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Avv. Annamaria Delli Noci

MARCHI Contraffazione ed usurpazione del marchio criterio per l'individuazione del consumatore medio

Trib. Napoli Sez. IV, 21 ottobre 2010

A cura di Avv. Annamaria Delli Noci da Lecce (LE).
Letto  1029 volte dal 26/01/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Marchi richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
In tema di delitto di frode in commercio, ai fini della verifica della capacità ingannatoria, l'individuazione del consumatore medio deve essere eseguita con riferimento a chi nel corso dei consueti acquisti possa essere tratto in inganno da un marchio che, nel suo complesso, appaia equivoco e tale da ingenerare possibilità di confusione con prodotti similari, purchè il segno distintivo presenti alcuni tratti di somiglianza con quello originale e sia imitativo anche se non compiutamente riproduttivo.

Testo integrale:

Svolgimento del processo

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, reso in data 22.1.2007 dal G.I.P. di Napoli, notificato in data 26.3.2007, ed alla contestuale richiesta di sottoposizione a giudizio immediato, depositata in data 6.4.2007, in data 21.11.2008 il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli disponeva il rinvio di K. M. M. al giudizio del Tribunale di Napoli, Sezione IV Penale, in composizione monocratica, per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica (art. 517 c.p.) fissando per la comparizione l'udienza del 10.7.2009.

In tale data il G.M., verificata la irregolarità della notifica del decreto di citazione, in quanta non risultava restituito l'avviso di ricevimento della Raccomandata spedita, essendo la citazione stata eseguita a mani del portiere, rinviava per l'acquisizione dell'attestato all'udienza del 2.10.2009 e, quindi, a quella del 21.1.2010.

In tale udienza, presente l'Imputato, il G.M. revocava il decreto penale di condanna, quindi, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, dava lettura del capo di imputazione e cedeva la parola alle parti per le rispettive richieste: il P.M. chiedeva di provare i fatti di cui alla imputazione mediante l'esame dei testi indicati nella lista tempestivamente presentata, il deposito del verbale di perquisizione e sequestro; la difesa chiedeva di essere ammessa al controesame dei testi indicati dal P.M., all'esame dell'imputato e chiedeva di depositare documentazione costituita da: Carta di soggiorno per stranieri, relativa all'imputato, autorizzazione alla attività commerciale su aree pubbliche; fattura di acquisto intestata alla ditta S. X. di C. C., emessa nei confronti della ditta di cui e intestatario e titolare l'odierno imputato, comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alle annualità 2000, 2001, 2002, 2003 attestanti la regolarità contributiva e dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi.

Il G.M. ammetteva le prove testimoniali, dirette e contrarie, come richieste dalle parti, ammetteva l'esame dell'imputato e disponeva altresì la acquisizione della documentazione indicata dal P.M. e dalla difesa e, per il perdurare della assenza dei testi, della cui citazione il P.M. non era in grado di fornire adeguata prova, disponeva la citazione degli stessi a cura della Cancelleria e rinviava all'udienza del 16.4.2010.

In tale data si procedeva all'esame del teste Maresciallo F. L. in forza presso il Primo Gruppo Guardia di Finanza di Napoli.

All'esito il P.M. rinunciava all'esame del teste Luogotenente P. A., che aveva svolto l'accertamento unitamente al Maresciallo F..

La difesa nulla osservava ed il G.M. revocava l'ammissione del teste.

Si procedeva, quindi, all'esame dell'imputato presente.

Terminato l'esame ed acquisita ulteriore documentazione commerciale il G.M. disponeva l'esibizione del reperto e rinviava all'uopo all'udienza del 14.5.2010 e, quindi, a quella dell'1.l0.2010.

In tale data, alla presenza del difensore e del P.M. il G.M. disponeva per l'apertura del plico contenente gli oggetti sottoposti a sequestro e, quindi, ne disponeva la chiusura a cura dell'agente presentatore.

Dichiarata, quindi, chiusa l'istruttoria dibattimentale e disposta la utilizzabilità, ai fini della decisione, della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, il G.M. dava la parola alle parti per la discussione finale.

All'esito le parti rassegnavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il G.M. deliberava la decisione che pubblicava mediante la lettura del dispositive in udienza.

Motivi della decisione

Alla stregua delle emergenze processuali l'imputato va assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

In punta di fatto, sulla scorta della deposizione del teste esaminato e della documentazione acquisita è rimasto accertato che in data 12.11.2006, nel corso di un servizio anticontraffazione marchi, il Maresciallo F. ed il Luogotenente P. procedettero al controllo di K. M. M. che deteneva per la vendita accessori di pelletteria esposti su un banchetto alla Piazza Garibaldi di Napoli.

In sede di controllo, come riferito dal teste, l'imputato esibì oltre alla Carta di Identità, rilasciata dal Comune di Napoli, Permesso di Soggiorno illimitato e documento autorizzativo alla vendita ambulante, rilasciato in data 14.9.2001 dal Comune di Napoli.

In particolare i verbalizzanti procedettero al sequestro di N. 3 portafogli recanti il logo "LX", in quanto riconducibile al marchio Louis Vuitton", N; 4 portafogli recanti il logo "G", in quanto riconducibile al marchio Gucci e N. 8 borse recanti il logo "G" in quanto riconducibile al marchio Gucci.

