La parte costituita che nei casi previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 28/10, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, va condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e non può ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia, bensì, può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio. Sarà interessante notare come la pronuncia in esame inciderà sulla condotta di alcune parti, specie le compagnie assicurative, che in materia di r.c. auto sono quasi sempre assenti nel procedimento di mediazione. A seguire l'ordinanza.