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Avv. Lorenzo  Cuomo

non è possibile per l'azienda dare disdetta del contratto collettivo per eccessiva onerosità sopravvenuta

Cassazione sentenza 19 aprile 2011 n. 8994

A cura di Avv. Lorenzo Cuomo da Napoli (NA).
Letto  1007 volte dal 04/05/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. Sindacale richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
il presupposto in ordine alla possibilità, da parte del singolo datore di lavoro, di disdettare il contratto collettivo, è infondato; compete la possibilità di disdire il contratto collettivo esclusivamente alle parti stipulanti, ossia alle organizzazioni sindacali e datoriali, che di norma disciplinano pure le conseguenze della disdetta

Non è confiugrabile una disdetta dal contratto collettivo, invocando il criterio civilistico della onerosità sopravvenuta
.

Testo integrale:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE LAVORO                            
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. VIDIRI   Guido                                -  Presidente   -
Dott. STILE    Paolo                           -  rel. Consigliere  -
Dott. FILADORO Camillo                              -  Consigliere  -
Dott. BERRINO  Umberto                              -  Consigliere  -
Dott. TRICOMI  Irene                                -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 17782-2007 proposto da: 
TECNO  JACKET  S.R.L.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro 
tempore,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  VIA  ENNIO   QUIRINO 
VISCONTI   20,   presso  lo  studio  dell'avvocato  ANTONINI   MARIO, 
rappresentato  e  difeso  dall'avvocato ANDRONICO  FRANCESCO,  giusta 
delega in atti; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
       T.R.; 
                                                         - intimata - 
sul ricorso 20911-2007 proposto da: 
        T.R.,  domiciliata  in  ROMA,  PIAZZA  CAVOUR,  presso   la 
CANCELLERIA  DELLA  CORTE  DI  CASSAZIONE,  rappresentato  e   difeso 
dall'avvocato RINALDI GIUSEPPE, giusta delega in atti; 
                        - controricorrente e ricorrente incidentale - 
                               contro 
TECNO JACKET S.R.L.; 
                                                         - intimata - 
avverso   la   sentenza  n.  220/2006  della   CORTE   D'APPELLO   di 
CALTANISSETTA, depositata il 09/06/2006 r.g.n. 202/05; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
22/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE; 
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
MATERA  MARCELLO, che ha concluso per l'accoglimento  per  quanto  di 
ragione del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. 
                 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.5,2005, la società Tecno Jachet s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 110/04, resa dal Tribunale di Nicosia in data 19.5.2004, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore della dipendente, T.R., delle differenze retributive connesse all'applicazione del contratto collettivo settore Tessile, con decorrenza dal mese di aprile del 2003, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

In particolare, la difesa appellante censurava la sentenza impugnata - che aveva ritenuto la illegittimità dell'atto di recesso dal contratto collettivo nazionale settore Tessile, operato dalla società a far data dal 1.4.2003, con conseguente riduzione delle retribuzioni corrisposte ai suoi dipendenti - rilevando che il recesso dal contratto collettivo doveva ritenersi ammessa nel nostro ordinamento.

Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma dell'impugnata sentenza e il rigetto delle domande proposte in primo grado da parte appellata.

Integratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio T. R. depositando memoria con la quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.

Con sentenza del 10 maggio-9 giugno 2006, l'adita Corte d'appello di Caltanissetta rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che la disdetta operata dalla società con effetto immediato era stata effettuata in violazione del termine di scadenza del CCNL in contestazione (fissata per il 31.12.2003) e che, in ogni caso, essa andava effettuata, ma senza effetto immediato, entro il termine di tre mesi dalla scadenza, secondo la previsione dello stesso CCNL, con conseguente rinnovazione annuale.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la società con cinque motivi.

Resiste la T. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Va ancora preliminarmente osservato che con il ricorso di legittimità la Tecno Jacket s.r.l. propone diverse censure, tutte fondate sul presupposto della possibilità di disdetta, da parte del datore di lavoro, del CCNL applicato al rapporto e richiamato dal contratto individuale.

