La conciliazione come requisito di procedibilità
Cass. civ. Sez. III, 08/04/2010, n. 8362
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Commento:
Cass. civ. Sez. III, 08/04/2010, n. 8362
PROCEDIMENTO CIVILE
Conciliazione
TELEFONI
Le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell'art. 1, co. 11, legge 31 luglio 1997, n. 249, debbono essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, competente per territorio, sono non soltanto quelle concernenti l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza telefonica, ma anche quelle nelle quali si contesti l'esistenza stessa di tale contratto.
Cass. civ. Sez. III, 08/04/2010, n. 8362
PARTI IN CAUSA
T.M. c. TELECOM ITALIA s.p.a.
FONTI
Resp. civ., 2010, 6, 467
Resp. civ., 2011, 3, 178 nota di GRISAFI
RIFERIMENTI NORMATIVI
L 31/07/1997, n. 249, art. 1
Testo integrale:
Cass. civ. Sez. III, 08/04/2010, n. 8362
PROCEDIMENTO CIVILE
Conciliazione
TELEFONI
Le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell'art. 1, co. 11, legge 31 luglio 1997, n. 249, debbono essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, competente per territorio, sono non soltanto quelle concernenti l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza telefonica, ma anche quelle nelle quali si contesti l'esistenza stessa di tale contratto.
Cass. civ. Sez. III, 08/04/2010, n. 8362
PARTI IN CAUSA
T.M. c. TELECOM ITALIA s.p.a.
FONTI
Resp. civ., 2010, 6, 467
Resp. civ., 2011, 3, 178 nota di GRISAFI
RIFERIMENTI NORMATIVI
L 31/07/1997, n. 249, art. 1