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Avv. Michele Spadaro

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2011, n. 3982

A cura di Avv. Michele Spadaro da Milano (MI).
Letto  74 volte dal 26/01/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. Immigrazione richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui é stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011 e gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 7 novembre 2011;
Ravvisata la necessità di consentire al Prefetto di Palermo di provvedere all'adozione degli indispensabili atti di riconoscimento di debito tenuto conto che, in relazione alla somma urgenza delle forniture necessarie all'accoglienza dei migranti e profughi, non sono stati adottati, da parte del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei Soggetti attuatori, le necessarie formalizzazioni degli atti di spesa;
Viste le note n. 57738 del 30 agosto 2011, del 5 e 19 settembre 2011, n. 53198 e n. 62727, del Prefetto di Palermo e del 22 luglio 2011, n. 5228, del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011;
Vista la riunione tenutasi in data 13 ottobre 2011 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui hanno partecipato i rappresentati del medesimo Dipartimento, del Ministero dell'interno e i Prefetti interessati;
Vista la nota n. 71117 del 18 ottobre 2011, con cui la Prefettura di Palermo ha trasmesso la quantificazione degli oneri derivanti dalle attività poste in essere dalla gestione del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011;
Ravvisata la necessità di procedere alla corretta identificazione ed iscrizione dei migranti ospitati nelle strutture di accoglienza, al fine di realizzare, con la collaborazione delle regioni e dei comuni interessati, un sistema integrato di accoglienza diffuso;
Vista la richiesta del 25 settembre 2011 del Ministero dell'interno;
Viste le richieste del 27 settembre e del 28 ottobre 2011 della Croce Rossa Italiana;
Su Proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Ministero dell'interno;
Di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DISPONE:

Articolo 1
1. Il comma 3 dell'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, n. 3955, modificato dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2011, n. 3958, é sostituito dal seguente:
«3. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo il Prefetto di Palermo provvede al pagamento delle somme dovute sulla base dei riscontri di natura amministrativo - contabile effettuati dai Soggetti attuatori e della trasmissione della seguente documentazione: atto di affidamento originario, ovvero relazione illustrativa delle prestazioni richieste in assenza di un formale atto di affidamento e delle motivazioni per le quali non é stato possibile adottare tale atto, dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese, ovvero nei casi previsti dall'ordinamento giuridico vigente, dei necessari collaudi, dichiarazione di congruità delle prestazioni rese e dell'importo da liquidare.».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 dell'ordinanza di cui al comma 1, é aggiunto il seguente:
«4. Qualora, in relazione alla somma urgenza delle forniture necessarie all'accoglienza dei migranti e profughi, non risultassero adottate a tempo debito, da parte del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei Soggetti attuatori, le necessarie formalizzazioni degli atti di spesa, il Prefetto di Palermo provvede all'adozione degli indispensabili atti di riconoscimento di debito, avvalendosi degli Uffici della Prefettura di Palermo. I predetti provvedimenti - muniti di attestato di copertura finanziaria emesso dall'addetto al riscontro contabile della contabilità speciale n. 5470 - sono adottati ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
3. L'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933, é soppresso.
4. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, quantificate in euro 20.395.200,62, si provvede nel limite di euro 18.605.960,04 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.
5. Al comma 1 dell'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, n. 3955, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Articolo 2
1. Nel quadro delle iniziative di protezione civile da adottarsi a tutela degli interessi fondamentali delle famiglie di pescatori dell'isola di Lampedusa, rispetto a situazioni di pericolo determinatesi in conseguenza dello sbarco di migrati, é autorizzata l'erogazione di un contributo nel limite massimo di euro 70.000,00 ai soggetti a cui é stata sottratta l'imbarcazione di proprietà che costituiva strumento di lavoro e unica fonte di reddito.
2. Il contributo di cui al comma 1 trova copertura a valere sulle risorse rese disponibili al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011.

Articolo 3
1. Al fine della prosecuzione delle gestione del centri di Mineo e Lampedusa e delle attività connesse, il termine del 30 settembre 2011, previsto all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, é differito al 31 dicembre 2011, con oneri quantificati in euro 744.148,81.
2. Il limite di 50 unità di prestatori di lavoro temporaneo previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 é ridotto a n. 15 unità, con oneri quantificati in € 159.810,00, fino al 31 dicembre 2011.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in € 903.958,81, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011.

Articolo 4
1. Nell'ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, ai soggetti di cui al comma 2 si applica ai fini anagrafici l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante l'iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea».
2. Possono chiedere l'iscrizione temporanea:
a) i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;
b) i cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
3. L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea» deve essere presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora.
Unitamente all'istanza dovranno essere esibiti i seguenti documenti:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 e titolo di viaggio per stranieri;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, attestato nominativo certificante la qualità di richiedente asilo o del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati all'interessato dal questore ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 25.
4. Nel caso in cui il cittadino straniero risulti ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, l'istanza di cui al comma 3 deve essere corredata della dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo straniero dimora.

Articolo 5
1. La previsione dell'assenso dei Presidenti delle Regioni competenti, di cui dal comma 12-bis dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modificazioni, non trova applicazione laddove il Soggetto attuatore non é appartenente alla Regione.
2. Per le Regioni in cui la responsabilità dell'allestimento delle strutture di accoglienza e per la gestione é ripartita tra più Soggetti attuatori, il riparto delle risorse necessarie al funzionamento delle strutture ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del13 aprile 2011, e successive modificazioni, é effettuato dal Commissario delegato sulla base della congiunta proposta dei medesimi Soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2011
Il Presidente : Monti 

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