Mobbing. Requisiti per configurare la condotta lesiva
Cassazione 31 maggio 2011 n.12048
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è
semplice in
Mobbing
richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato,
clicca qui.
Commento:
Ai fini della confìgurabilità della condotta lesiva del
datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere
persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in
essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento
vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; e) il nesso
eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio
all'integrità psico-fìsica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè
dell'intento persecutorio