimit e concludendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.

2



Cosi instauratosi odierna la causa e dispositive.


il  contraddittorio fra  le   parti   all'udienza stata discussa e decisa con pubblica lettura del

Motivi della decisione



Con il primo motivo di gravame   l'appellante impugnata      per        avere      erroneamente escluso fattispecie    del        diverso         e     più    favorevole previsto dall'art.l16 della legge 388/2000.


censura la sentenza l'applicazione alla regime  sanzionatorio


Sottolinea che alla data del 30 settembre 2000 il credito dell'Inps risultava gia soddisfatto, avendo l'ENCAL provveduto al pagan1ento il

26  aprile 1999. Dalla avvenuta ed incontestata   estinzione  deldebito principale 1'appellante   desume 11 inapplicabilita del comma18 della legge 388/2000/  e -rileva al riguardo che il richiamo ai "crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000" evidenzia la volonta del legislatore di affermare la persistente operativita del precedente regime sanzionatorio nei soli casi in cui i contributi, e non gia le sanzioni, risultassero non pagati alla data di entrata in vigore della nueva normativa.

Il motivo è  fondato.

Occorre  premettere  che dalla documentazione depositata dall'Inps unitamente alla memoria  difensiva di prime grado si evince che i contributi dovuti per il periodo luglio 1998/gennaio 1999 sono stati versati dall'ENCAL mediante due distinti versamenti effettuati il 26 marzo 1999 (per un importo di £.  145.433.000) ed il 26 aprile 1999 (per la somma di £. 440.052.000).

Alla   data  del 30 settembre 2000  il  credito dell'INPS  risultava, quindi,   limitato   alle  sole  sanzioni    civili,  con   conseguente inapplicabilita del co a 18 dell'art. 116 della legge 388/2000. Chiamata  a  pronunciare  in   fattispecie    analoga, la  Corte    di legittimita ha, infatti, osservato che "in tema di sanzioni per il ritardato     o  omesso     pagamento   di    contributi   previdenziali,      la disposizione di cui all'art. 116, comma diciotto, della legge n.388 del      2000    condiziona   inequivocabilmente   l'applicazione della normativa   sanzionatoria previgente     (legge n. 662  del      1996)  alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 setternbre 2000. Alla stregua della formulazione della norma1       che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per "crediti" devono intendersi quelli relativi ai contributi  (non gia alle sanzioni, non potendo la norma regolare le sanzioni sui crediti per     sanzioni),     non       si   dispone     per le    omissioni  contributive relative    a      periodi    anteriori      alla     sua    entrata     in    vigore la conservazione  delle  sanzioni gia calcolate       alla  luce della  legge n.662 cit. "in tutti i casi", rna s1 prevede detta conservazione                                                    sol


se  il credito dell' INPS   per  contributi  sia  ancora sussistente  alla data  del 30   se ttembr  2000,  deducen dosene che,  in caso contrario,  se il  credito dell' I NPS   a  quella   data  non esisteva   piu ,  pe rche   già soddisfatto   in  epoca precedente,  le  vecchie san zioni  non sono piu a pplicabili,    venendo   sostitu i te  da    quelle  nuove ,   ossia   da  quelle introdotte dalla  legge n . 388 cit ata,  ai  commi    da    8   a   10   de ll ' art.

116, tra  le qua l i non    figura  la   sanzione  "una tantum" . La  norma   cosi interpretata risponde ad esigenze  di  equita ,  non essendosi  ritenuto giusto  trattare   nella  stessa  maniera chi,   al   30 set t emb re  2000, aveva  un    debito  per  contributi  (     e   sanzioni )    e  chi,   alla    medesima data ,   aveva  invece   già   pagato   la   somma    dovuta   per   contributi, r est an do    ancora  da    pagare  solo  quella   dovu ta  per  sanzioni"      Cass.

13 giugno  2007 n.  13794 e  pili di  recen t e negli  stessi  termini Cass .

21 luglio 2010 n.  17099).

Ne   discende   ch e,   cosi  come    richiesto  dall 'appellante,  non   è  dovuta la  sanzione una     tantum    pretesa  dall ' istituto ,  sicche   deve  esse re dichiarata  anche l'inefficacia  delle  voci n.  2 ,  4 ,  6 ,  8, 10, 12 , 14 ,del  ruolo 2007/839.
Quanto  al regolamento  delle spese si  osserva    che  entrambi   i motivi non   formali indicati  nel rico r so  d el  9 luglio 2007 sono  r isultati fondati,    sicche   si  ravvisa   soccombenza dell' istituto   previdenziale   che deve e ssere   condannato a  rifondere a ll ' appellante    le      spese   di    entrambi      gradi   di    giudizio ,    da quantificarsi        in     rela zione       a ll' ammon tare     delle     somme         in co nt est azione   e ,   quindi,   in   applicazione   dei   minimi     tariffari previst i dal  DM    8   aprile  2004   n . 12 7   per  le  controversie   di  valo re compreso   fra    €      103.300,01 e    €     258.300,00,  giacche l ' impor to complessivo  delle   sa n z ioni      una  tantum     pretese      ammonta    a     €156 . 4 29 , 62 .

R isulta pertanto  assorbito il motivo di  gravame avente  ad oggetto  il regolamento delle  spese di lite.

P.Q.M.

In  accoglimento dell ' appello    ed in  parziale   riforma  della                                                                                                                                         sentenza impugnata   dichiara l ' ine fficacia  della cartella   di  pagamento n. 0972007  01502267  66   e  del  ruolo    Inps  2007/839 anche in  rela zione  alle voci    n.     2 , 4,  6 , 8, 10, 12 ,14    non    essendo    davuta    la     sanzione   una tantum.

Co nda nna  l'Inps  a rifondere all'appellante  le spese del  doppio grado di  giudizio che     liquida       quanto      al             primo      grado      in      €   4806,00, comprensivi   di r imborso spese generali  di  cui €  28 45,00 per  onorari e quanto  all ' appello in   €   4 981, 50,     comprensivi     di                  r imborso      spese genera l i ,    di     cu i   €     317 5 , 0 0    per    onorario,    oltre    I va     e    CAP   ne lla

misura di   legge .

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