CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 4 novembre 2011, n.22936 - Pres. Goldoni – est. San Giorgio
Motivi della decisione
1. - Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell'art. 335 cd.proc.civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.
2. - Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione dell'art. 1414 cod.civ., nonché l'arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere sufficientemente dimostrata la simulazione della vendita dell'immobile de quo dalle deduzioni del difensore della D.C. e dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa in sede penale, laddove tali atti non potrebbero sostituirsi alla controdichiarazione, dovendo la prova della simulazione essere data a mezzo di atto scritto, e cioè di un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita inconsapevole del documento, ai sensi dell'art. 2724, n. 3, cod.civ..
3.1. - La doglianza è immeritevole di accoglimento.
3.2. - La Corte capitolina ha fatto buon governo del suo potere discrezionale in ordine alla valutazione degli atti di causa sostanzialmente escludendo la necessità della prova scritta della simulazione, e, conseguentemente, la sussistenza del relativo onere a carico del C. , alla stregua della circostanza della già avvenuta ammissione, da parte della D.C. , dell'accordo simulatorio con lo stesso C. , sia in sede di difese in primo grado e in appello (“Ha voluto dare tutto ad A. trasferendole i beni prima e dopo il matrimonio perché ragazza madre..”), sia attraverso il richiamo, da lei effettuato allo scopo di contestare le dichiarazioni di controparte, della sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 6 febbraio 1998, la aveva assolta dalla imputazione per il reato di circonvenzione di incapace in danno del C. con la formula “perché il fatto non sussiste”.
3.3. - Il giudice di secondo grado, in definitiva, ha fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale i fatti allegati da una parte possono essere considerati 'pacifici', esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi (v. Cass., sentt. n. 16575 e n. 9741 del 2002).
4. - Con la seconda censura, si lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 801 e 802 cod.civ. e la erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. Sarebbero mancati, nella specie, tutti i presupposti per la revocazione della donazione per ingratitudine, ammessa solo se il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 cod.civ., ovvero si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio dello stesso o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436. Al riguardo, avrebbe errato la Corte di merito nel motivare la ingratitudine con il riferimento ad una pretesa relazione adulterina intrattenuta dalla attuale ricorrente, in realtà inesistente, per non essere emersi elementi al riguardo. Del resto, tale inesistenza si evincerebbe anche dal rigetto delle domande di addebito proposte dai coniugi in occasione della separazione personale. Né la ricorrente avrebbe commesso alcun altro fatto dal quale potesse desumersi la sua ingratitudine, avendo abbandonato la casa coniugale solo per i comportamenti del C. verso sua figlia, e comunque non avendolo lasciato in difficoltà, poiché egli era titolare di una pensione di importo pari a lire 4.000.000.
5.1. - La censura non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
5.2. - Essa, al di là della enunciazione, si risolve in sostanza in una richiesta di rivisitazione del materiale probatorio, inibita al giudice di legittimità se la Corte di merito abbia offerto una ricostruzione del percorso logico-giuridico attraverso il quale è pervenuta al proprio convincimento che si sottragga ad ogni censura.
Ebbene, nella specie il giudice di secondo grado ha individuato gli elementi sintomatici della ingratitudine della D.C. nella relazione adulterina dimostrata dalle deposizioni testimoniali acquisite (senza che rilevi, dunque, la circostanza, dedotta nel ricorso, che il figlio avuto dall'uomo con il quale ella era accusata di aver intrattenuto la relazione fosse stato concepito solo quattro anni dopo la separazione dal coniuge), dalle quali era altresì emerso come il C. fosse bisognoso di assistenza all'epoca dell'abbandono.
Ha, altresì, evidenziato la Corte territoriale la posizione economica acquisita dalla D.C. , con particolare riferimento alla intestazione a suo nome di titoli per lire 730.000.000, e, in definitiva, ha ravvisato nel complessivo comportamento della attuale ricorrente quella mancanza di solidarietà e riconoscenza, quel malanimo che ha ritenuto, dunque, motivatamente, assurgere ad ingiuria grave.
A fronte di un così argomentato convincimento, resta preclusa a questa Corte ogni censura sulla valutazione della sussistenza, nella specie, dei presupposti della revocazione della donazione in favore della D.C. .
6. - Con il terzo motivo si deduce la eccezione di mancata notifica dell'atto di appello al secondo difensore della ricorrente. Si precisa nel ricorso che la eccezione, sollevata nel giudizio di secondo grado, e ritenuta priva di pregio dalla Corte di merito, era rivolta alla mancata notifica all'avv. Esposito non quale difensore della D.C. , ma quale soggetto che aveva svolto intervento volontario nel giudizio di primo grado.
7. - La censura è inammissibile per genericità ed evidente difetto di interesse.
8. - Resta assorbito dal rigetto del ricorso principale l'esame di quello incidentale, sollevato in via condizionata. Le spese del giudizio - che vengono liquidate come da dispositivo - vanno poste, in ossequio al criterio della soccombenza, a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari.
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