Ed infatti con il primo motivo la società ricorrente censura la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulle motivazioni che avrebbero indotto la Tecno Jacket alla disdetta del CCNL Tessili.

Sostiene, infatti, la società ricorrente che il Giudice d'Appello, così come il Giudice di prime cure, avrebbe trascurato del tutto di considerare la rovinosa situazione economico - produttiva della società e le motivazioni connesse che avevano spinto la Tecno Jacket s.r.l a comunicare in data 18.03.2003 la disdetta del CCNL Settore Tessile ai sensi dell'art. 1467 per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione dell'art. 1467 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento alla circostanza di fatto dedotta con il primo motivo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che la disdetta intimata in data 18/3/2003 era valida per il 31/12/2003, data di scadenza del CCNL. Con il quarto motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta che la Corte di Appello abbia rigettato la domanda subordinata secondo la quale la disdetta intimata in data 18/3/2003, in ogni caso, avrebbe dovuto essere considerata valida ed idonea a manifestare la volontà della società di non voler proseguire l'applicazione del contratto dopo la sua scadenza naturale prevista per il 31/12/2003.

Con il quinto motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostiene che il Giudice d'appello, ritenendo che la disdetta del CCNL, intimata dalla società, in data 18/3/2003, era illegittima perchè comunicata nove mesi prima della scadenza dello stesso contratto, avrebbe pronunciato oltre la domanda, in violazione del richiamato articolo.

Il presupposto da cui muove la società in ordine alla possibilità, da parte del singolo datore di lavoro, di disdettare il contratto collettivo, è infondato; pertanto, tutte le argomentazioni a sostegno di tale assunto devono essere rigettate, competendo la possibilità di disdire il contratto collettivo esclusivamente alle parti stipulanti, ossia alle organizzazioni sindacali e datoriali, che di norma disciplinano pure le conseguenze della disdetta.

Tant'è che il CCNL Tessili, allegato da entrambe le parti, applicato sin dal sorgere del rapporto e per espressa clausola del contratto di lavoro, prevede testualmente all'art. 8 che "il contratto nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo".

Le parti contrattuali hanno quindi compiutamente regolato la materia prevedendo la validità del Contratto Collettivo sino al rinnovo con un altro Contratto Collettivo. Solo quest'ultimo nuovo contratto può, pertanto, mutare la disciplina precedentemente concordata.

Semmai il datore di lavoro potrebbe disdire un accordo integrativo aziendale, ma ciò, per l'appunto, in quanto parte stipulante.

Anche il richiamo all'art. 1467 c.c. ed alla eccessiva onerosità, da parte della società, appare del tutto inappropriato. Correttamente la difesa della T. osserva in proposito che eventuali difficoltà finanziarie delle imprese sono affrontate dall'ordinamento con i rimedi tipici della politica del lavoro e di sostegno alle imprese in crisi e di sostegno all'occupazione (cassa integrazione, mobilità, prepensionamenti) ovvero con altri incentivi e sostegno al reddito che presuppongono anche in questi casi un accordo contrattuale (contratti di solidarietà).

Deve, pertanto, affermarsi, con riferimento alla concreta fattispecie, che la disdetta operata dalla società è priva di effetto in relazione alla contrattazione collettiva, trovando l'istituto applicazione esclusivamente con riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso contratto ma non di certo con riferimento alle parti del rapporto di lavoro individuale, salva l'ipotesi di contratti aziendali, stipulati dal singolo datore di lavoro e dai sindacati locali dei lavoratori e dai quali, ricorrendone i presupposti, anche il datore di lavoro, quale parte contrattuale, può recedere.

Pertanto, in mancanza di disdetta, ad opera delle parti legittimate, il CCNL deve intendersi rinnovato di anno in anno.

Il rigetto del ricorso principale, e la conferma della impugnata decisione, sia pure con diversa motivazione, comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, volto a negare il potere della Tecno Jacket srl di recedere dal CCNL. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese, in favore della controparte, liquidate in Euro 18,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.


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