Scuole e università straniere - insegnanti - Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia
L. 24 maggio 2002 n. 103
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Articolo 1
1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricoli, nonché i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.