REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
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per l'annullamento
del provvedimento adottato in data 12.05.2011 dalla Questura di Milano nr 2877/2011 notificata il 18.05.2011, con cui veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. per motivi di studio; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
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1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in quanto questi si sarebbe iscritto ad un corso diverso da quello per il quale aveva ottenuto il visto d’ingresso, non avrebbe dimostrato il superamento di alcuna verifica di profitto e non avrebbe presentato il nulla osta dello Sportello Unico necessario per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione dell’att. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il ricorrente non avrebbe potuto sostenere gli esami a causa di disturbi psichici comprovati da certificazione medica ed in quanto egli avrebbe dato prova della sopravvenienza di un rapporto di lavoro in regola con conseguente domanda di conversione del titolo di soggiorno.
II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto il ricorrente avrebbe presentato domanda di verifica delle quote d’ingresso per lavoro subordinato allo Sportello Unico, senza ricevere risposta alcuna, diversamente da quanto affermato nel provvedimento.
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2. Il ricorso è fondato nel secondo motivo di ricorso.
L’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998 stabilisce che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Nel caso in questione il ricorrente ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro e a tal fine ha presentato regolare contratto di lavoro, contratto di locazione di alloggio e la domanda nominativa di nulla osta al lavoro presentata dal datore di lavoro per usufruire delle quote di ingresso per l’anno 2011.
L’istanza di conversione del permesso di soggiorno costituisce elemento sopravvenuto che può consentire il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi della norma citata ed è stata correttamente presa in considerazione dell’amministrazione.
L’autorità ha però ritenuto che essa non potesse essere valutata positivamente per mancanza del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione.
Tuttavia dagli atti risulta che il datore di lavoro abbia fatto istanza di rilascio di tale permesso attraverso il modulo VA in data 03 febbraio 2011 e che tale procedimento non sia stato concluso dall’amministrazione nel termine di 40 giorni dal ricevimento della richiesta, così come previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 286/1998.
In data 12 maggio 2011 è stato quindi emanato il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, pur in mancanza di una risposta dello Sportello Unico in merito al nulla osta al lavoro.
In sostanza il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro è stato concluso in mancanza della preventiva conclusione di un procedimento presupposto, costituito dalla richiesta di nulla osta al lavoro, che è condicio sine qua non dell’esito della domanda principale.
E’ quindi fondato il secondo motivo di ricorso ove contesta all’amministrazione il difetto di istruttoria in quanto quest’ultima ha concluso un procedimento senza attendere l’emanazione del nulla osta che costituisce presupposto necessario per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Né tantomeno può porsi a carico del datore di lavoro la mancata presentazione del nulla osta al lavoro, quando non sussiste la prova che tale provvedimento sia stato emanato. A tal fine occorre rilevare che tale accertamento risulta di facile realizzazione da parte della Questura, trattandosi di atto di competenza dello Sportello Unico per l’immigrazione istituito presso la Prefettura.
In definitiva quindi il provvedimento va annullato con conseguente obbligo dell’amministrazione di riprovvedere in merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
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Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2011 [...]