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Avv. Angelo Forte

La sola disoccupazione non giustifica l’assegno di mantenimento

Cassazione civile , sez. I, sentenza 27.12.2011 n° 28870

A cura di Avv. Angelo Forte da Modugno (BA).
Letto  195 volte dal 06/02/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Separazione e Divorzio richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
la Cassazione stabilisce che in tema di assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro.Si tratta della sentenza 9-27 dicembre 2011, n. 28870 rilasciata nello stesso giorno in cui la stessa Cassazione ha stabilito che l’ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio anche se lavora e percepisce un reddito proprio. In realtà, i due casi sono basati su presupposti diversi anche se riconducibili alla situazione di disagio lavorativo in cui versano i singoli.


Testo integrale:

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 9 – 27 dicembre 2011, n. 28870

(Presidente Luccioli – Relatore Campanile)

Svolgimento del processo

1 - Con decreto depositato in data 8 marzo 2006 il Tribunale di Brindisi omologava la separazione personale consensuale (emergente da verbale del 19 maggio 2005) dei coniugi I.S. e D.M.V., alla quale affidava i figli minori, senza che fosse previsto alcun obbligo contributivo a carico del padre.

1.1 - Con ricorso del 20 giugno 2006 la D. chiedeva una modifica delle condizioni stabilite concordemente, nel senso della fissazione di un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre e della cessazione dell'assegno disposto a favore del medesimo, essendo venuto meno il suo stato di disoccupazione con l'assunzione presso la scuola media "Maruggio" di (…).

1.2 - Con decreto del 4 ottobre 2006 - disattendendo le richieste del marito, che aveva dedotto di essere nuovamente disoccupato, ed aveva chiesto l'affidamento dei figli e l'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale revocava, con decorrenza dal settembre 2006, l'assegno disposto a favore dell'I. , ponendo a carico dello stesso un contributo mensile per il mantenimento della prole.

1.1 - Avverso tale decisione proponeva reclamo la D. , dolendosi dell'eseguita del contributo per il mantenimento dei figli, ormai in età scolare, e chiedendone l'elevazione, da associarsi alla previsione della partecipazione del coniuge, in misura paritaria, alle spese straordinarie. L'I. , costituitosi, eccepiva di essere nuovamente disoccupato, ragion per cui chiedeva che fosse ripristinato l'assegno in proprio favore, e che il contributo per i figli fosse limitato ai soli periodi di svolgimento di attività lavorativa.

1.2 - La Corte di appello di Lecce, con la decisione indicata in epigrafe, previa assunzione di informazioni circa l'attività svolta dall’I. , ritenuto che costui fosse ancora occupato, e considerata l'inadeguatezza per difetto del contributo per il mantenimento dei figli, lo elevava ad Euro 300,00 mensili, confermando, nel resto, il decreto oggetto di reclamo.

1.3 - Avverso tale provvedimento propone ricorso l'I. , deducendo due motivi. Resiste con controricorso la D. .

Il Collegio dispone la motivazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo si deduce violazione degli art. 111 Cost. e 155 cod. civ., nonché motivazione carente, radicalmente e contraddittoria, per non aver la corte territoriale proceduto a una valutazione comparata dei redditi di entrambi i coniugi, prendendo in considerazione la sola posizione del ricorrente, e per aver disposto l'aumento del contributo per il mantenimento della prole sulla base della ritenuta persistenza dell'attività lavorativa dello stesso, dopo aver richiamato il contenuto della nota informativa concernente l'avvenuta assunzione, a tempo determinato, dal 12 settembre 2006 al 30 giugno 2007.

2.1 - Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto: "Se si possa disporre l'aumento dell'assegno in favore dei figli minori senza tener conto dei redditi delle parti, non esplicitando il ragionamento logico giuridico seguito per giungere alla decisione dell'aumento, non tenendo in alcuna considerazione le informative dalle quali emergeva che nel periodo considerato l'obbligato era disoccupato".

2.2 - Il motivo è inammissibile, a causa della formulazione del quesito di diritto in maniera non conforme alla disposizione contenuta nell'art. 366 bis c.p.c., come applicabile, ratione temporis, nel presente procedimento, avuto riguardo alla pubblicazione del decreto impugnato nel dicembre dell'anno 2007. Alla stregua di tale dato normativo - la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica - l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 c. 1 nn. 1-2-3-4 c.p.c., deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all'art. 360 c. 1, n. 5 c.p.c., l'illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi - omologo del quesito di diritto - che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Come sopra evidenziato, nel motivo in esame sono prospettate doglianze che, intrecciandosi fra loro, ineriscono tanto a violazioni di legge, quanto a vizi motivazionali. Codesta commistione si riflette anche nella formulazione del quesito, che evidentemente si riferisce, da un lato, al principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c., e dall'altro all'obbligo di contribuzione in assenza di capacità reddituale dell'onerato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l'illustrazione (Cass., 9 marzo 2009, n. 5624).

Nel caso in esame, cumulando il quesito, per come formulato, aspetti fra loro eterogenei e distinti, ed assumendo quindi, come suoi dirsi, un carattere "multiplo", appare evidente la sua inadeguatezza rispetto alla prescrizione di cui all'art. 366 bis c.p.c., non consentendo a questa Corte di fornirvi una risposta in termini semplicemente affermativi o negativi, attraverso l'enunciazione di un unico principio di diritto conforme o difforme da quello posto a fondamento della decisione impugnata, ma imponendole una preventiva opera di semplificazione, sostitutiva di quella che la legge pone a carico del ricorrente, per poi fornire singole risposte, che potrebbero risultare anche tra loro diversificate (Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., Cass., 29 febbraio 2008, n. 5471; Cass., 11 aprile 2008, n. 9470).

2.3 - Il secondo motivo, con il quale si deduce "radicale carenza della motivazione", per non aver la corte territoriale in alcun modo spiegato le ragioni in base alle quali veniva disattesa la propria richiesta di ottenere un contributo dalla moglie nei periodi nei quali sarebbe stato disoccupato, è inammissibile sotto vari profili. Innanzitutto non viene presa in considerazione la ratio decidendi che, in parte qua, sorregge la decisione impugnata, nel senso che, dopo aver affermato che l'I. dovesse ritenersi dedito ad attività lavorativa, ancorché a tempo determinato, il giudice del merito ha precisato che "qualora dovesse nuovamente prospettarsi un mutamento, peggiorativo, stavolta, delle condizioni economiche e reddituali del medesimo, l'I. potrebbe ben richiedere, a sua volta, il mutamento delle condizioni della separazione". D'altra parte il quesito di diritto, per come formulato ("se un coniuge abbia o meno diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge nei periodi in cui è disoccupato"), non è congruo né rispetto alla motivazione, né in ordine allo stesso motivo, incentrato su una carenza motivazionale. D'altra parte, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'I. al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.


 

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