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Avv. Prof. Antonio Ruggiero

Illegittimità limiti territoriali per la trasmissione delle partite

Corte di Giustizia UE, sentenza riferita alle cause 403/08 e 429/08

A cura di Avv. Prof. Antonio Ruggiero da Varese (VA).
Letto  195 volte dal 04/10/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Telecomunicazioni richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Commento:
Secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea non vi possono essere limiti territoriali per la trasmissione degli incontri di calcio: le leghe calcio europee non possono quindi più vendere i diritti televisivi su base territoriale.
Con una sentenza pubblicata oggi, la Corte definisce tale sistema, che vieta ai telespettatori di seguire le partite utilizzando una scheda per decoder di altri Stati membri, "contrario al diritto dell'Unione europea". Nella sentenza si rileva che un sistema di licenze televisive frammentato su base nazionale, come è quello attuale del calcio, è contrario al diritto della concorrenza della Ue. I privati quindi hanno diritto ad utilizzare le loro schede ovunque nei 27 paesi. Di fatto è l'avvio di una rivoluzione del mercato televisivo simile a quella innescata a suo tempo dalla sentenza Bosman sui trasferimenti dei calciatori. E' anche la fine del 'contrabbando' delle schede tra appassionati di calcio: i privati infatti hanno diritto a comprare l'abbonamento di una qualunque emittente satellitare indipendentemente dal loro luogo di residenza in Europa.
Qualche limite, invece, è stato riconosciuto per lo sfruttamento commerciale delle schede nei locali pubblici.
Nello specifico i giudici europei, che hanno accolto l'impostazione dell'avvocato generale, rilevano che "è possibile prendere in considerazione l'audience effettiva e potenziale" di un campionato in tutto il territorio della Ue e che, "non è necessario limitare la libera circolazione dei servizi". Inoltre, il versamento di un supplemento da parte delle emittenti televisive che sia finalizzato ad ottenere l’esclusiva assoluta è contrario ai principi del mercato unico europeo perché tale pratica influisce, in eccesso, sulle differenze di prezzo tra i mercati nazionali compartimentati.

La sentenza della Corte, ovviamente, riguarda tutti i Paesi dell'Unione europea. La decisione potrebbe avere un impatto anche in Italia, dove Sky ha i diritti esclusivi della trasmissione via satellite. Si potranno quindi utilizzare schede di altri Paesi, come la Grecia, che offrono la trasmissione di partite di calcio ed eventi sportivi a costi inferiori. Obiettivo della Corte di giustizia è "interpretare il diritto dell'Ue perché venga applicato allo stesso modo in tutti i Paesi dell'Ue". Con l’applicazione di questa sentenza, le Leghe potranno eventualmente vendere più volte i diritti sui loro campionati in base alle lingue parlate dai commentatori delle tv. Unico punto sul quale le Leghe hanno avuto ragione nel difendere lo 'status quo' attuale è nel riconoscimento del diritto d'autore sui loro 'logo', inni e sigle di apertura/chiusura. La Corte quindi ha stabilito che "la trasmissione in bar-ristoranti" di tali sequenze "costituisce una 'comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva sul diritto d'autore per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'autore delle opere stesse".

L’”epocale battaglia” è stata portata avanti e vinta contro i colossi della Premier League dalla titolare di un piccolo pub di Portsmouth. La donna, Karen Murphy così come altri proprietari di locali, proiettava nel suo pub gli incontri del campionato inglese utilizzando una scheda greca. Nel Regno Unito, infatti, in molti hanno cominciato a utilizzare schede straniere, rilasciate da un ente di radiodiffusione ellenico agli abbonati residenti in Grecia, acquistando schede e decodificatore a prezzi più vantaggiosi di quelli chiesti dalla Sky, titolare dei diritti di ritrasmissione in Gran Bretagna. Ritenendo che tali attività violassero l'esclusiva dei diritti di diffusione televisiva pregiudicandone il valore, la Premier League ha cercato di porre termine a questa pratica per via giudiziaria.
La sentenza odierna ha così risposto alle questioni poste dall'Alta corte inglese, a cui si era rivolta la Football Association Premier League (Fapl, la Lega dei club che gestisce il campionato di calcio e commercializza i diritti di diffusione televisiva delle partite) con due cause (una civile, la 403/08, e una penale, la 429/08) contro la titolare del pub e contro i bar-ristoranti che trasmettono gli incontri con schede di altri Paesi Ue.


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