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Avv. Prof. Antonio Ruggiero

La mancata assistenza non giustifica la revoca della donazione per ingratitudine se c'è tensione tra parenti

seconda sezione civile della Corte di Cassazione sentenza 23545/2011

A cura di Avv. Prof. Antonio Ruggiero da Varese (VA).
Letto  50107 volte dal 15/11/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Testamento/Successione/Donazione richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
Diventa più difficile la revoca di una donazione per ingratitudine. Lo chiarisce la Corte di Cassazione secondo cui il fatto che la persona beneficiaria della donazione non si sia presa cura del donante non basta ad ottenere la revoca specie se vi sono rapporti tesi tra parenti. In effetti, secondo quanto dispone l'art. 801 del codice civile, "La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli art. 433, 435 e 436". Il caso esaminato dalla seconda sezione civile della Corte (sentenza 23545/2011) riguarda la domanda di un'anziana signora che dopo aver donato alla nipote la nuda proprietà di una casa con riserva di usufrutto per sé e (alla sua morte) per il coniuge, aveva deciso di chiedere la revoca del suo atto di liberalità. A cinque anni di distanza dalla donazione, infatti, la donna era rimasta vedova ed aveva chiesto alla nipote di essere assistita moralmente e fisicamente data la sua condizione di solitudine e di malattia e, soprattutto, dato il suo scarso reddito. Non avendo ricevuto le sperate attenzioni l'anziana chiedeva la revoca della donazione considerando "grave ingiuria" il fatto che la nipote l'avesse abbandonata a se stessa. La domanda veniva respinta sia in primo grado sia in secondo grado perché l'ingratitudine mostrata dalla nipote doveva essere inquadrata nella ''antica acrimonia'' che l'anziana donna "nutriva verso i parenti del marito". Anche la Suprema Corte ha respinto le richieste dell'anziana annotando che "il giudice di appello ha ritenuto che l'indisponibilita' della donataria ad assistere la donante e a venire incontro alle sue esigenze di assistenza lasciandola cosi' in una situazione di abbandono e di solitudine non configuravano gli estremi dell'ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c., non sostanziandosi in alcun atto di aggressione al patriomonio morale dell'anziana, e che d'altra parte il comportamento della nipote doveva essere inquadrato nel degrado dei rapporti personali intercorrenti tra la donante e i familiari del marito, tra cui la donataria, contrassegnati da antica acrimonia e disaffezione". Secondo Piazza Cavour, nella fattispecie, non ricorrano gli estremi dell'ingiuria grave "quale presupposto necessario per la revocabilita' di una donazione per ingratitudine, essendo al riguardo necessario un comportamento suscettibile ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario tale da ripugnare alla coscienza comune".

Testo integrale:

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