Estinzione del mandato all’arbitro
Sentenza Cass. Civ. Sez. I, n. 3463 del 9 marzo 2001
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Commento:
Data la specificità dell’incarico conferitogli, l’arbitro è sempre vincolato (anche nell’arbitrato libero o irrituale) dall’obbligo di eseguire il proprio mandato in posizione di equidistanza dalle parti e tale situazione sicuramente viene meno nel momento in cui tra gli arbitri e le parti insorga una qualche controversia. Pertanto, qualora anche uno soltanto dei mandanti revochi il mandato per giusta causa e promuova azione giudiziale per l’acce
Testo integrale:
Data la specificità dell’incarico conferitogli, l’arbitro è sempre vincolato (anche nell’arbitrato libero o irrituale) dall’obbligo di eseguire il proprio mandato in posizione di equidistanza dalle parti e tale situazione sicuramente viene meno nel momento in cui tra gli arbitri e le parti insorga una qualche controversia. Pertanto, qualora anche uno soltanto dei mandanti revochi il mandato per giusta causa e promuova azione giudiziale per l’accertamento, l’arbitro è tenuto a sospendere immediatamente ogni attività.