Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 19262 del 22 settembre 2011. Onere della prova in capo all’impresa assicuratrice al fine di dimostrare la non avvenuta intesa anticoncorrenziale con altre compagnie
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 19262 del 22 settembre 2011.
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è
semplice in
Dir. delle Assicurazioni
richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato,
clicca qui.
Commento:
Così deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza 19262/2011 in riforma della sentenza della Corte di appello di Napoli la quale aveva stabilito l’onere per il consumatore di fornire la prova che l’intesa anticoncorrenziale fosse tradotta in un aumento dei premi.
Per gli Ermellini sussiste un principio di diritto per cui l’avere l’impresa assicuratrice partecipato all’intesa e l’essersi verificato un aumento del premio determinano una situazione per cui si deve presumere che l’aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all’intesa e tale presunzione può essere superata dall’assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio, ivi comprese le presunzioni (ove sussista impossibilità di prova diretta), che in realtà nel caso concreto ciò non è accaduto.
Sorrento, 23 settembre 2011.
Avv. Renato D’Isa
[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul sito del sole 24 ore – Guida al Diritto