Dall'esame della documentazione acquisita ed anche dalle dichiarazioni dell'Imputato, che si è sottoposto all'esame, è pure emerso che lo stesso, che vive in Italia da sedici anni e munito oltre che di carta di Identità N. (omissis) rilasciata in data 3.11.2005 dal Comune di Napoli, con la quale estate identificato dai verbalizzanti, anche di "Carta di soggiorno per stranieri a tempo indeterminato" rilasciata dal Comune di Napoli in data 4.10.2005, ed anche di "Autorizzazione alla attività di commercio su aree pubbliche: Itinerante", rilasciata dal Comune di Napoli in data 14.3.2001, che ha presentato denuncia dei redditi, Modello Unico 2005 per l'anno 2004, Unico 2003 per l'anno di imposta 2002 e Unico 2002 per l'anno 2001 debitamente riscontrare dalla competente Agenzia delle Entrate di Roma.

L'imputato ha allegato, altresì, documentazione contabile: fatture, attestanti l'acquisto dei portafogli "Gold Bags" presso la ditta M. B., Import-Export e l'acquisto di portafogli e borsellini marca SevenX presso la ditta DI E., s.a.s. di Napoli.

Dall'esame delle marce sequestrata ed esibita in sede dibattimentale e emerso, inoltre, che i prodotti indicati come recanti il Logo LV recano, in effetti, la stampigliatura 7X incrociata, e recano, altresì, per esteso, all'interno, l'indicazione "sevenx" così come i prodotti recanti il logo "G", all'interno recano la indicazione "Gold Bags".

Una volta ricostruiti i fatti nella maniera indicata rileva questo O.M. che non sussistono gli elementi per ritenere accertato il fatto ascritto.

In punto di diritto, va, in vero rilevato che la fattispecie di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e costituita dall'imitazione dei marchi (ancorché non registrati) e dei segni distintivi preadottati da altro imprenditore, la quale sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti.

La somiglianza fra i segni sopra indicati e la sua idoneità ingannatoria debbono essere accertate attraverso un esame sintetico dei segni medesimi ed avendo riguardo ai consumatori di media diligenza dello specifico prodotto.

Nel caso di specie, proprio quegli elementi valorizzati dai verbalizzanti per ritenere la sussistenza del delitto non appaiono idonei, a parere di questo G.M., per addivenire all'accertamento della sussistenza del reato.

In vero, ai fini della verifica della capacita ingannatoria, la giurisprudenza e concorde nell'affermare che l'individuazione del consumatore medio deve essere eseguita con riferimento a chi nel corso dei consueti acquisti e nel quotidiano rapporto con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici esercizi, per la celerità e la scarsa ponderazione che caratterizzano tali rapporti, possa essere tratto in inganno da un marchio che, nel suo complesso, appaia equivoco e tale da ingenerare possibilità di confusione con prodotti similari, purché il segno distintivo presenti alcuni tratti di somiglianza con quello originale e sia imitative anche se non compiutamente riproduttivo Arg. Da Cass. Pen. Sez. III, 25.5.1998 n. 7639).

Nel caso di specie, come risulta in maniera inequivocabile dall'esame del prodotti sequestrati emerge in maniera inequivocabile che i portafogli recano la dicitura 7X sovrapposta, ed all'interno presentano la espressione della sigla "Sevenx" e che gli altri prodotti, che recano il logo "G" all'interno recano per esteso la indicazione "Gold Bags" e che tutti i prodotti si presentano di fattura estremamente grossolana.

Orbene, per quanto fugaci e veloci possano essere i controlli eseguiti nell'ambito della compravendita di un portamonete, la apposizione di un Marchio che presenti "sbavature" e "grossolanità di confezione" che non possono sfuggire al più distratto degli acquirenti che, per verificare la autenticità dei prodotti fanno, invece, certamente riferimento al prezzo di vendita, che nel caso di specie, era veramente basso tenuto conto del fatto che, dalle fatture, emerge che i prodotti erano stati acquistati al prezzo di un euro ognuno.

Non ignora, questo G.M. che, la costante giurisprudenza è concorde nell'affermare che in tema di delitto di frode in Commercio è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano comunque solo imitativi e non compiutamente riproduttivi (arg. Da Cass. Pen. 7.4.1995), tuttavia, per non incorrere nella affermazione di colpa per effetto di responsabilità oggettiva, la verifica non può prescindere dalle circostanze concrete del fatto.

E, nello specifico, la grossolanità della confezione, la imprecisione del marchio e l'ammontare del prezzo sono elementi da cui nemmeno il più distratto degli acquirenti può prescindere all'atto dell'acquisto.

L'imputato va, pertanto assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Consegue l'ordine di dissequestro e restituzione all'imputato di quanto in sequestro.

Sussistono le condizioni per fissare in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letto Part, 530 c.p.p. assolve K. M. M. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Ordine il dissequestro e la restituzione all'imputato di quanto in sequestro.

Giorni 30 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Napoli il giorno 1 ottobre 2010.

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2010


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